E' stato pubblicato sulla GU n.126 del 31-5-2019 il decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2019, recante " Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). (19A03537)".
La Corte di cassazione penale ha affermato che nei programmi integrati comunali l’interesse pubblico preminente è la riqualificazione urbana e ambientale.
Il PM ricorrente sosteneva invece che il Comune non potesse accogliere nessun programma che non comportasse anche un vantaggio finanziario per le casse comunali: in realtà, questo è solo uno degli elementi da ponderare, e neanche il più importante.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il TAR Veneto ha recentemente ribadito la necessità di provare l’anteriorità alla c.d. legge-ponte (l. n. 765/1967) non solo per impedire la demolizione di un manufatto, ma anche per ottenere per il medesimo un permesso di costruire ai sensi della l. R.V. n. 14/2009, derogatoria rispetto agli strumenti urbanistici.
In primo luogo, ha ricordato come la prova dell’anteriorità del manufatto alla norma che ha previsto l’obbligo di un titolo edilizio per tutte le costruzioni, anche fuori dai centri abitati ricade sempre sul privato che ne chiede l’applicazione, in forza del principio di vicinanza delle fonti di prova.
Successivamente, ha ribadito che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà eventualmente prodotte in giudizio non possono, di per sé sole, costituire prova della data di costruzione di un edificio; e nemmeno quelle eventualmente rilasciate del progettista, provenendo infatti le medesime dalla parte interessata.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che il privato non può vantare alcun legittimo affidamento al mantenimento degli effetti giuridici di un titolo edilizio viziato, invocando la pregressa condotta illecita dell’Amministrazione che, in casi simili, aveva già rilasciato analoghi provvedimenti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, una struttura alberghiera si vedeva revocata l’agibilità e l’autorizzazione sanitaria da parte del Comune, per aver seguito le direttive del Prefetto che aveva istituito nella struttura stessa un centro di accoglienza straordinario.
Il TAR Veneto ha chiarito che, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 142/2015, la Prefettura può, sotto la sua responsabilità, istituire dei centri di accoglienza straordinari alle condizioni dettate dalla legge.
L’immobile interessato da tale provvedimento non cambia per questo destinazione d’uso – ma ancor più precisamente, riacquisterà automaticamente la precedente destinazione, una volta cessata l’emergenza alloggiativa – vista la natura provvisoria ed eccezionale dei centri di accoglienza straordinari.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel 41 d.C., l'imperatore Claudio, successore di Caligola, condanna il filosofo Lucio Anneo Seneca all'esilio in Corsica con l'accusa di adulterio con la giovane Giulia Livilla, sorella di Caligola.
Resta quindi in Corsica fino all'anno 49, quando Agrippina minore riesce ad ottenere il suo ritorno dall'esilio, scegliendolo come tutore del figlio Nerone.
Durante l'esilio, scrive un testo per la madre Elvia, intitolato "Ad Helviam matrem de consolatione", nel cui capitolo VII parla dei migranti: per sentire discorsi seri sul tema dobbiamo leggere un'opera di 2000 anni fa.
Con riferimento all’indennità prevista dall’art. 167 Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), il TAR Veneto ha affermato che:
- Tale indennità costituisce una sanzione amministrativa e non una forma di risarcimento danni, perciò prescinde da un effettivo danno ambientale;
- Essa sanziona gli illeciti sia sostanziali (tali da compromettere l’interesse paesaggistico) sia formali (interventi senza autorizzazione, anche se di scarsa lesività);
- Ad essa si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/1981, decorrente dal giorno dell’intervenuta sanatoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora una struttura alberghiera accetti clienti in misura superiore alla propria capacità ricettiva, la sanzione non può essere la chiusura della struttura, o la revoca dell’agibilità e dell’autorizzazione sanitaria, ma semplicemente la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 49 l.r. Veneto 11/2013.
Nel caso di specie, peraltro, nemmeno tale sanzione poteva essere irrogata, perché il superamento della capacità ricettiva da parte dell’albergo era dovuto al provvedimento prefettizio che ivi istituiva un centro di accoglienza straordinario.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. chiarisce gli effetti giuridici di una dichiarazione non veritiera, già normati dall’art. 75 del DPR 445/2000 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la c.d. proposta di aggiudicazione, ovvero la pregressa aggiudicazione provvisoria, non costituisce un atto autonomamente impugnabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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