Il TAR Veneto sottolinea che il decreto di asservimento, per la sua natura ablatoria e autoritativa, non richiede alcuna motivazione oltre all’indicazione degli atti presupposti (discrezionali) di cui è mera esecuzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 186 del 12.08.2025), è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, che entrerà in vigore il 01.01.2026.
In un’ipotesi di rigetto di un’istanza di permesso di costruire, il TAR Veneto ha censurato la decisione comunale, in quanto basata su un’errata qualificazione di un immobile come avente natura storico-monumentale e, pertanto, sulla mancata applicazione di una scheda del proprio Piano degli Interventi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto risponde che è esclusa dalla contestazione la descrizione dello stato dei luoghi in sede di sopralluogo, mero preambolo del ragionamento giudico alla base del parere.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente”.
Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, co. 2 Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo. Ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore; sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, co. 2 Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Pubblichiamo una nota del Dott. Riccardo Renzi sull'accesso civico generalizzato: uno strumento per la trasparenza senza limiti temporali né esigenze di motivazione.
Pubblichiamo una nota del Dott. Riccardo Renzi sui profili di incompatibilità e conflitto di interessi tra funzioni pubbliche e incarichi sindacali RSU: analisi giuridica alla luce dell’art. 53, comma 1-bis d.lgs. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi dell’art. 43 r.d. 267/1942 (precedente legge fallimentare), il termine trimestrale per la prosecuzione ad opera del curatore fallimentare decorre non solo dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione, ma anche da qualsiasi ulteriore fatto idoneo a comprovare con certezza la previa conoscenza dell’evento interruttivo, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione (nella specie, si è ritenuto che decorra dalla data della domanda al giudice delegato di autorizzazione a costituirsi nel giudizio).
Al processo amministrativo non si applica l’art. 143, co. 3 d.lgs. 14/2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), il quale fa decorrere il termine per la riassunzione «da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice», bensì opera la disposizione speciale contenuta nell’art. 80, co. 3 c.p.a. che mira a disciplinare uniformemente la ripresa del processo a seguito di qualunque evento interruttivo, ivi incluso il fallimento di una parte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’ordinanza di demolizione non necessita di apposita comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento vincolato che non richiede una valutazione dell’interesse pubblico da parte dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, in quest’occasione, ha fatto leva su quell’orientamento che ritiene inefficace l’ordinanza di demolizione una volta che sia stata presentata istanza di sanatoria, per dichiarare inammissibile il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio (trattavasi di inammissibilità in quanto la richiesta ex art. 36 T.U. Edilizia era già stata presentata al momento di notifica del ricorso).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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