Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato la propria giurisdizione sull’impugnativa dell’atto che accerti un’alterazione del regime delle acque pubbliche per effetto di un’opera abusiva, anche se l’atto proviene da Autorità urbanistico-edilizie.
Nel caso di specie, vi era un muro spondale difforme dall’autorizzazione edilizia, il quale interferiva direttamente con la sezione di deflusso di un torrente, determinando modifiche al regime delle acque.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 4, co. 1-bis l. 118/2022 afferma che, fermo restando l’obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina sulle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui al medesimo art. 4, non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, qualora dette attività siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche e iscritte nell’apposito Registro nazionale, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’UE.
Il TAR Bari ha affermato che, in base a tale norma, la gara non può ritenersi obbligatoria, per gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente o controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE.
L’opzione del ricorso o no alla gara anche per le concessioni rientranti nell’ambito di applicabilità dell’art 4, co. 1-bis cit. va riservata alla valutazione discrezionale dei Comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali, in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini massimizzazione dell’interesse pubblico sotteso.
Deve ritenersi un principio fondante del sistema nazionale ed europeo quello secondo cui la gestione della risorsa pubblica, quale è il bene demaniale, deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, co. 1 c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Il TAR Veneto sottolinea che la mancata o erronea indicazione dell’area oggetto di acquisizione gratuita non costituisce vizio dell’ordine di demolizione, in quanto trattasi di conseguenza prevista dalla legge.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Campania evidenzia che la discrezionalità comunale nell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4-bis T.U. Edilizia può essere contestata solo nel caso in cui essa appaia del tutto irragionevole o arbitraria. Tale norma, infatti, al netto della misura massima prevista ex lege per gli abusi siti in area vincolata, fornisce una forbice edittale all’interno della quale l’Amministrazione può modulare la sanzione, anche mediante Regolamento apposito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Campania ribadisce che è legittima la motivazione del provvedimento che richiami un articolo di un Regolamento Comunale; viene infatti rispettato il canone minimo di motivazione, che richiede che gli atti richiamati siano facilmente accessibili e resi disponibili al privato in quanto citati nel provvedimento, che sia a norma di legge (com’è per i Regolamenti, pubblicati sul sito internet comunale) ovvero in ogni caso tramite apposito accesso agli atti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Campania ricorda che la citazione di un articolo inesistente costituisce errore materiale, se palesemente la norma è associabile ad un altro, anche sulla base del resto del provvedimento (nel caso di specie, si trattava dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4-bis T.U. Edilizia, ove veniva citata la relativa ordinanza di demolizione tra gli atti prodromici).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Campania sottolinea che i Regolamenti Comunali, in quanto atti normativi, non possono essere impugnati direttamente, ma solo congiuntamente al provvedimento che li applica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha rilevato che non sussiste alcun obbligo di rispondere ad un’istanza di autotutela di un provvedimento, non potendo quindi attivarsi lo strumento di tutela previsto per il silenzio-inadempimento.
La sentenza si riferisce a casi diversi da quelli della inibitoria di una SCIA.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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