Nel caso di specie, il Comune adottava una variante alle N.T.A. del P.R.G. con cui vietava “gli interventi edilizi al piano terra in sopravanzamento rispetto al fronte attuale” in alcuni immobili, individuati tramite le vie di appartenenza.
La variante faceva espresso riferimento all’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii. (cd. terzo Piano Casa), ormai abrogato dall’art. 19 l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050).
Il TAR Veneto ha offerto alcuni principi utili sulla norma di cui alla lettera c cit.: in particolare, i limiti ivi previsti non devono necessariamente essere riferiti a singoli edifici, ma anche ad aree o zone meritevoli di protezione di più ampia estensione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Lo ha ricordato il TAR Veneto: per di più, il Comune non ha l’onere di replicare punto per punto ad ogni osservazione presentata dai privati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha risposto di sì, ponendo però ben precisi limiti, come individuati dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda i presupposti per l’accesso agli atti e le ipotesi di diniego all’ostensione dei documenti richiesti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnaliamo un interessante articolo, pubblicato sul sito www.giustizia-amministrativa.it, dal Prof. G. Paolo Cirillo, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, intitolato "La premialità edilizia, la compensazione urbanistica e il trasferimento dei diritti edificatori"
Nel caso di specie, i privati hanno provato a sostenere che, a seguito dell’annullamento del loro Permesso di Costruire per vizi sostanziali (in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato), il Comune avrebbe il dovere di riesaminare l’istanza di titolo edilizio a suo tempo presentata e che, se non lo fa, matura il silenzio-assenso ex art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001.
Il TAR Veneto ha invece affermato che, in caso di annullamento di un PdC per carenza di requisiti sostanziali, il Comune deve esercitare i suoi poteri sanzionatori, al punto che l’ordinanza di demolizione diviene atto vincolato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che il codice “ATECO” assegnato ad un’impresa rileva solo a fini statistici e non può essere usato dal Comune per contestarle di aver impresso al proprio immobile una destinazione d’uso difforme da quella assentita (nel caso di specie, commerciale invece che produttiva).
Il Comune ha tentato di giustificarsi offrendo altri elementi istruttori in corso di causa, ma com’è noto, la carente motivazione di un provvedimento non può essere integrata in sede giudiziale, pena la violazione del diritto alla partecipazione e al contraddittorio del privato nel procedimento amministrativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto conferma il suo orientamento in materia di limitazione degli orari delle sale gioco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Cassazione ha precisato che è valida la notificazione dell’atto processuale tramite Pec (posta elettronica certificata), allegando il “file word” (ossia in formato .doc) e non il pdf.
Il Consiglio di Stato ha espresso un parere, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa la legittimazione del comune dissenziente a proporre opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127.
La questione si è posta perchè pervengono alla Presidenza pervengono numerose opposizioni, ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, formulate da amministrazioni comunali a vario titolo chiamate ad esprimersi in seno a conferenze di servizi aventi ad oggetto impianti od opere da autorizzare da parte di amministrazioni prevalentemente regionali (ad es., impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, opere di mitigazione del rischio idrogeologico, etc.), sicché è emersa la questione della possibilità, per le amministrazioni comunali che hanno manifestato dissenso in seno alla conferenza di servizi di primo livello, di attivare lo strumento dell’opposizione davanti al Consiglio dei ministri previsto dall’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 2016.
Il Consiglio di Stato giunge alla conclusione che in linea di massima si deve escludere una competenza comunale idonea a legittimare la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ma che tale possibilità non possa essere esclusa a priori con assoluta certezza, residuando comunque la possibilità che essa possa trovare il suo fondamento in attribuzioni o deleghe di funzioni di tutela ad opera di leggi statali o regionali settoriali.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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