Nel caso di specie, il Comune irrogava un’ordinanza di demolizione per aver accertato che alcune opere erano state realizzate in assenza di: a) permesso di costruire; b) autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004; c) autorizzazione sismica.
Il TAR Napoli ha sussunto l’ordinanza tra i cd. atti plurimotivati e, per l’effetto, ha affermato che la mancanza anche di una sola delle autorizzazioni ivi menzionate avrebbe reso legittima l’ordinanza.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 104 del 05.05.2023, è stata pubblicata la l. 21 aprile 2023, n. 49, rubricata “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23G00051/SG
Si allega una nota ove sono evidenziate le principali novità.
Il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università di Padova e l'Ordine degli Avvocati di Padova hanno organizzato il convegno "Anche la cultura giuridica può aiutare la Giustizia? Riflessioni sul linguaggio, metodo di comunicare e di decidere dentro e fuori al <processo>".
Lunedì 22 MAGGIO 2023 – Archivio antico, Palazzo Bo, via VIII febbraio n. 2, Padova.
ACCREDITAMENTO: l’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova con quattro crediti formativi in materia di diritto processuale civile per ciascun modulo (sessione antemeridiana e pomeridiana), per un totale di otto crediti formativi per la partecipazione all’intero evento. ISCRIZIONI: mail a convegno.culturagiustizia@unipd.it, precisando l’Ordine di appartenenza e se si intende partecipare all’intero evento o solo ad una delle due sessioni. COMITATO SCIENTIFICO: Marco De Cristofaro, Federica Giardini, Paolo Moro, Gianluca Romagnoli SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Edoardo Cecchinato
Il TAR Napoli si è occupato della diversa efficacia dei vari documenti ai fini della prova dello stato legittimo di un immobile ante 1967.
L’art. 9-bis, co. 1-bis, II periodo d.P.R. 380/2001 indica in primo luogo le “informazioni catastali di primo impianto” e poi menziona gli “altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato”.
Ciò implica una “gerarchia” dell’utilità probatoria ricollegabile a ciascuna tipologia, ragion per cui il ricorso agli altri atti pubblici o privati costituisce in qualche modo l’extrema ratio, cui si deve accedere in mancanza di altre, più significative tipologie di documenti, fermo restando che tutte le tipologie possono concorrere, se disponibili, alla formazione della prova dello stato legittimo dell’immobile: ad esempio, le riprese fotografiche e gli estratti cartografici non precludono, né rendono superflua, la presentazione anche di documenti di archivio e altri atti pubblici o privati.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha ricordato che la definizione di stato legittimo e i mezzi della sua prova sono ora positivizzati all’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001.
Nel caso di immobili realizzati in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo di previa licenza edilizia, il TAR ha riconosciuto che l’elenco di documenti probanti ivi indicato ha natura aperta e non tassativa (ma, ha aggiunto, il riferimento operato dalla disposizione a una pluralità tipologica di documenti così ampia è tale da rendere estremamente difficile immaginare l’esistenza di altre tipologie di documenti, non riconducibili a quelle indicate dalla norma, in qualche modo utili ai fini in questione).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha offerto una pregevole ricostruzione della natura e della diversa efficacia dei vari documenti ai fini della prova dello stato legittimo di un immobile ante 1967, ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis, II periodo d.P.R. 380/2001, distinguendo tra: a) risultanze catastali; b) riprese fotografiche; c) estratti cartografici; d) documenti d’archivio; e) altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha affermato che la costruzione di due corpi di fabbrica ad uso garage e deposito integra la realizzazione di nuovi volumi e superfici da ricondurre agli “interventi di nuova costruzione”, implicanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire, in mancanza del quale va ordinata la demolizione.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto della pertinenza urbanistica e, all’esito, ha dichiarato che tali non erano due corpi di fabbrica di non modeste dimensioni ad uso garage e deposito, non coessenziali all’abitazione principale, utilizzati in modo autonomo e separato dall’abitazione stessa.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Veneto ricorda le caratteristiche della pertinenza urbanistico-edilizia, che la distinguono da quella strettamente civilistica descritta dall’art. 817 c.c.: il manufatto deve essere infatti privo di autonomo valore di mercato e incapace di creare carico urbanistico.
Nel caso di specie, l’immobile che si voleva definire “pertinenza” aveva superficie quasi doppia rispetto a quello principale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la nozione di “pertinenza” edilizia è più ristretta di quella civilistica, ricomprendendo solamente quelle opere prive di autonomo valore di mercato e di carico urbanistico: non costituisce pertinenza edilizia il nuovo volume realizzato su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella dell’edificio principale, ovvero che ne alteri la sagoma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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