Il TAR Salerno ha affermato che, qualora il PRG consenta la delocalizzazione degli edifici residenziali siti in zone classificate a rischio idrogeologico elevato, mediante demolizione e ricostruzione nelle aree residenziali, in deroga alle restanti norme dello strumento urbanistico, tale deroga non può intendersi come assoluta, incontrando il limite intrinseco del rispetto delle zone residenziali sature – nel caso di specie, individuate come equipollenti alle zone A – il cui concetto fotografa un dato di stock, di quantità, che impedisce che ulteriori vani, oltre quelli già esistenti, abbiano destinazione residenziale creando un maggiore carico urbanistico, qualunque sia la causa di tale ampliamento.
L’opposta interpretazione – secondo cui la menzionata facoltà derogherebbe anche alle norme del PRG che attribuiscono una destinazione assimilabile a zona A – si pone in collisione con il d.m. 1444/1968, consentendo la realizzazione di insediamenti contrastanti con le previsioni nazionali, particolarmente stringenti per le zone già edificate e storicamente rilevanti, quali sono, per l’appunto, le zone A ed equiparate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in genere è precluso nel processo amministrativo, ispirato ad un modello intermedio tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, cd. dispositivo con metodo acquisitivo. Essa è ammessa in maniera molto circoscritta nel rito speciale elettorale, ove l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova ed è soggetta al libero apprezzamento del giudice in merito alla concreta attendibilità o verosimiglianza. Il giusto punto di equilibrio tra utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di garantire il diritto di difesa, ed il rispetto del responso elettorale, presidio massimo di un sistema democratico, passa infatti attraverso il rigore valutativo dei contenuti e della forma delle dichiarazioni medesime.
Diversamente da quanto accade nell’ambito dei rapporti con la P.A., ove la dichiarazione sostitutiva costituisce uno strumento di riduzione degli oneri documentali di un procedimento, in ambito processuale essa deve rispettare anche precisi vincoli di forma (nella specie, assunzione di responsabilità penale in caso di mendacio), a comprova della consapevolezza delle conseguenze del proprio comportamento in un determinato contenzioso. Il mancato espresso riferimento alle conseguenze penali del mendacio non rileva ove la dichiarazione sostitutiva venga resa nell’ambito di un procedimento amministrativo, secondo il noto brocardo utile per inutile non vitiatur. Ciò per l’evidente ragione che le stesse scattano comunque laddove in sede di controlli (che la P.A. è tenuta ad effettuare a campione) emergano falsità. Lo stesso non può valere in ambito processuale, ove assume rilievo la documentata piena consapevolezza delle responsabilità correlate alla non veridicità delle proprie affermazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che dagli artt. 114-115 d.lgs. 42/2004 non si evince l’obbligo di una programmazione o progettazione preliminare rispetto all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi museali, prevedendosi piuttosto che la scelta tra la forma di gestione diretta ed indiretta avvenga all’esito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. L’art. 6 del d.m. MIBAC 29 gennaio 2008, laddove prevede la durata della concessione per i servizi museali per quattro anni, rinnovabili per altri quattro, è una disposizione non regolamentare, attuativa di una previsione di legge (art. 14, co. 2 d.l. 159/2007, come convertito nella l. 222/2007) ormai abrogata (dall’art. 8, co. 3, lett. e d.l. 64/2010, come convertito nella l. 100/2010), per cui lo stesso non può ritenersi più applicabile, essendo mutata la disciplina di fonte primaria, oggi individuabile nell’art. 178, co. 1 d.lgs. 36/2023 («La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario»). Non vi è alcun onere in capo alla P.A. di continuare a gestire unitariamente tutti i servizi museali precedentemente affidati con un’unica concessione, atteso che la determinazione della Stazione appaltante di scorporare i servizi, facendo venir meno la gestione integrata degli stessi, è conforme alla disciplina legislativa, che non delinea in modo necessariamente unitario l’organizzazione dei servizi collegati all’offerta culturale (servizi di assistenza e servizi meramente strumentali come i servizi di biglietteria). I servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico elencati dall’art. 117, co. 2 d.lgs. 42/2004 possono essere gestiti, ai sensi del successivo comma 3, in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria, anche indipendentemente dal valore economico dei servizi considerati. Tale gestione integrata non comporta la perdita della centralità della concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Nelle gare di affidamento delle concessioni di servizi la P.A. deve essere in grado di valutare la concreta possibilità che il servizio sia gestito in condizioni di equilibrio economico finanziario. Pertanto, le indicazioni contenute nel piano economico-finanziario (PEF) predisposto dalla Stazione appaltante e le relative quantificazioni risultano puramente indicative, ricadendo sugli offerenti l’onere di allegazione del PEF che espliciti le condizioni di equilibrio definitive. Le censure proposte avverso il PEF posto a base di gara, redatto dalla Stazione appaltante, rilevano solo se in grado di minacciare l’equilibrio economico finanziario iniziale della gara tali da determinare la radicale impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o l’impossibilità di calcolo di convenienza tecnica ed economica. Peraltro, ai sensi dell’art. 165, co. 6 d.lgs. 50/2016, in tali ipotesi soccorreva la possibilità di revisione del PEF, con il ritorno a condizioni di equilibrio economico finanziario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Secondo alcune di esse, sembra che il Governo intenda introdurre disposizioni di questo tipo:
i Comuni dovranno chiudere entro il 31 marzo 2026 tutte le domande presentate per i condoni del 1985, 1994 e 2003 (commento: non ho idea di come potranno fare...);
gli immobili già condonati, che potranno accedere ai bonus edilizi (commento: suppongo che verrà riconosciuto lo stato legittimo agli immobili condonati);
per le irregolarità minori verrà riaperto il condono del 1985, riguardante le opere realizzate entro il 30 settembre 2025 (per gli elementi architettonici marginali come portici, tettoie, balconi, logge e piccole pertinenze esterne);
in alcuni casi potranno essere sanati gli immobili nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, storici o ambientali.
