Secondo la Cassazione sul direttore dei lavori non grava una posizione di garanzia nè un obbligo di vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti da demolizioni e dalla attività edificatoria.
L'eventuale responsabilità penale sorge qualora il direttore dei lavori abbia partecipato concretamente all'attività illecita ovvero qualora abbia contribuito alla detenzione dei rifiuti
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che in materia di autorizzazione all’installazione di un impianto radio base, l’operatività del meccanismo del silenzio-assenso postula la corretta instaurazione della conferenza di servizi e, quindi, la rituale convocazione delle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi rilevanti in relazione alla concreta istanza ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’inclusione di un terreno nel sito di interesse nazionale (SIN) assorbe, costituendone un equivalente normativo, il presupposto indicato dall’art. 242 del codice dell’ambiente del “verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, che obbliga ad attivare le relative procedure di bonifica, avvenendo la sua individuazione, ai sensi del successivo art. 252, co. 1, sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti, nonché sulla base dell’impatto ambientale, in termini di rischio sanitario ed ecologico. Detta inclusione costituisce dunque un vero e proprio vincolo ambientale, del quale si deve tenere conto in sede di rilascio del permesso di costruire.
L’inclusione di un terreno in un SIN non può essere arbitraria, essendo necessario individuare indizi di sufficiente gravità tali da far ritenere, secondo logica, che il terreno stesso sia stato apprezzabilmente interessato dall’evento contaminante che ha giustificato l’istituzione del sito e dar conto in motivazione del percorso logico seguito per arrivare a questo risultato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ci è stato chiesto dove si trova la disposizione di una legge regionale del Veneto che disciplina gli sporti e gli elementi a sbalzo in relazione alle distanze previste dal D.M. 1444 del 1968.
Bisogna leggere il comma 4 bis dell'art. 8 (Disposizioni attuative dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015), comma aggiunto dal comma 1 art. 66 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
Esso stabilisce che: "4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino".
Il TAR Veneto sottolinea che il passaggio da un uso agricolo ad un uso commerciale comporta un incremento del carico urbanistico, anche se non sono state realizzate opere: di conseguenza, è dovuta la differenza tra i due contributi, in relazione al vantaggio economico e ai costi che tale passaggio
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Secondo il TAR Veneto, tale atto amministrativo può avere contemporaneamente entrambi i contenuti, poiché la comunicazione appare idonea a permettere al privato di attivarsi per regolarizzare la carenza evidenziata dal Comune (nel caso di specie, il venir meno della fideiussione a garanzia degli obblighi di una convenzione urbanistica), prima che l’Ente si trovi costretto a dichiarare la nullità del negozio per sopravvenuta mancanza di uno dei suoi elementi essenziali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul limite massimo di sottoscrizioni nelle elezioni regionali tra legalità, certezza del procedimento ed equilibrio tra diritti, in commento alla sentenza Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2025, n. 8651.
Il TAR Brescia ha affermato che in un appalto avente ad oggetto il servizio di notifica di verbali e di recupero crediti relativi alle sanzioni amministrative, per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 100, co. 11 d.lgs. 36/2023, consistente nell’avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari servizi analoghi per un determinato importo, occorre avere svolto proprio servizi di riscossione, cioè di incasso delle somme di cui alle sanzioni amministrative, che richiede la iscrizione in apposito albo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede cautelare, ha affermato che l’obbligo di restituzione al proprietario, previa rimessa in pristino, di un immobile detenuto e trasformato da una P.A. senza averlo legittimamente espropriato, ma con facoltà di acquisirlo ex nunc in base all’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, qualora sussistano preminenti esigenze di interesse pubblico, si configura sotto il profilo dogmatico, come una “obbligazione facoltativa” (una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 270 del 20.11.2025), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per i venti forti verificatisi nella Regione Veneto, Provincia di Verona, il 1° e il 2 settembre 2025.
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