Il Consiglio di Stato ha affermato che in tema di impugnazione del diniego di autotutela (nel caso di specie, nei confronti di un permesso di costruire) rappresentato da un provvedimento di conferma in senso proprio, l’ambito di cognizione del G.A. è limitato ai soli profili di legittimità che siano stati oggetto di espresso riesame da parte della P.A., non essendo consentita una generalizzata rimessione in termini con elusione dei termini decadenziali.
In sede di riesame della legittimità di un provvedimento inoppugnabile, la P.A. può legittimamente limitare tale riesame solo ad alcuni profili ritenuti meritevoli di approfondimento, sussistendo un’ampia discrezionalità non solo nell’an, ma anche nel quid del riesame. In tale ipotesi, l’omessa pronuncia su alcuni profili deve ritenersi non censurabile in sede giurisdizionale, non potendo configurarsi un silenzio-inadempimento, dovendosi piuttosto qualificare l’atto impugnato, in parte qua, alla stregua di un diniego implicito di autotutela, in quanto meramente confermativo del precedente provvedimento divenuto inoppugnabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la conferenza preliminare ex art. 14, co. 3 l. 241/1990 ha la sola funzione, su impulso dell’interessato, di prefigurare le condizioni per l’ottenimento dei titoli abilitativi al momento della successiva presentazione del progetto definitivo; la conferenza istruttoria ex art. 14, co. 1 l. cit. è attivabile d’ufficio dalla P.A. per l’esame contestuale degli interessi pubblici; la conferenza decisoria ex artt. 14-bis e 14-ter l. cit. è obbligatoria quando occorre acquisire più atti di assenso.
In tema di interventi su corsi d’acqua pubblici, è illegittima l’indizione, da parte della Regione, di una conferenza di servizi preliminare in assenza di una motivata richiesta del privato e dopo la presentazione del progetto definitivo, trattandosi di vizio di incompetenza per difetto dell’atto di impulso procedimentale obbligatorio, che comporta l’annullamento del provvedimento di inammissibilità dell’istanza progettuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato che, per i provvedimenti in materia di installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW (esclusi quelli che producono energia da rifiuti), la competenza apparteneva alla Giunta Regionale, prima dell’approvazione del (primo) Piano Energetico Regionale, avvenuta nel 2017.
Si evidenzia, per completezza, che la competenza è stata traslata al direttore dell’area competente per materia con l. R.V. n. 17/2021.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha escluso la necessità di dichiarare inammissibile un ricorso avverso il PAT per mancata estensione del contraddittorio alla Regione, nell’ipotesi in cui l’atto da essa proveniente (parere VAS) fosse stato impugnato solo formalmente, senza che alcun vizio fosse stato espressamente contestato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In materia di conferenza di servizi istruttoria, il TAR Veneto rileva che, a seguito di un preavviso di diniego ex art. 10-bis, la mancata rielaborazione del progetto da parte del privato prima e di presentazione di osservazioni poi giustificano il rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato la legittimità del parere comunale in conferenza di servizi espresso dal Sindaco. A tal proposito si evidenzia che il procedimento riguardava un atto da adottarsi ad opera della Giunta Regionale, riconoscendo quindi il giudice una natura parzialmente politica al provvedimento.
In ogni caso, si precisa che il parere risultava essere stato adottato a seguito di atti interni e valutazioni tecniche comunali adottati dai funzionari competenti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Salerno ha affermato che, qualora il PRG consenta la delocalizzazione degli edifici residenziali siti in zone classificate a rischio idrogeologico elevato, mediante demolizione e ricostruzione nelle aree residenziali, in deroga alle restanti norme dello strumento urbanistico, tale deroga non può intendersi come assoluta, incontrando il limite intrinseco del rispetto delle zone residenziali sature – nel caso di specie, individuate come equipollenti alle zone A – il cui concetto fotografa un dato di stock, di quantità, che impedisce che ulteriori vani, oltre quelli già esistenti, abbiano destinazione residenziale creando un maggiore carico urbanistico, qualunque sia la causa di tale ampliamento.
L’opposta interpretazione – secondo cui la menzionata facoltà derogherebbe anche alle norme del PRG che attribuiscono una destinazione assimilabile a zona A – si pone in collisione con il d.m. 1444/1968, consentendo la realizzazione di insediamenti contrastanti con le previsioni nazionali, particolarmente stringenti per le zone già edificate e storicamente rilevanti, quali sono, per l’appunto, le zone A ed equiparate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in genere è precluso nel processo amministrativo, ispirato ad un modello intermedio tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, cd. dispositivo con metodo acquisitivo. Essa è ammessa in maniera molto circoscritta nel rito speciale elettorale, ove l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova ed è soggetta al libero apprezzamento del giudice in merito alla concreta attendibilità o verosimiglianza. Il giusto punto di equilibrio tra utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di garantire il diritto di difesa, ed il rispetto del responso elettorale, presidio massimo di un sistema democratico, passa infatti attraverso il rigore valutativo dei contenuti e della forma delle dichiarazioni medesime.
