Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria subordinata, come tale, a mera CILA, la cui omissione è sanzionabile in via esclusivamente pecuniaria ai sensi dell’art. 6-bis, co. 5 d.P.R. 380/2001, mentre, ove incidente sulle parti strutturali del fabbricato, è considerata attività di ristrutturazione edilizia, subordinata come tale a SCIA, la cui mancanza è parimenti sanzionabile in via pecuniaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha affermato che il codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) appronta un sistema armonico e coerente tra la disciplina dell’individuazione dei beni culturali e le regole dell’esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico. Infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita dal territorio della Repubblica (art. 65 del codice), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-bis del codice). E ciò vale, senza distinzioni, sia per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione della P.A.) sia per il regime semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della P.A.).
L’art. 65, co. 4-bis, II periodo d.lgs. 42/2004 dev’essere interpretato nel senso che “nel caso (tra gli altri) in cui” l’oggetto rientri nella tipologia di cose di cui al precedente art. 10, co. 3, lett. d-bis, valgono delle apposite regole sul procedimento di apposizione del vincolo (la competenza dell’ufficio di esportazione ad avviare il procedimento, nonostante per l’apposizione del vincolo sia competente il Ministero della cultura, e il dimezzamento del termine per provvedere). Tali regole speciali si giustificano per la peculiarità della fattispecie dei cosiddetti “beni di completamento” (lett. d-bis cit.), che garantisce la salvaguardia del patrimonio storico-artistico nell’estrema ipotesi in cui l’oggetto non presenti un “interesse culturale intrinseco” di particolare importanza, ma solo – e con grado eccezionale − nel suo nesso con il patrimonio nel suo complesso.
Resta escluso, quindi, che la disposizione ponga una norma che limita il potere di dichiarare l’interesse culturale: piuttosto, essa pone delle norme sull’esercizio di tale potere in un caso specifico, risultando così compatibile con la Costituzione.
Uno stesso oggetto può essere vincolato tanto se “intercettato” dalla P.A. nello svolgimento delle variegate attività di tutela del patrimonio culturale sul territorio, tanto nell’attività di controllo dell’esportazione. Ciò impedisce la perdita per il patrimonio storico-artistico delle sue componenti e dunque di qualunque cosa che, per i suoi caratteri sostanziali, può essere dichiarata bene culturale, ai sensi dell’art. 10, co. 3 del codice. Non sussiste un diverso trattamento tra le diverse tipologie di cose che possono essere vincolate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che in sede di predisposizione della lex specialis, la P.A. è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito. Tali particolari requisiti vanno parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto e devono essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti.
Nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche della Stazione appaltante sui requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.
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Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sull'accesso civico generalizzato e la trasparenza delle opere pubbliche, in commento alla sentenza TAR Lombardia - Milano n. 3619/2025.
Il Consiglio di Stato ha affermato che in tema di impugnazione del diniego di autotutela (nel caso di specie, nei confronti di un permesso di costruire) rappresentato da un provvedimento di conferma in senso proprio, l’ambito di cognizione del G.A. è limitato ai soli profili di legittimità che siano stati oggetto di espresso riesame da parte della P.A., non essendo consentita una generalizzata rimessione in termini con elusione dei termini decadenziali.
In sede di riesame della legittimità di un provvedimento inoppugnabile, la P.A. può legittimamente limitare tale riesame solo ad alcuni profili ritenuti meritevoli di approfondimento, sussistendo un’ampia discrezionalità non solo nell’an, ma anche nel quid del riesame. In tale ipotesi, l’omessa pronuncia su alcuni profili deve ritenersi non censurabile in sede giurisdizionale, non potendo configurarsi un silenzio-inadempimento, dovendosi piuttosto qualificare l’atto impugnato, in parte qua, alla stregua di un diniego implicito di autotutela, in quanto meramente confermativo del precedente provvedimento divenuto inoppugnabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la conferenza preliminare ex art. 14, co. 3 l. 241/1990 ha la sola funzione, su impulso dell’interessato, di prefigurare le condizioni per l’ottenimento dei titoli abilitativi al momento della successiva presentazione del progetto definitivo; la conferenza istruttoria ex art. 14, co. 1 l. cit. è attivabile d’ufficio dalla P.A. per l’esame contestuale degli interessi pubblici; la conferenza decisoria ex artt. 14-bis e 14-ter l. cit. è obbligatoria quando occorre acquisire più atti di assenso.
In tema di interventi su corsi d’acqua pubblici, è illegittima l’indizione, da parte della Regione, di una conferenza di servizi preliminare in assenza di una motivata richiesta del privato e dopo la presentazione del progetto definitivo, trattandosi di vizio di incompetenza per difetto dell’atto di impulso procedimentale obbligatorio, che comporta l’annullamento del provvedimento di inammissibilità dell’istanza progettuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato che, per i provvedimenti in materia di installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW (esclusi quelli che producono energia da rifiuti), la competenza apparteneva alla Giunta Regionale, prima dell’approvazione del (primo) Piano Energetico Regionale, avvenuta nel 2017.
Si evidenzia, per completezza, che la competenza è stata traslata al direttore dell’area competente per materia con l. R.V. n. 17/2021.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha escluso la necessità di dichiarare inammissibile un ricorso avverso il PAT per mancata estensione del contraddittorio alla Regione, nell’ipotesi in cui l’atto da essa proveniente (parere VAS) fosse stato impugnato solo formalmente, senza che alcun vizio fosse stato espressamente contestato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In materia di conferenza di servizi istruttoria, il TAR Veneto rileva che, a seguito di un preavviso di diniego ex art. 10-bis, la mancata rielaborazione del progetto da parte del privato prima e di presentazione di osservazioni poi giustificano il rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato la legittimità del parere comunale in conferenza di servizi espresso dal Sindaco. A tal proposito si evidenzia che il procedimento riguardava un atto da adottarsi ad opera della Giunta Regionale, riconoscendo quindi il giudice una natura parzialmente politica al provvedimento.
In ogni caso, si precisa che il parere risultava essere stato adottato a seguito di atti interni e valutazioni tecniche comunali adottati dai funzionari competenti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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