Il Consiglio di Stato ha affermato che è idoneo ad interrompere la prescrizione il riconoscimento di un debito: esso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica se i relativi lavori non vengono iniziati entro cinque anni dal suo rilascio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che laddove il controllo sul titolo edilizio, lato sensu inteso, si risolva nell’accertamento di uno “sconfinamento” dal perimetro definitorio dello stesso, l’opera/attività non può che esserne considerata priva: si pensi agli interventi non destinati a soddisfare esigenze temporanee e contingenti, realizzati presentando una semplice CIL ex art. 6, co. 1, lett. e-bis d.P.R. 380/2001, ovvero all’utilizzo di una CILA ex art. 6-bis d.P.R. cit. per interventi che risultino invece riconducibili a SCIA.
Per quanto la distinzione non sia affatto agevole, al fine di non trasformare il richiamo all’art. 27 d.P.R. cit. nel grimaldello attraverso il quale consentire l’effettuazione dei controlli sui titoli sine die, in sostanziale dispregio finanche delle più recenti previsioni nel senso della inefficacia degli atti adottati tardivamente (cfr. art. 2, co. 8-bis l. 241/1990), occorre valutare caso per caso se la P.A. ha effettuato una diversa operazione ermeneutica, ad esempio del regime urbanistico di zona, ovvero, appunto, ha ritenuto travalicato radicalmente il perimetro definitorio dell’intervento riconducibile ad un determinato titolo di legittimazione, sì da rendere quest’ultimo tamquam non esset.
Solo in questi casi, la P.A. potrà agire direttamente “in vigilanza”. Negli altri, la mancanza dei presupposti o delle condizioni di utilizzo della SCIA deve essere verificata entro 60 o 30 giorni, con obbligo di intervento di tipo sospensivo o inibitorio; ovvero, allo spirare di tale ristretto termine, negli ulteriori 12 mesi, ma purché sussistano i presupposti di cui all’art. 21-novies l. 241/1990.
L’inesauribile potere/dovere di vigilanza sul territorio attribuito ai comuni dall’art. 27 d.P.R. 380/2001 consente dunque di verificare in ogni momento la correttezza dei titoli, ma non di caducarli al di fuori dei presupposti di cui al già ricordato art. 21-novies l. 241/1990. Il tutto, evidentemente, ferme le responsabilità connesse all’adozione o, in caso di SCIA, alla mancata effettuazione dei controlli nel termine ordinario di 30 o 60 giorni e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo (cfr. art. 21-nonies, co. 1, ultimo periodo l. 241/1990).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di tutele accordate al terzo controinteressato in via giurisdizionale, l’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990, dopo avere affermato che la SCIA/DIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, ed avere codificato la ricordata facoltà dello stesso di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti alla P.A., completa il quadro riconoscendogli «esclusivamente» la possibilità, in caso di inerzia, di esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31, co. 1, 2 e 3 c.p.a.: il che sottintende appunto un obbligo di pronuncia da parte della P.A., ancorché negativa, pur senza indirizzarne i contenuti. Anche sulla base di una lettura costituzionalmente orientata di tale disposto normativo - avendo il legislatore optato per il ricorso avverso il silenzio-inadempimento quale unico mezzo di tutela amministrativa messo a disposizione del terzo - non consente di ritenere che non sussista alcun obbligo di iniziare e concludere il procedimento di controllo tardivo con un provvedimento espresso, privando il terzo di tutela effettiva davanti al G.A. in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.
Una volta attivata la via giudiziaria, la questione dei termini per l’esercizio dei poteri amministrativi viene assorbita da quella dell’efficacia della sentenza che definisce il giudizio, in quanto l’estinzione dell’interesse pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo e la decadenza dall’azione che a questo è correlata, non decorre più per la parte ricorrente, mentre continua a produrre gli effetti preclusivi insiti nella decadenza nei confronti di qualunque altro soggetto che sia rimasto inerte, secondo il medesimo meccanismo che governa il termine di decadenza nel ricorso proposto nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità. In tali casi il potere della P.A. non deriva più dall’art. 21-novies l. 241/1990, ma direttamente dall’effetto conformativo della sentenza pronunciata dal G.A. Ragionando in termini opposti, verrebbe frustato il principio di effettività della tutela, secondo cui la durata del processo non può mai andare a discapito della parte che ha ragione.
