Il TAR Napoli ha affermato che il giudicato penale in materia di abusivismo edilizio non priva la P.A. del potere di provvedere sulla medesima questione edilizia mediante il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. Tuttavia, qualora tale provvedimento venga ritenuto illegittimo dal giudice penale (nella specie, chiamato a pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’ordine di demolizione) in sede di incidente di esecuzione, alla medesima P.A. non resta che procedere al ritiro in autotutela del titolo edilizio, anche oltre il termine ordinario di autotutela. Nel caso in cui la nota di illiceità dell’abuso commesso si appalesa in virtù di una esclusiva ed autonoma valutazione dei fatti compiuta dal giudice penale, residua uno spazio molto limitato per una eventuale (ulteriore e diversa) valutazione del Comune, il cui intervento finisce in sostanza con il presentarsi come a livello di leale collaborazione con l’Autorità giudiziaria rispetto ai poteri repressivi e sanzionatori già esercitati in maniera compiuta e definitiva dal giudice penale.
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’Autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività.
L’ordine di demolizione, conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile di condanna per illecito edilizio, costituisce espressione di un potere dispositivo autonomo attribuito dalla legge all’Autorità giudiziaria, il quale può eventualmente concorrere con quello omologo della P.A., onde è il pubblico ministero competente ad eseguirlo, mentre è il giudice dell’esecuzione che deve accertarne in sede di incidente la compatibilità con eventuali atti che siano stati emanati medio tempore dalla P.A.
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che nel processo in materia di acque pubbliche, ai sensi dell’art. 204 r.d. 1775/1933, l’istanza di rettificazione di una sentenza del TSAP, emessa in grado di appello, è ammissibile non solo quando la sentenza abbia omesso del tutto di pronunciare su una domanda o eccezione (in senso stretto) ritualmente proposta, ma anche quando la mancata pronuncia derivi da un errore valutativo dello stesso TSAP nell’accertare la proposizione della domanda o dell’eccezione stessa nel giudizio di primo grado, giacché tale errore integra pur sempre un vizio di omessa pronuncia sull’oggetto della domanda o eccezione rimediabile con lo strumento della rettificazione.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’annullamento di un atto normativo (nella specie, un regolamento comunale in materia di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti), fonte del diritto suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri che sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes, nel senso che ne comporta la rimozione dall’ordinamento in modo assoluto e con efficacia ex tunc, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale e comporta dunque la preclusione, per la P.A., di continuare ad applicare la norma.
L’annullamento del regolamento comporta, in via automatica, la caducazione degli atti applicativi, ravvisandosi un’ipotesi di invalidità caducante che presuppone l’appartenenza dei due provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale e l’esistenza tra essi di un nesso di presupposizione-consequenzialità, da intendersi come derivazione necessaria, nel senso che il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte della P.A. competente. Il primo dei requisiti indicati, costituito dall’appartenenza dei due provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale, non vuol dire necessariamente appartenenza allo stesso procedimento, ma anche a due procedimenti distinti ma collegati dall’evidenziato nesso di derivazione necessaria.
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Il TAR Catania ha affermato che la nullità del provvedimento amministrativo per violazione e/o elusione del giudicato ex art. 21-septies l. 241/1990 viene in rilievo ogniqualvolta la P.A., nella riedizione di un potere già oggetto di una sentenza di annullamento del G.A., si ridetermini in contrasto o, comunque, aggirando l’effetto conformativo promanante dalla motivazione contenuta nella precedente pronuncia giurisdizionale.
Un nuovo provvedimento adottato dalla P.A., a seguito di un precedente giudicato di annullamento, può essere considerato violativo e/o elusivo del giudicato soltanto nei casi in cui dal precedente dictum giurisdizionale derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, cosicché il suo contenuto sia integralmente desumibile, nei suoi tratti essenziali, dalla sentenza, con la conseguenza che la verifica della sussistenza del vizio comportante la nullità della nuova determinazione amministrativa implichi lo stretto riscontro sulla presenza, o no, di difformità specifiche dell’atto contestato rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente al contenuto della pronuncia giudiziale da eseguire.
