Con il d.l. 21 novembre 2025, n. 175 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 271 del 21.11.2025), entrato in vigore il 22.11.2025, sono state approvate misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il TAR Veneto ribadisce che l’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’abuso edilizio è conseguenza ex lege della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine prescritto dall’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’accertamento dell’inottemperanza si limita a verificare il mancato adempimento all’ordine demolitorio, non aprendo così una nuova fase interlocutoria con i privati (in assenza di alcuna valutazione discrezionale dell’Ente); è irrilevante pertanto che lo stesso non sia stato trasmesso ai soci illimitatamente responsabili di una società.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che il presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo da parte del titolare del bene, entro il termine di 90 giorni fissato dalla legge, cosicché, salvo casi eccezionali di impossibilità, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire da parte dei soggetti che vi erano tenuti entro il precisato arco temporale. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisizione ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato demoliva un preesistente fabbricato e lo ricostruiva sine titulo, aumentando la volumetria.
Rimasta inottemperata l’ordinanza di demolizione, disposta dal Comune l’acquisizione gratuita dell’edificio di risulta, il privato chiedeva che fosse acquisita solamente l’area ove atterrava la nuova volumetria e non quella ove sorgeva la preesistenza.
Il TAR Palermo ha dissentito.
L’intera opera, come accuratamente descritta nell’ordinanza di demolizione, è espressione di uno ius aedificandi preteso e non legittimato da alcun titolo edilizio. La circostanza che parte dell’opera abusiva sia stata realizzata a seguito di demolizione di una precedente costruzione non assume alcun significato in ottima di qualificazione dell’abuso che ha coinvolto l’intero edificio con il quale si è realizzato anche un significativo ampliamento rispetto all’originale edificazione. Il complesso della volumetria abusiva, correttamente, deve comprendere entrambe le realtà materiali in quanto nulla di ciò che è stato realizzato sull’area è legittimato da un titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda la doverosità dell’adozione di un’ordinanza di demolizione di fronte ad un fabbricato realizzato senza alcun previo titolo (edilizio o paesaggistico).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’acquisto di un manufatto abusivo da parte di un terzo trasferisce tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi a tale immobile, trovandosi quindi il soggetto a dover subire tutte le conseguenze (siano esse il diniego di sanatoria o l’ingiunzione demolitoria), anche se l’abuso sia stato realizzato prima del passaggio di proprietà.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Convegno con numerose interessanti relazioni, come si può leggere nella locandina allegata.
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Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Verona - Via C. Montanari n. 9.
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Data: pomeriggio (14.30 - 18.30) di Venerdì 28 Novembre e mattina (9 - 12.30) di Sabato 29 novembre.
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Oggetto: lo stato dell'arte e le linee evolutive dell'autonomia degli enti locali a venticinque anni dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs. 267/2000.
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Crediti formativi: l'Ordine degli Avvocati di Verona ha accreditato l'evento con tre crediti formativi per giornata.
Il TAR Veneto ha sottolineato la non impugnabilità di un atto amministrativo volto a chiedere integrazioni e a riqualificare un titolo edilizio, peraltro carente di un (previo) atto di assenso per il quale il privato veniva invitato ad attivarsi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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