La residenza col vincolo di destinazione rurale (abitazione per il coltivatore del fondo) può essere ceduta e abitata da chi non coltiva il fondo?
Il TAR Veneto e il Consiglio di Stato hanno detto di no e che questo configurerebbe un abuso edilizio.
L'articolo 3 della l.r. veneta n. 24/1985 (che ha sostituito la legge regionale n. 58 del 1978) sulla tutela delle zone agricole e l'edificabilità stabiliva quanto segue:
"L’edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:
1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all’azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;
2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d' uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico...".
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Dalla lettura degli articoli 43 e seguenti della legge regionale 11 del 2004, che a sua volta ha abrogato e sostituito la legge 24/1985, si evince che il vincolo di destinazione d'uso costituito in base alla legge n. 24/1985 rimane in vigore ancora oggi.
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Si veda anche l'articolo 45, comma 4, il quale stabilisce quanto segue:
"4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI)".
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Il caso concreto esaminato dai tribunali risale ad alcuni anni fa:
1) era stato costruito un edificio residenziale in zona agricola col vincolo di ruralità gravante sull'edificio ai sensi dell'art. 3 della L. n. 24/85;
2) i proprietari lo avevano ceduto a soggetti che non erano coltivatori del fondo;
3) il Comune di Costermano aveva ordinato il ripristino della destinazione vincolata (residenza del coltivatore del fondo);
4. l'ordinanza è rimasta non ottemperata;
5. il Comune ha acquisito la proprietà della casa ex art. 31 DPR 380/2001;
6. il TAR e il Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune.
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In concreto capita spesso che le case costruite col suddetto vincolo non servano più a chi coltiva il fondo, talvolta anche perchè il fondo rustico è stato sembrato o trasformato dal punto di vista urbanistico e non esiste più.
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Come potrebbe essere risolto il problema?
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A mio parere si potrebbe invocare l'articolo 43, comma 2, della l.r. 11 del 2004, il quale stabilisce che il P.I. (piano degli interventi) disciplina, tra l'altro:
"d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a)".
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Questa soluzione potrebbe non essere indolore e comportare il pagamento di un contributo a titolo di perequazione: nel momento in cui il Comune consente lo svincolo, sarà opportuno stipulare un atto notarile per cancellare il vincolo ai fini della trascrizione.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la sanzione alternativa alla demolizione, cd. fiscalizzazione (nel caso di specie, ex art. 34 d.P.R. 380/2001) non costituisce l’esito ordinario né automatico del procedimento sanzionatorio e può essere valutata dalla P.A. solo nella fase esecutiva, in quanto si applica, su richiesta dell’interessato, in via eccezionale e derogatoria, qualora risulti l’oggettiva impossibilità di procedere alla riduzione in pristino delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio.
In pratica il Comune dovrebbe prima emanare l'ordinanza di demolizione e solo in un secondo momento sostituirla con la sanzione pecuniaria da fiscalizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il regime sanzionatorio degli abusi edilizi, i quali hanno natura di illeciti permanenti, è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione e non quello in vigore al momento della consumazione dell’abuso.
Nel caso di specie, ben poteva il Comune applicare l’odierna disposizione dell’art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 ad un abuso edilizio risalente nel tempo.
Parzialmente diverso è il caso dell’ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione di cui all’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit., che si applica solo alle inottemperanze commesse dopo la sua entrata in vigore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento per una variante generale allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 241/1990; e infatti, l’art. 7 della medesima legge si applica solo nei casi di strumento urbanistico che riguardi una puntuale opera pubblica da realizzarsi sul territorio (i quali non costituiscono autentici atti pianificatori come tali rientranti nell’esclusione di cui all’art. 13).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha fatto presente che la comunicazione del provvedimento al procuratore speciale di alcuni privati nel suo domicilio (digitale) eletto – presso un altro soggetto privato coinvolto – è pienamente valida.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 novembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 275 del 26.11.2025), sono state approvate le regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto nel processo tributario.
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