Sull’istanza di Piano casa si forma il silenzio-inadempimento e non il silenzio-assenso?
Il Consiglio di Stato, con riferimento al Piano casa della Regione Puglia, ma esprimendo princìpi che sembrano generali, ha affermato che l’istanza presentata ai sensi del Piano casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Le norme sul Piano casa, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dalla normativa sul silenzio-assenso ex art. 20 l. 241/1990: pertanto, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, non si possono legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato

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