Il TAR Veneto ha affermato che, se è vero che l’art. 48, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 prevede che “i piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT”, è altresì vero che la norma prosegue evidenziando che “a seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT”.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le previsioni del PAT, in quanto aventi comunque funzione di regolamentazione generale della destinazione ed utilizzo dell’ambito territoriale di riferimento, prevalgono oggettivamente sulle previsioni del piano precedente.
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Il TAR Veneto ha affermato che il PI si caratterizza per il suo contenuto operativo rispetto al PAT, ma tale contenuto, come espressamente previsto dall’art. 12, co. 3 l.r. Veneto 11/2004, non può che essere determinato in coerenza e in attuazione del PAT, le cui indicazioni non possono non essere considerate vincolanti per la pianificazione di livello comunale.
Nel caso di specie, i lotti su cui il privato esercitava le sue attività produttive si trovavano all’interno di un’area sita nell’ambito di una zona produttiva-industriale lontana dal centro abitato, classificata dal PAT come area di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva: la destinazione urbanistica impressa a tali lotti dal PI come zona F si poneva in evidente contrasto con la citata classificazione riveniente dal PAT.
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Il Dott. Riccardo Renzi ha preparato una nota su Aggiornamento e Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per il 2026: Procedure, Requisiti e Controlli
Il TAR Veneto ha affermato che le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, la P.A. non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano.
Le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione.
Nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
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Il TAR Veneto ha affermato che le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al piano regolatore generale in itinere costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo alla P.A. a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, la cui congruità, pertanto, ben può essere evinta (anche) dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.
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Il TAR Veneto ha affermato che le opere ordinariamente realizzabili in attività edilizia libera, laddove progettate in un’area soggetta al vincolo paesaggistico, richiedono la previa CILA.
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Il TAR Veneto ha affermato che la mancanza del titolo edilizio originario non può certamente essere sanata dalla presentazione della SCIA concernente le opere di ampliamento e spostamento dell’impianto (nel caso di specie, di autolavaggio). Più precisamente, l’intervento di ampliamento e spostamento dell’impianto oggetto di una SCIA e di una successiva SCIA integrativa non può configurarsi come intervento di manutenzione straordinaria di un impianto di autolavaggio (non autorizzato) già esistente, ma va configurato come una nuova costruzione e necessita, pertanto, del previo rilascio del permesso di costruire.
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Il TAR Veneto ha affermato che il parere negativo dell’Ente Parco ha valore vincolante nel procedimento volto all’eventuale modifica della destinazione urbanistica dell’area e potrebbe essere superato solo da una variante al Piano Ambientale, il quale è gerarchicamente superiore rispetto agli strumenti urbanistici comunali e non può essere derogato e/o abrogato da questi.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’attuale testo dell’art. 11, co. 3 d.lgs. 36/2023, la determinazione di affidamento/aggiudicazione deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza tra il CCNL previsto dal bando e il CCNL eventualmente diverso applicato dal concorrente: tale verifica assume, pertanto, carattere obbligatorio.
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Il TAR Veneto ha commentato l’art. 83, co. 3 l.r. Veneto 61/1985, secondo cui le modalità per il computo della superficie complessiva, su cui applicare il costo di costruzione, sono quelle previste dal D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.
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