TARI ed area scoperta
Il T.A.R. chiarisce cosa si intende per “area scoperta” ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. chiarisce cosa si intende per “area scoperta” ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il concetto di ristrutturazione edilizia si è sostanzialmente evoluto nel corso del tempo per opera del legislatore e della giurisprudenza, tanto che qualcuno vorrebbe trasformarlo completamente (anzi, qualcuno si è convinto da solo che già così si sia trasformato) in questo: dato un volume preesistente, lo stesso volume si può rimodellare come si vuole, come se fosse la plastilina con cui giocavamo da bambini, e collocarlo dove si vuole, fatto salvo il rispetto delle distanze preesistenti dai confini e dai fabbricati (o anche arretrandolo un po', anche se non abbastanza per rispettare quelle che sarebbero le distanze nel caso di una nuova costruzione).
Sotto sotto c'è l'idea che il volume esistente sia un diritto acquisito per sempre.
A margine del convegno di Spinea del 18 ottobre 2019, l'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, che opportunamente ci ricorda che le varie evoluzioni del concetto di ristrutturazione non possono essere invocate per derogare alle distanze disciplinate dal D.M. 1444 del 1968.
Nel post successivo a questo torneremo su alcune problematiche collegate al DM.
Chissà come hanno fatto i romani e i veneziani a costruire le due città più belle del mondo senza il D.M. 1444 del 1968.
Dopo 50 anni dalla emanazione di questo importante decreto (emanato in esecuzione della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificata dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ancora non sappiamo, tra l'altro, se la distanza tra pareti finestrate vada misurata in modo radiale o frontale e se una luce renda finestrata una parete oppure no.
Sul criterio di misurazione (a mio parere, senza che questo sia una buona idea) si sta andando a parare verso la misurazione radiale: ora, se il D.M. ha finalità soprattutto igienico sanitarie, non è dato di sapere perchè dovrebbero esserci problemi di tipo igienico se due edifici che non si fronteggiano hanno una angolo a una distanza inferiore a 10 metri.
Per quanto riguarda la misurazione delle distanze, però, la definizione n. 30 "Distanze" dell'allegato B della DGR veneta nr. 669 del 15 maggio 2018 (definizioni uniformi in materia di regolamento edilizio tipo) sceglie il criterio radiale, stabilendo che la distanza è la: "Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta".
Pubblichiamo anche una sentenza del Consiglio di Stato che opta per la misurazione radiale e ritiene che le luci rendano una parete finestrata: ma davvero per una luce non sarebbe sufficiente la distanza di 3 metri tra costruzioni, ex art. 873 del codice civile? E poi, ha davvero senso che, data per esempio una parete lunga 10 metri, una singola luce isolata in un angolo renda finestrata l'intera parete, costringendo il frontista a stare a 10 metri da ogni angolo?
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il TAR Catania, con riferimento alla sanzione ex art. 167, co. 5 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha affermato che:
- Spetta al G.A. conoscere delle controversie in cui il privato impugna l’irrogazione della sanzione e/o la successiva cartella di pagamento;
- Spetta al G.O. conoscere delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale del titolo esecutivo (consistente nella cartella di pagamento non impugnata) e del precetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Italiaius offre ai propri lettori non abbonati la possibilità di accedere a tutti i contenuti del sito gratuitamente per 3 mesi dalla attivazione. L'iscrizione deve essere effettuata entro il 30 novembre 2019.
L'accesso, per ragioni tecniche, richiede la preventiva iscrizione al sito, utilizzando le modalità specificate alla voce "Info per abbonarsi" in alto a destra nella parte azzurra della homepage: questa iscrizione è del tutto gratuita e non comporta alcun impegno a stipulare successivamente un contratto di abbonamento e non richiede, poi, alcuna disdetta al termine del periodo.
Una volta effettuata l'iscrizione, il lettore dovrà poi inviare una email all'indirizzo info@italiaius.eteclab.net , citando l'avvenuta iscrizione e chiedendo l'attivazione gratuita per 3 mesi.
E buona lettura!
Il T.A.R. Milano afferma che l’art. 31, c. 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 - che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata spontanea demolizione dell’abuso - si applica anche alle opere eseguite prima dell’entrata in vigore della norma.
Quest’ultima, infatti, sanziona il comportamento negligente del privato che non demolisce l’opera abusiva nonostante l’ordine impartito, mentre non si focalizza affatto sulla realizzazione ex se dell’opera abusiva.
Pertanto, non vi è alcuna deroga al principio di irretroattività della legge.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Una sentenza del TAR Trieste esamina i presupposti per la sospensione di una attività commerciale da parte del Questore ex art. 100 t.u.l.p.s., chiarendo che il provvedimento prescinde dalla colpa dei titolari del pubblico esercizio e che esso può avere finalità di “prevenzione generale”, finalizzata ad allontanare i soggetti pericolosi dai luoghi e persino dalle occasioni nel cui contesto essi sono dediti a comportamenti contrari all’ordine pubblico.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Nel caso di specie, il TAR Parma ha dichiarato illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento con cui il Comune inibiva una SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria al servizio di distribuzione di carburanti e lavaggio auto.
Tuttavia, il TAR ha poi rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dal privato, offrendo un’accurata ricostruzione di questo istituto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Nel caso di specie, il privato sollevava diverse lamentele avverso l’approvazione del P.I. che riqualificava la sua area da Zona B a Zona A (centro storico), così compromettendo la preesistente capacità edificatoria.
Il TAR Veneto ha però ricordato che la pianificazione comunale è un atto dotato di amplissima discrezionalità, pertanto l’aspettativa del privato al mantenimento della capacità edificatoria della propria area è suscettibile di tutela unicamente ove l’area stessa sia oggetto di uno strumento urbanistico attuativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. ricorda che in sede di approvazione di un PUA, la P.A. gode di un ampio potere discrezionalità.
Il TAR spiega che in questa sede il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Commenti recenti