Ove invece il privato si limiti a compulsare la P.A., senza agire in giudizio per superarne l’inerzia, il relativo potere si consuma comunque. Ma lo stesso non può essere affermato laddove la P.A. si sia pronunciata sull’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che la dichiarazione di interesse culturale può essere avviata da parte della Soprintendenza a prescindere dall’esistenza di un procedimento per il rilascio dell’attestato di libera circolazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto compara tra loro gli elementi di prova a favore di diverse datazioni dell’abuso edilizio riscontrato dal Comune su un immobile, ritenendo più plausibile la datazione fornita dall’Ente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, co. 2 l. 1766/1927, nella parte in cui consente al Commissario agli usi civici di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà successivamente definire.
L’ostacolo a un intervento della Corte non è costituito dall’esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì dall’impossibilità di costruire per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte politiche un “sistema” protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli artt. 24, 111 e 117, co. 2 Cost.
La declaratoria di inammissibilità non deve indurre a sottovalutare la serietà della disarmonia determinata dalla sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale.
La disciplina introdotta dalla l. 1766/1927 ha subìto nel tempo un’evidente torsione: concepita essenzialmente allo scopo della liquidazione degli usi civici, essa ha finito per rovesciarsi in normativa soprattutto protettiva della loro esistenza e del loro mantenimento (ora nella forma del dominio collettivo), senza che però se ne aggiornassero adeguatamente i contenuti. Si sono così posti alla P.A. e alla giurisdizione notevoli problemi, che la l. 168/2017, priva del respiro della riforma di carattere generale, non ha consentito di risolvere appieno. È pertanto stringente l’esigenza che sia adempiuto il dovere del legislatore di intervenire organicamente in materia, ponendo ordine in un settore normativo nel quale si sovrappongono e confliggono, in una con l’esigenza della corretta amministrazione della giustizia, l’interesse delle comunità locali, il fondamentale interesse nazionale alla tutela del bene-ambiente, l’interesse privato e pubblico alla protezione della proprietà, l’interesse privato e pubblico all’esercizio dell’attività economica e alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture delle quali nessuna comunità politica può fare a meno.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha affermato che i contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con il cd. decreto Rilancio (art. 25, co. 12 d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020) e con il cd. decreto Ristori (art. 1, co. 10 d.l. 137/2020, come convertito dalla l. 176/2020) durante l’emergenza da COVID-19 non hanno natura tributaria e il relativo contenzioso non può essere devoluto alla giurisdizione tributaria.
I contributi in esame difettano dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria: non determinano, infatti, una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, né integrano benefici fiscali. Sono invece misure di aiuto e sostegno per fronteggiare la riduzione dell’attività economica determinata dall’emergenza epidemiologica.
Di conseguenza le disposizioni censurate violavano in parte qua l’art. 102, co. 2 Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto precisa che il sequestro dell’opera d’arte su cui pende un diniego di autorizzazione all’esportazione impugnato avanti al G.A. comporta l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione, non potendo più di fatto l’opera essere esportata (se anche venisse accertata l’illegittimità del diniego).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia l’improcedibilità del ricorso presentato soggetto che, avendo richiesto un ampliamento cd. Piano Casa “staccato” ed essendoselo visto negare, medio tempore alieni il fabbricato generante: e infatti, ritiene che non sussista più l’interesse al giudizio, in quanto – se anche lo stesso venisse accolto – non potrebbe sfruttare la volumetria premiale da esso derivante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti