Il Consiglio di Stato ha affermato che la declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere, con la sua portata naturalmente retroattiva, fa venire meno ex tunc il fondamento del potere esercitato, dando vita ad una fattispecie in tutto analoga a quella della mancata originale attribuzione della potestà autoritativa alla P.A., con conseguente vizio di nullità del provvedimento ex art. 21-septies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’errore sul prezzo non è di per sé da considerarsi essenziale (e quindi essere causa di annullabilità), nemmeno in ipotesi di accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento. Potrebbe essere qualificato come essenziale solamente se incide su una qualità essenziale della cosa; eventualmente poi, se ne sussistono i presupposti, potrà dare luogo all’azione di rescissione per lesione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che i profili attinenti (esclusivamente) alla copertura finanziaria di un’opera pubblica non sono censurabili dal privato, in quanto la regolarità contabile è estranea al rapporto tra singolo privato e Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 129, co. 1 d.lgs. 42/2004 (“sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico”) esclude, in conformità al principio secondo cui la legge generale successiva non deroga le leggi precedenti speciali, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio produca un effetto abrogativo delle leggi preesistenti relative a specifici siti, aree, città o parti di esse, monumenti nazionali.
Il precedente art. 128 intende disciplinare specificamente la perdurante efficacia o no delle notifiche di provvedimenti adottati in base alla disciplina generale previgente e pertanto non può essere richiamato per escludere l’efficacia dei decreti di vincolo per i quali non era prevista alcuna notifica individuale e che erano resi pubblici mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dall’art. 128 cit. è desumibile un principio generale di continuità e conservazione dei precedenti vincoli, atteso che tutte le notifiche effettuate in base alle normative previgenti citate mantengono efficacia sotto la vigenza del d.lgs. 42/2004: anche con riguardo ai beni culturali di cui all’art. 10, co. 3 d.lgs. cit., per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle l. nn. 364/1909 e 778/1922, l’art. 128 cit., pur prevedendo un procedimento diretto a valutare l’attualità dell’interesse sotteso al vincolo, dispone comunque che, fino alla conclusione del procedimento medesimo, le notifiche originarie restano efficaci in conformità al predetto principio generale di continuità.
La disciplina dei monumenti nazionali ha avuto, quantomeno fino al 1939, una propria autonomia e particolarità, atteso che, come evidenziato dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 13/2012, la l. 364/1909 non conosceva la tipologia di beni culturali di interesse relazionale esterno, circostanza che rendeva necessaria l’adozione di provvedimenti ad hoc dichiarativi di monumenti nazionali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il termine per il deposito di memorie di 30 giorni liberi prima dell’udienza pubblica è perentorio, e l’eventuale ed eccezionale possibilità di produzione oltre tale termine è su autorizzazione del Collegio, verificata la circostanze che la mancata produzione nel termine di legge sia stata particolarmente difficile.
Non ha dunque rimesso in termini la P.A. il cui deposito tardivo era stato dovuto ad un deposito (nei termini) di una memoria relativa ad un altro ricorso, in quanto trattavasi di errore materiale della parte.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda come la carenza di documentazione (nel procedimento che ha portato alla emanazione di un provvedimento amministrativo), non sanata nemmeno in sede – tardiva – di processo, possa comportare l’annullamento in autotutela della pratica edilizia presentata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che è sempre possibile al Giudice Amministrativo acquisire un documento sopravvenuto (i.e., formatosi dopo la scadenza del termine per la produzione documentale di 40 giorni liberi prima dell’udienza pubblica), specie se il privato ha comunque avuto modo di controdedurre allo stesso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’annullamento giudiziale del titolo originariamente rilasciato comporta la caducazione – a cascata – del titolo successivo in variante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che gli elenchi di cui agli allegati A e B al d.P.R. n. 31/2017 hanno funzione non di delegificazione, ma di attuazione della normativa, non dovendo quindi essere considerato come una liberalizzazione; sono quindi relativi solo a ipotesi di lievi entità, tali da non essere idonee a pregiudicare i valori paesaggistici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che nella Regione Veneto la durata dei piani attuativi è di dieci anni ex art. 20, co. 12 l. R.V. n. 11/2004 (e non cinque come indicato dall’art. 13, co. 4 T.U. Edilizia, peraltro derogabile ai sensi del co. 7), durata che va estesa anche ai relativi vincoli espropriativi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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