Diversamente da quanto accade nell’ambito dei rapporti con la P.A., ove la dichiarazione sostitutiva costituisce uno strumento di riduzione degli oneri documentali di un procedimento, in ambito processuale essa deve rispettare anche precisi vincoli di forma (nella specie, assunzione di responsabilità penale in caso di mendacio), a comprova della consapevolezza delle conseguenze del proprio comportamento in un determinato contenzioso. Il mancato espresso riferimento alle conseguenze penali del mendacio non rileva ove la dichiarazione sostitutiva venga resa nell’ambito di un procedimento amministrativo, secondo il noto brocardo utile per inutile non vitiatur. Ciò per l’evidente ragione che le stesse scattano comunque laddove in sede di controlli (che la P.A. è tenuta ad effettuare a campione) emergano falsità. Lo stesso non può valere in ambito processuale, ove assume rilievo la documentata piena consapevolezza delle responsabilità correlate alla non veridicità delle proprie affermazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che dagli artt. 114-115 d.lgs. 42/2004 non si evince l’obbligo di una programmazione o progettazione preliminare rispetto all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi museali, prevedendosi piuttosto che la scelta tra la forma di gestione diretta ed indiretta avvenga all’esito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. L’art. 6 del d.m. MIBAC 29 gennaio 2008, laddove prevede la durata della concessione per i servizi museali per quattro anni, rinnovabili per altri quattro, è una disposizione non regolamentare, attuativa di una previsione di legge (art. 14, co. 2 d.l. 159/2007, come convertito nella l. 222/2007) ormai abrogata (dall’art. 8, co. 3, lett. e d.l. 64/2010, come convertito nella l. 100/2010), per cui lo stesso non può ritenersi più applicabile, essendo mutata la disciplina di fonte primaria, oggi individuabile nell’art. 178, co. 1 d.lgs. 36/2023 («La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario»). Non vi è alcun onere in capo alla P.A. di continuare a gestire unitariamente tutti i servizi museali precedentemente affidati con un’unica concessione, atteso che la determinazione della Stazione appaltante di scorporare i servizi, facendo venir meno la gestione integrata degli stessi, è conforme alla disciplina legislativa, che non delinea in modo necessariamente unitario l’organizzazione dei servizi collegati all’offerta culturale (servizi di assistenza e servizi meramente strumentali come i servizi di biglietteria). I servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico elencati dall’art. 117, co. 2 d.lgs. 42/2004 possono essere gestiti, ai sensi del successivo comma 3, in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria, anche indipendentemente dal valore economico dei servizi considerati. Tale gestione integrata non comporta la perdita della centralità della concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Nelle gare di affidamento delle concessioni di servizi la P.A. deve essere in grado di valutare la concreta possibilità che il servizio sia gestito in condizioni di equilibrio economico finanziario. Pertanto, le indicazioni contenute nel piano economico-finanziario (PEF) predisposto dalla Stazione appaltante e le relative quantificazioni risultano puramente indicative, ricadendo sugli offerenti l’onere di allegazione del PEF che espliciti le condizioni di equilibrio definitive. Le censure proposte avverso il PEF posto a base di gara, redatto dalla Stazione appaltante, rilevano solo se in grado di minacciare l’equilibrio economico finanziario iniziale della gara tali da determinare la radicale impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o l’impossibilità di calcolo di convenienza tecnica ed economica. Peraltro, ai sensi dell’art. 165, co. 6 d.lgs. 50/2016, in tali ipotesi soccorreva la possibilità di revisione del PEF, con il ritorno a condizioni di equilibrio economico finanziario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Secondo alcune di esse, sembra che il Governo intenda introdurre disposizioni di questo tipo:
i Comuni dovranno chiudere entro il 31 marzo 2026 tutte le domande presentate per i condoni del 1985, 1994 e 2003 (commento: non ho idea di come potranno fare...);
gli immobili già condonati, che potranno accedere ai bonus edilizi (commento: suppongo che verrà riconosciuto lo stato legittimo agli immobili condonati);
per le irregolarità minori verrà riaperto il condono del 1985, riguardante le opere realizzate entro il 30 settembre 2025 (per gli elementi architettonici marginali come portici, tettoie, balconi, logge e piccole pertinenze esterne);
in alcuni casi potranno essere sanati gli immobili nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, storici o ambientali.
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