Author Archive for: SanVittore

Approvato il Decreto Infrastrutture: le modifiche al Codice della Strada

10 Nov 2021
10 Novembre 2021

A seguito dell'approvazione del Senato, il decreto legge Infrastrutture e trasporti n. 121/2021 è stato convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 (G.U. Serie Generale n. 267 del 09.11.2021), in vigore da oggi, 10 novembre 2021.

Esaminiamo, in particolare, le modifiche al Codice della Strada

Post di Diego Giraldo – avvocato

  • Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell'ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale. In attuazione di questo principio vengono introdotti, in particolare, nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (in particolare, i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento).
  • I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.
  • Vengono inasprite le sanzioni per chi occupa abusivamente posti auto al servizio di persone invalide, con sanzioni da Euro 168,00 ad Euro 672,00.
  • Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6 mesi a 12 mesi del periodo di validità del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).
  • Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi); l’introduzione della responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni); l’estensione delle sanzioni già previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
  • Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.
  • Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o sporca la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
  • Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.
  • Per quanto riguarda i monopattini, tali mezzi si dovranno dotare di frecce, stop e freni e non potranno superare i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali, mantenendo una marcia inferiore ai 20 km/h nelle altre aree. Non è prevista l'obbligatorietà del casco.
  • Infine, per quanto concerne la trasparenza della Pubblica Amministrazione, gli enti locali dovranno dichiarare la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-09&atto.codiceRedazionale=21G00170&elenco30giorni=true

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Il frazionamento delle unità immobiliari rientra tra gli interventi edilizi condonabili

10 Nov 2021
10 Novembre 2021

Il TAR Veneto sottolinea che il frazionamento di un’unità immobiliare, in quanto intervento non valutabile in termini di superficie o volume, è condonabile; e questo a prescindere dal fatto che lo stesso sia qualificabile come “manutenzione straordinaria”.

Il n. 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003, infatti, permette il condono di due diverse e autonome tipologie di interventi: da una parte, delle opere di manutenzione straordinaria, dall’altra delle opere o modalità di esecuzione “non valutabili in termini di superficie o di volume”.

Post di Alessandra Piola – avvocato

La mancata impugnazione delle varianti successive comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avverso lo strumento urbanistico

10 Nov 2021
10 Novembre 2021

Il TAR Veneto sottolinea che la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici successivi a quello oggetto del ricorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse e, quindi l’improcedibilità del giudizio. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui le prescrizioni impugnate siano rimaste identiche, in quanto il nuovo strumento urbanistico, approvato a seguito di importante istruttoria, non può mai essere considerato un atto meramente confermativo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Inutile l’annullamento di un atto, se vi è carenza d’interesse della ricorrente

10 Nov 2021
10 Novembre 2021

Il TAR Veneto dichiara inammissibile il gravame, per carenza d’interesse della ricorrente, in quanto la stessa contesta un intervento che è stato realizzato in primis  sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta, tramite variante urbanistica ex art. 126, L.R. Veneto 61/1985; in secundis con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore di uno specifico stabilimento industriale, in terziis la ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto sfruttare la volumetria utilizzata ai fini dell’ampliamento ittico per effettuare interventi di diversa natura sui terreni nella relativa titolarità. Ne deriva, pertanto, che un’eventuale annullamento non procurerebbe alcuna utilità alla società ricorrente.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

Opere valutabili in termini di volume in area soggetta a vincolo ai fini del condono edilizio

09 Nov 2021
9 Novembre 2021

Il TAR Veneto sottolinea che l’innalzamento di 0,23 cm di un manufatto sito in area sottoposta a vincolo comporta, alla luce della disciplina di cui alla l. R.V. n. 21/2004, il diniego dell’istanza di condono, trattandosi di un’opera valutabile in termini di volume. Non è infatti rilevante il fine di coibentazione dell’innalzamento.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Sul cambio di destinazione d’uso

09 Nov 2021
9 Novembre 2021

Il T.A.R. Milano, seppure con precipuo riferimento alla normativa regionale, afferma che il cambio d’uso (con o senza opere) in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia non può essere sanzionato esclusivamente con la pena pecuniaria, ma con quella ripristinatoria.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Presentare un’istanza di proroga oltre il termine non sempre giustifica il diniego

09 Nov 2021
9 Novembre 2021

Il TAR Veneto ritiene che le ragioni fornite dalla Regione per negare l’istanza di proroga al Comune, volta ad ottenere un’ulteriore dilazione ai sensi dell’art. 54, comma 7 L.R. 27/2003 per la rendicontazione relativa a un contributo, attengono ad aspetti meramente formali.

