Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota su il Sindaco e i limiti del potere ordinatorio nelle aree portuali: commento alla sentenza TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 agosto 2025, n. 1419.
Nel caso di specie, una circolare del dirigente dell’Ufficio tecnico di un Comune affermava che, nelle more dell’approvazione dei piani attuativi previsti dal PRG, per i lotti sino a 5000 mq sarebbe stato possibile attuare le previsioni relative all’edificabilità direttamente mediante una concessione edilizia accompagnata da un atto d’obbligo per la cessione delle aree al Comune, previa approvazione di un “planivolumetrico” (sic) e previo positivo controllo della regolarità amministrativa dei fabbricati dei lotti circostanti. Il Consiglio comunale deliberava di recepire detta circolare. Detto “planivolumetrico” era inteso come un semplice grafico che descriveva la sagoma degli edifici e i suoi volumi, cui le norme tecniche affidavano la funzione di allegato integrativo a completamento del progetto edilizio o di un piano attuativo, senza però accompagnarsi alle procedure e alle convenzioni proprie di quest’ultimo.
Il Tribunale penale di Palermo, in una sentenza del 2018, ha affermato che la ricorrenza dell’ipotesi di scuola (sic) del cd. lotto intercluso, cioè di un lotto che potrebbe essere edificato senza la dovuta pianificazione urbanistica contenuta in un piano attuativo o una convenzione lottizzatoria, approvati dal Consiglio comunale, si ha solo quando l’area interessata sia dotata di completa e soddisfacente urbanizzazione rispondente per intero ai criteri di legge e alle previsioni per essa del PRG, cosicché l’intervento in sostanza si inserirebbe in un contesto già conforme alle prescrizioni di dettaglio operanti.
In nome del principio di legalità dell’azione amministrativa, è fuori discussione che una circolare possa stravolgere il quadro legislativo, per di più in una materia delicata e dalle molteplici implicazioni di rango costituzionale come l’urbanistica, e il sistema costituzionale della gerarchia delle fonti normative, nemmeno se asserisce di interpretare il sistema stesso e di voler venire incontro a degli scontenti, nemmeno se riceve l’avallo del Consiglio comunale.
Solo un percorso modificativo del PRG, rispettoso della procedura stabilita dalla legge, può apportare una variante al PRG: solo se detta variante è conforme ai principi fondamentali del diritto urbanistico (cfr. l. 1150/1942, l. 765/1967, d.m. 1444/1968, legislazione regionale), sarebbe valida e attuabile.
La legge impedisce che i poteri di pianificazione e di intervento derogatorio sugli strumenti urbanistici possano essere esercitati dai dirigenti dell’Ufficio tecnico del Comune. A questi ultimi, invece la legge affida i compiti amministrativi afferenti al rilascio dei permessi necessari per l’edificazione (previa diligente istruttoria diretta a verificare la conformità dei progetti e delle istanze relative alla legge e alle previsioni del PRG e degli altri strumenti urbanistici vigenti), gli obblighi di vigilanza e sanzionatori delle relative violazioni, nonché i poteri di revoca e annullamento di atti concessori non conformi.
Il TAR Veneto pare evidenziare che la valutazione di compatibilità paesaggistica deve valutare la situazione del caso concreto, verificando se sia possibile un ripristino e se l’assetto a conclusione dello stesso corrisponda o meno al primigenio stato dei luoghi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce la possibilità per l’Amministrazione di motivare mediante rinvio ad un altro provvedimento, in particolare se tale atto è pubblico e liberamente consultabile da chiunque.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha esaminato la nozione di manutenzione straordinaria, ai sensi degli artt. 181, comma 1-ter, e 167, comma 4, lett. c), d.lgs. 42/2004, in un’ipotesi di risistemazione fondiaria di alcuni fondi poderali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto precisa che la localizzazione di un’opera pubblica è censurabile solo per macroscopica illogicità, trattandosi di valutazione altamente discrezionale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul giudizio tecnico-discrezionale delle Commissioni nei concorsi pubblici e i limiti del sindacato giurisdizionale: riflessioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7113/2025.
Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità del provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico senza che sia data alcuna forma di pubblicità all’istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in violazione degli obblighi di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, cd. Codice delle comunicazioni elettroniche, che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni.
È illegittimo - sotto il profilo del difetto di istruttoria - il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, in ragione degli obiettivi di conservazione dell’equilibrio ecologico del sito stesso.
Il richiamo al meccanismo del silenzio-assenso, quale modalità di acquisizione del parere VINCA, risultava inconferente nel caso in esame, in quanto non risultava dimostrato che la P.A. competente (ARPA o altro soggetto designato) fosse mai stato formalmente investita della relativa richiesta. In assenza di una formale richiesta indirizzata alla P.A. competente, non poteva dunque operare alcun meccanismo di silenzio-assenso, mancando l’elemento procedimentale essenziale da cui far decorrere i termini per la formazione del provvedimento tacito. Il silenzio-assenso invocato, infatti, si era eventualmente formato su un’istanza diversa, presentata ai sensi dell’art. 44 del Codice, avente ad oggetto esclusivamente la verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ai sensi della l. 36/2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003. Neppure poteva ritenersi sanato ex post il vizio procedimentale, essendo tale possibilità subordinata allo svolgimento di una compiuta istruttoria tecnica e all’acquisizione di una formale valutazione di compatibilità ambientale, elementi che, nel caso di specie, risultavano del tutto assenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e della Provincia e degli Enti dipendenti, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art. 43 TUEL, pur avendo un’estensione più ampia di quello della l. 241/1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
La necessità del bilanciamento del diritto di accesso del consigliere comunale con gli interessi contrapposti emerge dallo stesso art. 43, co. 2 TUEL, che esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano, quindi, in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l’efficacia dell’operato della P.A., nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
Un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 43, co. 2 TUEL, impone che i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possano essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l’espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l’assetto democratico dell’ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario. Pertanto, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l’onere di motivare l’istanza di accesso, la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all’espletamento della carica che la P.A. deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.
L’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto, ai sensi della norma citata, comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela la riservatezza delle persone coinvolte nell’istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità del diritto di accesso in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del Consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che una tettoia adibita in via di mero fatto ad uso commerciale (sala ristorante) è da considerarsi abusiva qualora in base al titolo edilizio (concessione in sanatoria) l’area da destinare a locale commerciale sia un’altra, con diversa superficie, mentre quella di cui si controverte nel detto titolo edilizio sia qualificata quale “superficie accessoria”; parimenti abusivo deve intendersi il “parapetto” necessario per la fruizione del ristorante, non potendo ritenersi lo stesso ricompreso nel titolo edilizio, anche se non rappresentato nei relativi grafici di progetto, non coprendo detto titolo l’utilizzo dell’area in questione quale sala ristorante. In questo senso, le tolleranze ex art. 34-bis d.P.R. 380/2001 non sono invocabili, in quanto tale disposizione ha un oggetto e una ratio diversi: essa, infatti, considera la valenza delle difformità minime di altezza, distacchi, cubatura, ecc. di un’unità immobiliare sotto il profilo del loro essere violazioni edilizie, mentre nel caso di specie il parapetto non rispettava i limiti minimi di altezza fissati ex lege per poter assolvere alla funzione di misura di sicurezza per le persone fisiche (clienti, dipendenti). La pretesa di estendere il titolo edilizio (in sanatoria) a un’opera non ricompresa negli allegati grafici di progetto si pone in contrasto con il principio, elaborato in via giurisprudenziale, secondo cui si applicano agli atti amministrativi le regole interpretative previste dagli artt. 1362 ss. c.c. in materia di contratti, con preminenza del criterio dell’interpretazione letterale, senza attribuire a tali atti significati impliciti o inespressi, che contrasterebbero con il principio stesso di legalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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