Il TAR Catania ha affermato che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta al G.O., giacché investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A., e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 76, co, 5 lett. a d.lgs. 50/2016.
Il ricorrente sosteneva invece erroneamente che decorresse dal momento successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.A. conoscere delle domande restitutoria e risarcitoria proposte dal privato che abbia subito l’occupazione sine titulo del proprio fondo da parte della P.A., trattandosi di pretese traenti origine da comportamenti mediatamente riconducibili all’esercizio di potere amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di interesse a ricorrere: in particolare, è necessario prospettare una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente proveniente dall’atto impugnato e, per l’effetto, un’effettiva utilità che potrebbe derivare dal suo eventuale annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo la morte della parte costituita deve essere dichiarata dal suo difensore come causa di interruzione del giudizio, in quanto la disponibilità dell’effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta: il semplice evento morte, anche se si allega in giudizio il certificato di morte, non è idoneo di per sé ad interrompere il giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il tecnico di fiducia del privato presentava un’istanza di PdC nella quale, nel descrivere il fabbricato di partenza, riteneva di poter desumere le misure dell’edificio originariamente assentito dal Comune nel 1982 secondo un proprio metodo ricostruttivo fondato anche sull’applicazione di norme civilistiche (in particolare l’art. 880 c.c.) ed ha inoltre ritenuto che una tettoia a suo tempo realizzata dai precedenti proprietari fosse inclusa nella sanatoria del 1995.
Dopo il rilascio del PdC, su sollecitazione del vicino, il Comune qualificava la rappresentazione dello stato dei luoghi come falsa e, per l’effetto, annullava in autotutela il PdC oltre il termine di dodici mesi.
Il TAR Marche ha negato che si potesse parlare di falsità: allo scopo sarebbe stato necessario che tale falsità non fosse evincibile dal progetto presentato al Comune ai fini del rilascio del titolo. In caso contrario si deve parlare quantomeno, per usare un linguaggio penalistico, di “un concorso di colpa” del Comune, concorso di colpa che però assorbe anche la colpa del privato, visto che il titolo viene rilasciato dalla P.A. dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge.
In effetti, i concetti di “vero” e “falso” descrivono il modo di essere (o non essere) di un fatto (cd. piano ontico). Quando ci si occupa invece dell’interpretazione delle norme, si ha a che fare con il dover essere (cd. piano deontico), perché le norme si applicano o no, vigono o no, permettono o vietano, ma di per sé non sono vere o false.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, il tecnico di fiducia del privato presentava un’istanza di PdC nella quale, nel descrivere il fabbricato di partenza, riteneva di poter desumere le misure dell’edificio originariamente assentito dal Comune nel 1982 secondo un proprio metodo ricostruttivo fondato anche sull’applicazione di norme civilistiche (in particolare l’art. 880 c.c.) ed ha inoltre ritenuto che una tettoia a suo tempo realizzata dai precedenti proprietari fosse inclusa nella sanatoria del 1995.
Dopo il rilascio del PdC, su sollecitazione del vicino, il Comune qualificava la rappresentazione dello stato dei luoghi come falsa e, per l’effetto, annullava d’ufficio il PdC oltre il termine di dodici mesi.
Il TAR Marche ha annullato il provvedimento di autotutela e la successiva ordinanza di demolizione.
Era onere del Comune, dalla mera visione delle planimetrie della originaria lottizzazione, avvedersi dell’errata interpretazione in cui era incorso il progettista e segnalargliela, in modo che egli potesse provvedere ad apportare le dovute modifiche.
Da ciò consegue che non era applicabile l’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990, visto che i ricorrenti avevano maturato il legittimo affidamento circa la correttezza dei calcoli eseguiti dal loro progettista, essendo stati tali calcoli validati dal Comune.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Catania ha affermato che le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle “costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni” (cfr. art. 93, co. 1 d.P.R. 380/2001).
Nel caso di specie, è stata sussunta tra le costruzioni la realizzazione di due verande costituite da strutture in metallo ferro zincato o alluminio vetro e pannelli con struttura autoportante smontabile.
A nulla rilevano la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate ed il carattere eventualmente precario dell’opera, in quanto l’esigenza di maggiore rigore nelle zone dichiarate sismiche rende particolarmente necessari i controlli e le cautele prescritti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il cambio della destinazione d’uso del magazzino in abitazione si configura come una variazione essenziale, sanzionabile ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, comportando un maggiore incremento del carico urbanistico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che il vicino non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all’attività edilizia del soggetto confinante. Per l’effetto, il Comune non è tenuto ad argomentare in ordine alle osservazioni spontaneamente presentate dal medesimo vicino.
Post di Alberto Antico – avvocato
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