Il TAR Veneto ha affermato che i dinieghi di condono non devono essere analiticamente motivati, ma è necessario che la P.A. fornisca le indicazioni essenziali in ordine all’abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa urbanistico-edilizia e/o paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto citando l’art. 31, co. 2 l. 47/1985, secondo cui devono ritenersi ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura: tale concetto di ultimazione delle opere è stato puntualizzato già con la circolare interpretativa del primo condono edilizio (Circolare Min. LL.PP. 3357 del 30 luglio 1985), confermato in quella emessa in occasione del secondo condono di cui all’art. 39 l. 724/1994 (Circolare Min. LL.PP. 2241 UL del 17 giugno 1995) e ribadito, da ultimo, nella circolare riferita al terzo condono edilizio (Min. Infrastrutture 7 dicembre 2005 n. 2699).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il rigetto dell’istanza di condono edilizio (sia primo sia secondo) non è atto ricettizio, e quindi si perfeziona al momento dell’adozione, e non a quello della notifica: pertanto la scadenza del termine previsto per la formazione del silenzio-assenso prima della trasmissione del diniego al privato (se lo stesso è stato adottato nel termine medesimo) è inconferente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che i requisiti igienico-sanitari di cui al d.m. 5 luglio 1975 non sono derogabili in caso di condono ai sensi dell’art. 35, co. 19 l. 47/1985.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, i proprietari del primo e del terzo piano di un edificio impugnavano il condono rilasciato al proprietario del secondo piano, avente ad oggetto due servizi igienici: lamentavano che in questo modo il vicino avrebbe mantenuto le sue due unità immobiliari distinte, in violazione dei parametri igienico-sanitari.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Oggi propongo una questione che mi sembra interessante: come verificare che il lotto sul quale si chiede di edificare sia libero da vincoli derivanti da edificazioni precedenti? come disciplinano i vari comuni questi aspetti? che tipo di verifiche fanno? (forse la consueta e semplice verifica che il frazionamento del lotto - su cui si chiede di edificare - al catasto terreni preceda l’adozione della variante urbanistica che ha conferito allo stesso l'edificabilità non è sufficiente...).
Pertanto in allegato pubblico una proposta normativa che potrebbe essere utile.
Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale, sono riconducibili entro la categoria della trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, in quanto creano un nuovo assetto urbanistico e necessitano pertanto di titolo abilitativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia il carattere permanente dell’illecito costituito dall’occupazione illegittima, il cui diritto al risarcimento sorge in ogni momento in relazione al danno già verificatosi; la sua prescrizione quinquennale segue lo stesso regime, non essendo quindi risarcibile il danno verificatosi nel periodo anteriore ai cinque anni dall’atto interruttivo della prescrizione (salvo altri, diversi e validi atti interruttivi intervenuti in altri momenti).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, i privati ottenevano dal Consiglio di Stato una sentenza di annullamento di un decreto di esproprio, per vizio di incompetenza della Provincia a favore del Comune.
Nelle more dei gradi di giudizio, però, il Comune aveva già irreversibilmente trasformato i fondi con opere edilizie e stradali.
I ricorrenti intimavano al Comune di disporre la rimessione in pristino, oppure l’acquisizione sanante, con risarcimento dei danni.
Il Comune invece sosteneva che la sentenza del Consiglio di Stato gli avrebbe imposto di emanare un nuovo esproprio con efficacia retroattiva, a motivo dell’assorbimento dei motivi di ricorso diversi dall’incompetenza “attesa la necessità di nuove determinazioni in materia, ora per allora, da parte del competente Comune”.
Il TAR Veneto ha invece ritenuto che il dictum giudiziale imponesse al Comune, in sede di esercizio del potere espropriativo pro futuro, di rivalutare l’intera vicenda ed esaminare tutte le circostanze sin dall’origine esistenti e rappresentate dalle parti, incluse quelle assorbite dal Consiglio di Stato, il quale avrebbe inteso astenersi dal pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dalla diversa Amministrazione individuata come competente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’occupazione sine titulo da parte della P.A. costituisce illecito permanente che cessa solo: a) con la restituzione del fondo al legittimo proprietario; b) con la stipula di un accordo transattivo con effetti traslativi del diritto di proprietà in capo alla P.A. autrice della condotta abusiva; c) con l’acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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