Affinché possa ravvisarsi il vizio di violazione o di elusione del giudicato, non è sufficiente che la nuova azione amministrativa posta in essere alteri l’assetto degli interessi definito in precedenza in sede giurisdizionale, essendo piuttosto necessario che la P.A. eserciti la medesima potestà pubblicistica, già in precedenza illegittimamente esercitata, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo o, comunque, mediante il tentativo di conseguire il medesimo risultato con un’azione connotata dallo sviamento del dictum giudiziale.
È facoltà della parte quella di incardinare, in alternativa, un unico ricorso in sede di ottemperanza, proponendo cumulativamente la domanda di nullità e quella di annullamento, quest’ultima per vizi di legittimità nuovi e autonomi degli atti gravati, ovvero due distinti giudizi, uno di ottemperanza e uno di legittimità.
Il fatto che la delibazione della nullità degli atti amministrativi per violazione e/o elusione del giudicato sia stata riservata al giudice dell’ottemperanza si sposa con la peculiare natura di tale tipologia di giudizio rispetto a quello di legittimità, in quanto il primo è diretto alla verifica, in concreto, del rispetto da parte della P.A. soccombente dell’obbligazione nascente dal precedente giudicato, assicurando al privato l’ottenimento effettivo dell’utilità riconosciutagli dal giudice della cognizione.
Il perimetro del giudicato e i relativi effetti, anche conformativi in capo alla P.A., sono individuati sulla base del petitum oggetto della controversia di cognizione e, dunque, del provvedimento ivi impugnato, e degli stessi vizi in quella sede fatti valere.
Nelle gare pubbliche, la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa e all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della Stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla P.A. che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato, renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Sussiste il vizio di elusione del giudicato allorquando, rinnovando il giudizio di verifica della congruità dell’offerta a seguito della pronuncia di annullamento, la P.A. non abbia tenuto conto di talune voci di costo che, in quanto indicate in sede di offerta e riportate anche nella precedente pronuncia, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione (e di specifico computo) ai fini dell’esito di tale giudizio. Trattasi, invero, di un’omessa considerazione di talune voci di costo la quale, pur afferendo ad un procedimento – quale è quello di verifica della congruità dell’offerta – contrassegnato da profili di discrezionalità tecnica, non si colloca al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza da ottemperare, ma ne elude precise statuizioni, non venendo in rilievo nuovi vizi che, in quanto espressione di un margine discrezionale residuante in capo alla P.A. procedente a seguito della prima pronuncia di annullamento, sarebbero stati censurabili, se del caso, in via cognitorio-impugnatoria.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che quando la stessa persona fisica, già sottoposta a verifica antimafia in corso di validità, riveste nell’arco temporale di validità del provvedimento interdittivo antimafia già adottato più ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 85, co. 1 d.lgs. 159/2011, i limiti e divieti che sono effetto dell’interdittiva operano nei confronti di tutte le imprese nelle quali la medesima persona fisica è coinvolta.
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Pubblichiamo una nota del Dott. Riccardo Renzi sulla giurisdizione nelle procedure di assunzione delle aziende speciali: la natura di ente pubblico economico e la competenza del giudice ordinario.
Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che nel processo amministrativo, un motivo di impugnazione non sostenuto da prove adeguate non può essere accolto e le carenze probatorie non possono essere compensate dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice, specialmente quando, per fondare un presunto vizio di legittimità, vengono fornite non informazioni circostanziate, ma elementi di conoscenza scarni se non dubitativi. In tali casi, non è possibile richiedere al giudice di attivare poteri istruttori che ritiene non necessari per colmare le carenze della censura formulata.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’art. 50, co. 9 d.lgs. 36/2023 impone la pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante dell’avviso sui risultati della procedura sottosoglia, e non anche – com’è peraltro plausibile – dei motivi della scelta o di altra documentazione dell’appalto.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che la commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del G.A., salvo che il risultato non sia manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario ovvero fondato su un manifesto travisamento dei fatti, ovvero che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il G.A. - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla P.A., quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che il principio di rotazione è attualmente disciplinato all’art. 49 d.lgs. 36/2023, il cui comma 2 vieta l’affidamento (diretto) o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi, dovendo il contraente uscente, ossia il soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione, di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa Stazione appaltante.
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