Il TAR Veneto ricorda che l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione per causa non imputabile è possibile solo se l’impossibilità è oggettiva ed assoluta (principio applicabile anche in materia di convenzioni urbanistiche): il che non si verifica nel caso di obbligazioni di natura pecuniaria, considerato che genus numquam perit.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, co. 7 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, nella parte in cui - disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario - non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (art. 91, co. 5 del Codice).
L’attuale disciplina – univocamente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che, al momento della chiusura del controllo giudiziario (a prescindere dal suo esito), cessa la sospensione degli effetti inabilitanti dell’informazione antimafia – sia irragionevole e determini un incongruo sacrificio della libertà di impresa.
In primo luogo, la sospensione è prevista dal legislatore come strumento essenziale per lo scopo che il controllo giudiziario persegue: tramite il “congelamento” dell’interdizione si consente in concreto all’imprenditore − interessato da fenomeni di agevolazione solo occasionale della criminalità organizzata − di svolgere a pieno l’attività aziendale, sotto le prescrizioni e la vigilanza del Tribunale della prevenzione e del controllore da questo nominato, con l’obiettivo di reinserirlo nell’economia legale.
In secondo luogo, le conseguenze negative del rioperare dell’interdittiva al termine del controllo non sono eliminabili retroattivamente, neppure nell’ipotesi in cui il Prefetto, nel procedimento di riesame, emetta una informazione liberatoria, ritenendo l’impresa “bonificata” in ragione dei risultati del periodo vigilato.
Dopo l’intervento della Consulta, la già prevista sospensione degli effetti sospensivi dell’interdittiva per tutta la durata del controllo si protrae – in caso di controllo concluso positivamente – sino alla rivalutazione prefettizia della situazione infiltrativa dell’impresa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’istituto introdotto dall’art. 3-bis d.l. 80/2021, come convertito dalla l. 113/2021 (articolo rubricato Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali), si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi: 1) la selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli della P.A., che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli; 2) lo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’Ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’Ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile” (cfr. co. 4 art. cit.).
All’interpello non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione della P.A. di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che la P.A. individua un’esigenza assunzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, e anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha ricordato che in realtà l’utilizzo del termine “autotutela” con riferimento all’istituto di cui all’art. 19, co. 4 l. 241/1990, sia improprio, giusta la differenza dello stesso per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-novies l. cit.: in caso di SCIA, infatti, la riedizione del potere di controllo non va ad incidere su un precedente provvedimento amministrativo, e per tale ragione si connota come procedimento di primo e non di secondo grado. Ad esso si arriva dopo la decorrenza del termine “fisiologico” di verifica della regolarità della SCIA - 60 o 30 giorni, a seconda che si versi o no nell’ambito della materia edilizia - effettuando la doverosa comparazione di interessi sottesa alla scelta di procedere all’annullamento d’ufficio, secondo i principi generali che governano la materia.
Mentre di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio, nel caso di cui all’art. 19, co. 4 cit. si ritiene invece che tale obbligo di attivazione sussista. Depone nel senso della doverosità (in deroga dunque al ricordato e consolidato orientamento secondo cui l’istanza di autotutela non è coercibile) l’argomento letterale e segnatamente la diversa formulazione dell’art. 21-novies rispetto all’art. 19, co. 4 l. cit.: quest’ultimo, infatti, a differenza del primo, dispone che la P.A. «adotta comunque» (non già semplicemente «può adottare») i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ricorrano le “condizioni” per l’autotutela.
Il limite estremo verso il quale possono spingersi le deviazioni dalle ordinarie regole che governano il potere di autotutela in caso di istanza di controllo della regolarità di una SCIA arriva fino a ritenere sussistente, accanto al ricordato obbligo di attivazione, anche un assai più pregnante obbligo di pronuncia, di talché la P.A. è chiamata a motivare non soltanto le ragioni dell’annullamento, ma anche quelle opposte, che la inducono a non annullare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto risponde ricordando che il silenzio-assenso su un’istanza di condono si può perfezionare solo nel momento in cui ne sussistano tutti i presupposti sostanziali, e la relativa pratica possa ritenersi completa a livello documentale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea la necessità della pronuncia da parte dell’Autorità paesaggistica anche nelle ipotesi di abusi edilizi realizzati prima dell’apposizione del vincolo; e infatti, il momento di comparazione non è quello di realizzazione dell’abuso, ma quello di presentazione dell’istanza di sanatoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la pratica di condono deve essere valutata sulla base della normativa vincolistica (di tutela del paesaggio, nel caso di specie) vigente al momento della sua presentazione; e per “momento di presentazione”, precisa, si deve intendere quello in cui la pratica è completa anche a livello documentale, dovendosi quindi prendere come parametro il momento di integrazione.
Nel caso di specie, il vincolo era entrato in vigore nelle more della richiesta di integrazione documentale dell’istanza di condono, e il Giudice ha pertanto ritenuto ragionevole l’obbligo di compatibilità paesaggistica imposto al privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il III condono edilizio, in area soggetta a vincolo paesaggistico, era limitato a quelle opere prive di rilevanza volumetrica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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