Con il d.lgs. 26 novembre 2025, n. 178 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 275 del 26.11.2025), che entrerà in vigore l’11.12.2025, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 190/2024, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il TAR Veneto precisa che una convenzione che accede a un titolo edilizio, che ne determini di fatto i contenuti, è da qualificarsi come accordo integrativo del provvedimento ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990. Pertanto eventuali suoi vizi o comunque un suo contenuto ritenuto illegittimo si riflette sul titolo medesimo e può essere impugnato davanti al Giudice Amministrativo anche per vizi di irragionevolezza e sproporzionalità manifeste.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che la classificazione di un allevamento dipende dalla sua classificazione effettuata in concreto, sulla base dell’effettivo stato veterinario e agronomico, a cui segue la valutazione dell’effettiva fascia di rispetto applicabile. Il piano urbanistico comunale, pertanto, ha mera funzione ricognitiva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Salerno ha affermato che, a fronte di opere abusivamente realizzate in variazione essenziale, il Comune è tenuto a disporne la demolizione. Esse però, a seguito dell’introduzione dell’art. 36-bis nel d.P.R. 380/2001, risultano oggi in astratto sottoponibili a sanatoria.
Infatti, la norma ha inciso sul trattamento sanzionatorio delle opere ascrivibili al novero delle variazioni essenziali e sostanzialmente sulla disciplina della loro sanabilità; al contrario, non è intervenuta sulla qualificazione delle diverse attività ai fini della loro riconducibilità alle specifiche categorie di violazione edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Salerno ha affermato che la trasformazione dei prospetti del fabbricato, anche mediante lo spostamento e l’apertura non autorizzata di porte e finestre, assurge a un intervento di ristrutturazione edilizia ed è assoggettato al permesso di costruire ex art. 10, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001.
Se realizzati abusivamente, tali interventi costituiscono variazioni essenziali e devono essere sanzionati con la “demolizione” (sic).
Il TAR ha ricordato che l’art. 31, co. 6 d.P.R. 380/2001 contiene un esplicito e diretto riferimento alla replicabilità dello schema legale in rilievo anche rispetto agli interventi abusivamente eseguiti su immobili sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catanzaro ha affermato che, laddove l’art. 36 d.P.R. 380/2001 prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire (PdC) in sanatoria, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento” deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.
Un PdC in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36 cit.: quest’ultima norma non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cd. doppia conformità (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il Comune spiccava un’integrazione di un’ordinanza di demolizione nei confronti di un privato che si era aggiudicato un immobile (rivelatosi abusivo) nel contesto di una procedura esecutiva, per intimargli di demolire anche un ulteriore fabbricato, dotato di subalterno autonomo, qualificato come pertinenza della casa principale.
Il privato obiettava che in nessuna parte del decreto di trasferimento, né nella relazione peritale allegata alla procedura, emergeva il riferimento al fabbricato quale pertinenza o accessorio delle unità trasferite, né egli ne aveva mai avuto disponibilità, materiale o giuridica.
Il TAR Palermo ha dato ragione al privato.
Quando un bene – anche se astrattamente configurabile come pertinenza – è identificato catastalmente in modo autonomo, la sua inclusione nel pignoramento e nella procedura esecutiva non può essere presunta, ma richiede una espressa e specifica indicazione nei relativi atti, ossia nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, risultando inoperanti in tale caso le presunzioni dell’art. 818 c.c. e dell’art. 2912 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con il d.P.C.M. 22 settembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 274 del 25.11.2025), è stata adottata la nota metodologica relativa all’aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni dei Comuni per il 2025 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario.
Il TAR Veneto sottolinea che costituisce cambio di destinazione d’uso anche la mera occupazione di un terreno con automezzi – sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo idraulico – sul quale sia vietata la sosta (in tal modo trasformandolo in un parcheggio funzionale all’attività del proprietario); ciò che conta è infatti l’uso che ne viene fatto, a prescindere dall’esistenza o meno di movimentazione di terra.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che non è realizzabile un accesso carraio che non rispetti la distanza minima prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (m 300); è stata accolta la difesa dell’Amministrazione tale per cui tale distanza sarebbe stata derogabile solo se non vi fosse già stata un’alta densità di accessi presenti o comunque non vi fosse stato già un altro accesso alla proprietà, che il privato avrebbe potuto adeguare alle sue esigenze.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti