Il TAR Veneto osserva che ha natura non provvedimentale un atto amministrativo di carattere ricognitivo, in quanto si limitato ad avvertire formalmente sulla necessità di osservare un obbligo, fissando – in genere – un termine dilatorio per l’adozione dei successivi provvedimenti sfavorevoli.
Al contrario, un atto che ordini direttamente al privato un dato comportamento, avvisandolo delle conseguenze patrimoniali e penali dell’eventuale inadempimento, deve qualificarsi come avente natura provvedimentale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato che in area soggetta a vincolo paesaggistico i manufatti devono essere forniti di titolo edilizio, a meno che non siano precari (circostanza non ben accertata nel caso di specie).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 214 del 15.09.2025), è stata approvata la definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del terzo settore.
Il TAR Veneto sottolinea come sia precluso alla P.A. di fondare il provvedimento di rigetto di un’istanza su motivazioni del tutto nuove e mai esplicate nella comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, costituendo violazione del diritto di partecipazione del privato al procedimento.
Di fatto, all’Amministrazione è concesso solamente di meglio precisare e argomentare le circostanze già sollevate, non essendo necessaria una perfetta identità tra comunicazione dei motivi ostativi e rigetto dell’istanza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’Amministrazione non è tenuta a contestare in via specifica le osservazioni depositate dal privato nel procedimento amministrativo, a maggior ragione se esse non sono che la replica di osservazioni già rese, e già puntualmente contestate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di no, confermando la giurisprudenza già del Consiglio di Stato.
Tale parere, infatti, affermando che la modifica all’aspetto esteriore del bene paesaggistico tutelato deve essere percepibile per poter essere censurata mediante diniego di compatibilità paesaggistica, si pone in contrasto con la lettera della legge, che vuole che l’Autorità sia previamente interpellata nel caso di realizzazione di nuovi volumi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato, con riferimento al Piano casa della Regione Puglia, ma esprimendo princìpi che sembrano generali, ha affermato che l’istanza presentata ai sensi del Piano casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Le norme sul Piano casa, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dalla normativa sul silenzio-assenso ex art. 20 l. 241/1990: pertanto, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, non si possono legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la proroga prevista dall’art. 106, co. 11 d.lgs. 50/2016 (attualmente dall’art. 120, co. 11 d.lgs. 36/2023) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c c.p.a.
Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dalla P.A., dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dalla P.A. per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima della originaria scadenza contrattuale. La proroga «tecnica» ha carattere di temporaneità e di imprevedibilità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro.
La proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale; il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato illustra le ragioni per le quali ritiene che le distanze tra pareti finestrate del D.M. 1444 del 1968 vadano applicate anche per le nuove costruzioni in zona A, sebbene l'articolo 9 del D.M. non dica nulla sul punto.
Infatti la disciplina dettata dal citato articolo 9 per la zona A è riferita testualmente solo alle operazioni di risanamento conservativo e alle eventuali ristrutturazioni, imponendo il rispetto delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il secondo comma dell’art. 879 del codice civile così recita: “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.
In un caso esaminato dal Consiglio di Stato il ricorrente sosteneva che questo articolo del codice civile rendesse non applicabile le distanze di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata questa tesi.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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