Con il d.m. Imprese e made in Italy 17 luglio 2025, n. 130 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 216 del 17.09.2025), che entrerà in vigore il 02.10.2025, è stato approvato il regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Il Consiglio di Stato ha affermato che le tolleranze costruttive indicate dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 rilevano al fine di escludere l’abuso, qualora le opere concretamente realizzate rientrino in tali tolleranze, mentre rispetto alla configurazione dimensionale di un’opera abusiva non vanno scomputate le tolleranze, se superate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la correttezza del calcolo della fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34 T.U. edilizia (in una controversia sorta prima della cd. riforma Salva casa) operato da un Comune, che quantificava la sanzione in base al doppio del costo di produzione per l’uso residenziale, stabilito in base alla l. 392/1978, sulla superficie convenzionale in metri quadri, applicando il costo di produzione unitario come determinato in base agli artt. 13 ss. e Allegato A della legge citata, per poi calcolare l’indice ISTAT, ritenuto applicabile dalla giurisprudenza.
È pur vero che, nel caso di specie, il privato non depositava in giudizio alcun differente conteggio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il privato che voglia impugnare il provvedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ottenuto dal vicino confinante deve dimostrare l’interesse ad agire, più precisamente l’interesse a contestare l’effetto di conservazione “materiale” dell’immobile (ad esempio per la violazione delle distanze o delle luci o vedute).
Peraltro, il Consiglio invita ad interrogarsi sull’utilità pratica di una tale impugnazione, dal momento che l’effetto della fiscalizzazione è solo quello di evitare sul piano materiale di dovere procedere alla demolizione, senza incidere sulla legittimità degli atti di demolizione o sui permessi di costruire illecitamente rilasciati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha rilevato l’inammissibilità del ricorso contro un’occupazione già da tempo in corso, sulla base di provvedimenti mai impugnati e di accordi a monte con l’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1157 del 13.08.2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 215 del 16.09.2025), sono stati approvati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha dichiarato illegittima l’ordinanza comunale diretta a contestare la sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva, laddove non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Invero, il potere esercitato nell’occasione dalla P.A. implica la valutazione di una fattispecie complessa, contraddistinta da molteplici accertamenti di fatto ed articolate valutazioni di diritto, che impongono il contraddittorio endoprocedimentale con l’interessato, anche al fine di escludere la derubricazione della fattispecie dall’art. 30 all’art. 31 d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la mera visibilità dell’opera dall’alto, slegata dalla presenza in loco di particolari punti di osservazione sopraelevati, accessibili da un comune osservatore, non è sufficiente a ritenere l’intervento edilizio interferente con i valori paesaggistici protetti dal vincolo. L’elemento della percezione del territorio costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica che deve sussistere, ponendosi dal punto di vista del comune osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione al paesaggio, inteso quale determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
Nel caso di specie, il Consiglio ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina fuori terra visibile solo da visuale aerea.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le scelte effettuate dall’Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche sono caratterizzate da ampia discrezionalità, potendo essere contestate solo per irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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