Il TAR Veneto dichiara tale provvedimento adottato dalla Regione illegittimo, poiché fondato solamente sulla circostanza che il Comune aveva proposto l’istanza di proroga dopo la scadenza del termine precedentemente imposto per la rendicontazione. Si precisa, in merito, che la stessa autorità concedente, se le circostanze sono particolarmente complesse, può modificare d’ufficio il suddetto termine.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

Intervento del prof. Barel su difformità edilizia e situazioni anteriori alla legge n. 10/1977?

08 Nov 2021
8 Novembre 2021

Dopo avere letto il post di Dario Meneguzzo del 5 novembre sulla difformità edilizia in relazione a situazioni anteriori alla legge 10/1977, aggiungo alcune osservazioni, in quanto le riflessioni mi sollecitano qualche pensiero che non vuole essere una soluzione, ma solo una reazione a caldo tra amici.

A) La Giurisprudenza sovranazionale ha col tempo esteso il principio di irretroattività oltre le norme qualificate come penali a includere in modo più ampio tutte quelle “sanzionatorie”.
Di qui un primo dubbio sulla conformità a principi sovraordinati della applicazione di sanzioni stabilite a partire dal  1977 a fatti anteriori.
B) la legge del 1977 tipicizza l’illecito come difformità da “concessioni” edilizie. Non da licenze. Argomento fragile ma.. testuale.
C) le sanzioni della legge del 1942 erano eventuali, con una riserva di adozione di eventuali provvedimenti (per di più entro 1 mese dalla sospensione). Anche perché la eventuale difformità dalle modalità esecutive della licenza edilizia ben potevano essere non in contrasto col regolamento edilizio o Prg, sicchè poteva ritenersi superfluo intervenire per variare la licenza a cose fatte per limitarsi a prendere atto della conformità della costruzione realizzata alle regole edificatorie. L’abitabilità potrebbe dunque essere vista come la presa d’atto della situazione ossia della non necessità di sciogliere la riserva in un provvedimento formale oltre non addirittura come un adeguamento implicito ma formale della licenza alla realtà.
D) continuo a trovare non convincente l’idea della imprescrittibilità delle Sanzioni amministrative con la tesi formalistica dell’illecito permanente. Allora anche il furto è permanente e imprescrittibile se la refurtiva non viene recuperata ! Corollario della certezza del diritto è che il trascorrere del tempo prima o poi abbia effetti giuridici, tutto l’ordinamento declina in vari istituti questa esigenza fondamentale di reset.. 
 
Leggo che la giurisprudenza va in direzione opposta. Ma mai dire mai.. specie se si prende di petto la questione di principio .. o ci penserà il Legislatore ?? 
 
Bruno Barel -  avvocato e professore associato di Diritto dell’Unione europea e Diritto internazionale privato presso l'Università di Padova
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Una zona F speciale a bosco può essere in parte usata per opere funzionali al limitrofo parcheggio?

08 Nov 2021
8 Novembre 2021

Nel caso in esame il TAR ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire che aveva autorizzato la realizzazione in una zona F a bosco (nella quale era espressamente esclusa la possibilità di realizzare parcheggi) di alcune opere funzionali al limitrofo parcheggio (in particolare, la strada di accesso al parcheggio, l’impianto di illuminazione e le opere di invarianza idraulica).

Il TAR Veneto ricorda che per valutare un intervento abusivo occorre operare una valutazione globale delle opere edilizie realizzate. Difatti, una valutazione frazionata di queste ultime non permetterebbe di comprendere effettivamente quale potrebbe essere l’incidenza dell’intervento sul territorio e, quindi, se esso sia compatibile con la destinazione urbanistica delle aree oggetto dell’intervento.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

Malga: prelazione e giovani agricoltori

08 Nov 2021
8 Novembre 2021

Il T.A.R. affronta alcune questioni giuridiche attinenti al rapporto intercorrente tra l’art. 4 bis, comma 1, della legge n. 203 del 3 maggio 1982 secondo cui: “Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge” e l’art. 6, comma 4 bis, del d.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 in base a cui: “Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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