Il TAR Veneto ha affermato che il diniego di condono di un abuso edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico può reggersi su una motivazione che dia conto dell’incompatibilità paesaggistica.
Non rileva che, in epoca successiva, la pianificazione comunale abbia consentito nella stessa zona opere analoghe a quelle dichiarate non condonabili, poiché la valutazione di compatibilità paesaggistica si fonda esclusivamente sulle esigenze di tutela indicate nel provvedimento di vincolo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Segnaliamo la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1425 del 1 ottobre 2019, recante "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Semplificazione delle disposizioni operative e procedurali per le attività di agriturismo, per la classificazione e per il turismo rurale. Approvazione della modulistica per la SCIA UNICA. Legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 e ss.mm.ii."
L’Ufficio di statistica del Consiglio di Stato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno effettuato un’analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti prendendo in considerazione il biennio 2017-2018.
Dallo studio si evince chiaramente che le periodiche accuse che qualcuno ama rivolgere al giudice amministrativo di essere la principale causa del blocco degli appalti e dei cantieri sono prive di qualsiasi fondamento.
Queste le conclusioni della analisi:
Nel 2017 e 2018 il numero delle procedure bandite è cresciuto esponenzialmente, soprattutto nel sottosoglia. Ciò è certamente dovuto, principalmente, al consolidarsi della legislazione e del quadro normativo attuativo, nonché di quello giurisprudenziale.
A fronte di questa rivitalizzazione del sottosoglia, il dato sul contenzioso è rimasto sostanzialmente inalterato. La ragione potrebbe risiedere nel meccanismo processuale di cui all’art. 120 comma 2 bis (cd rito superaccelerato, da poco abrogato) ed al correlato onere di impugnazione immediata delle altrui ammissioni che, nei fatti, potrebbe aver disincentivato il ricorso per i piccoli appalti. Per l’effetto, il tasso di contenzioso si è ridotto di circa il 50%
La percentuale di “blocco” giudiziario degli appalti si è conseguentemente fortemente contratta, attestandosi sullo 0,3% rispetto allo 0,7% del precedente biennio.
la percentuale di “blocco” provocate dal filtro giurisdizionale è più che compatibile con il margine fisiologico di errore delle amministrazioni, ove si consideri che trattasi di procedure complesse con molti partecipanti.
Esiste, soprattutto per gli appalti di elevato importo, un fenomeno di blocco indiretto, imputabile alla cd “burocrazia difensiva”, legato all’esposizione della stazione appaltante al rischio risarcitorio (indipendentemente dalla colpa) e alla conseguente responsabilità del funzionario. Tale ultimo aspetto, e le relative cause, probabilmente meritano l’attenzione del legislatore e misure correttive ad hoc.
Una corposa sentenza del TAR Veneto chiarisce che l’avvio al recupero dei rifiuti urbani è oggetto di privativa da parte del gestore del servizio pubblico integrato di gestione dei rifiuti, pertanto non può ritenersi suscettibile di essere svolto anche dai privati muniti delle prescritte autorizzazioni ambientali.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto alcuni principi utili in materia: nel caso di specie, il TAR ha ritenuto legittimo il secondo diniego di condono, intervenuto dopo che il primo diniego era stato annullato in sede giudiziale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Li ha offerti il TAR Parma: in particolare, deve ritenersi ancora in vigore l’art. 5, co. 5 l. 175/1992 che impone alle strutture sanitarie di indicare il nome del direttore sanitario nelle proprie pubblicità, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da sei mesi ad un anno.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Una sentenza del TAR Veneto in primo luogo ribadisce il principio fondamentale secondo il quale l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia grava sul privato interessato.
In secondo luogo, però, il TAR ricorda che la giurisprudenza ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi non implausibili (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali.
La questione della datazione degli immobili (sia che si tratti della loro costruzione sia che interessi la loro conformazione) è destinata a diventare sempre più problematica col passare degli anni, perchè man mano che se ne vanno le persone che possiedono la memoria storica diventa davvero difficile per chiunque ricostruire come fosse lo stato dei luoghi per esempio nel 1966.
Come dice, infatti, la famosa canzone di Fabrizio De Andrè "Valzer per un amore":
"Vola il tempo lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo".
A mio parere, per evitare che la maggior parte degli immobili italiani siano potenzialmente abusivi, a un certo punto bisognerà arrivare a dire che è la P.A. che dovrà dimostrare che l'immobile è abusivo e, se non ci riesce, si dovrà presumere che sia regolare.
In fin dei conti un celebre broccardo latino afferma che: "Onus probandi incumbit ei qui dicit" (l'onere della prava grava su chi afferma una cosa), che è confermato anche dall'articolo 2697 del codice civile.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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In data 16 settembre 2019 abbiamo pubblicato la legge regionale veneta n. 37 del 2019, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali.
Qualche giorno prima, il 5 settembre, avevamo pubblicato sul tema una nota degli urbanisti dott. Daniele Rallo e Luca Rampado.
A giudizio degli operatori (uffici tecnici dei comuni, per esempio, o anche gli architetti) la legge non è chiara.
Tra l'altro, secondo alcuni, il decreto Bersani non si applicherebbe più e il corrispettivo risultante dal D.M. non sarebbe soggetto a ribasso.
L'arch. Andrea Testolin, dirigente del Comune di Creazzo, che sentitamente ringraziamo, ci invia una annotazione in calce a alcuni articoli della legge, che volentieri pubblichiamo, che evidenzia i passaggi che rendono la legge difficile da applicare.
Parimenti, spettano al G.O. anche le controversie sull’escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto, a partire dall’art. 19 l. 241/1990, ha affermato che:
- Sebbene l’art. 19, co. 4 cit. rinvii alla disciplina dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, il potere inibitorio del Comune avverso la SCIA edilizia non è giuridicamente qualificabile come autotutela;
- La valutazione sul decorso del termine ragionevole deve essere effettuata al momento della scadenza del termine entro cui l’Amministrazione è tenuta a compiere le verifiche sollecitate dal terzo;
- Se il Comune decide di non esercitare i propri poteri inibitori, deve dare conto in motivazione della posizione del terzo leso dall’attività edilizia del privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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