Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che nel processo amministrativo, un motivo di impugnazione non sostenuto da prove adeguate non può essere accolto e le carenze probatorie non possono essere compensate dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice, specialmente quando, per fondare un presunto vizio di legittimità, vengono fornite non informazioni circostanziate, ma elementi di conoscenza scarni se non dubitativi. In tali casi, non è possibile richiedere al giudice di attivare poteri istruttori che ritiene non necessari per colmare le carenze della censura formulata.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’art. 50, co. 9 d.lgs. 36/2023 impone la pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante dell’avviso sui risultati della procedura sottosoglia, e non anche – com’è peraltro plausibile – dei motivi della scelta o di altra documentazione dell’appalto.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che la commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del G.A., salvo che il risultato non sia manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario ovvero fondato su un manifesto travisamento dei fatti, ovvero che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il G.A. - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla P.A., quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che il principio di rotazione è attualmente disciplinato all’art. 49 d.lgs. 36/2023, il cui comma 2 vieta l’affidamento (diretto) o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi, dovendo il contraente uscente, ossia il soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione, di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa Stazione appaltante.
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Il Caso Milano si arricchisce di una nuova puntata: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8542 del 2025, fornisce una interpretazione restrittiva del concetto di ristrutturazione edilizia, per distinguerla dalla nuova costruzione.
Fino a quale punto può cambiare l'edificio ricostruito rispetto a quello demolito perché si rimanga nell'ambito della ristrutturazione e non si passi a quello della nuova costruzione?
Il Consiglio di Stato afferma che, alla luce del testo vigente dell’art. 3 del t.u. dell’edilizia, nella “demoricostruzione” non può pretendersi una “continuità” tra il nuovo edificio e quello precedente se non nella misura in cui per essa s’intenda il doveroso rispetto dei requisiti dell’unicità dell’immobile interessato dall’intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio.
In questo "se non nella misura in cui" c'è qualcosa da capire meglio.
Pubblicheremo ulteriori post sulle varie questioni esaminate dalla sentenza.
Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e, pertanto, non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che nelle procedure di affidamento diretto il d.lgs. 36/2023, pur prevedendo che la scelta dell’operatore è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, Allegato I.1), lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, co. 2: “in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”), di modo che tale scelta - pur eminentemente discrezionale - non sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Ai fini del caso di specie, la delibera ANAC n. 1300/2016 – peraltro adottata nella vigenza del precedente codice (d.lgs. 50/2016) – non solo non impone per gli impianti sportivi “privi di rilevanza economica” la pubblicazione delle valutazioni comparative e delle ragioni dell’affidamento, ma all’opposto riconduce la gestione dei medesimi impianti nel genus degli appalti di servizi (e non anche delle concessioni di servizi) e, in particolare, nella species degli “appalti di servizi sociali”, suscettivi di essere affidati senza gara ove sotto soglia comunitaria.
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L’art. 52, co. 1, I periodo d.lgs. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che tale autodichiarazione è sufficiente affinché la P.A. disponga l’affidamento: l’eventuale successivo accertamento della carenza, in concreto, in capo all’affidatario dei requisiti di partecipazione autodichiarati può rilevare esclusivamente nella fase successiva alla stipula del contratto d’appalto, quale causa di risoluzione dello stesso.
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Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di pubblici appalti, il soccorso istruttorio procede da una (doverosa da parte della Stazione appaltante) assegnazione di un termine entro il quale l’operatore economico può integrare carenze (art. 101, co. 1, lett. a d.lgs. 36/2023) o sanare, cioè rimediare omissioni, inesattezze od irregolarità (successiva lett. b), della documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara, ovvero a chiarire ed illustrare (successivo comma 3), nei termini (e nei limiti) della specifica richiesta, il tenore della propria offerta, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dei princìpi giurisprudenziali sul punto.
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