La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana che prorogava fino al 31.12.2025 il termine di ultimazione dei lavori rispetto ai quali i permessi a costruire siano stati rilasciati prima della pubblicazione di una legge siciliana del 2016 e per i quali sia stato già comunicato l’inizio dei lavori.
Se spetta al legislatore statale stabilire il regime ordinario concernente i termini di inizio e ultimazione dei lavori – comprensivo della possibilità di richiedere una proroga di detti termini – non può che spettare al medesimo legislatore statale incidere eccezionalmente su tale regime, laddove ritenga che vi siano esigenze temporanee che consiglino una diversa durata dei titoli abilitativi (come avvenuto con le proroghe disposte per fronteggiare la pandemia).
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana che consentiva di effettuare interventi di recupero volumetrico a fini abitativi delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20, per una altezza minima non inferiore a m. 2,20, per immobili venuti ad esistenza fino al 30.06.2023, cioè dopo l’entrata in vigore della legge e, quindi, anche per immobili non ancora costruiti (ai sensi di tale legge siciliana, si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi).
La disposizione impugnata, nel consentire il recupero volumetrico a fini abitativi in un ampio spazio temporale e finanche in relazione a immobili non ancora esistenti, compromette irrimediabilmente il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica, in quanto oblitera tanto le valutazioni a monte sul carico urbanistico delle edificazioni operata dalla pianificazione comunale, quanto le valutazioni a valle, che della pianificazione fanno applicazione, poste in essere con i procedimenti autorizzatori edilizi.
La Consulta ha fatto salva la normativa regionale precedente, che consentiva gli interventi in parola fino alla data di entrata in vigore di una legge siciliana del 2016, poiché le leggi come questa debbono essere necessariamente eccezionali e transitorie.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana, in base alla quale era consentita la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al Comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto istitutivo del vincolo di cui all’art. 140 d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii.
In precedenza, la Consulta aveva già dichiarato l’incostituzionalità di una legge siciliana che consentiva la sanatoria paesaggistica ex post sia per i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 42/2004, sia per quelli vincolati paesaggisticamente ex lege.
Nella sentenza qui commentata (riferita ad una legge che cercava di fare salvi alcuni beni paesaggistici della prima tipologia), la Corte ha dichiarato che la legge scrutinata rende applicabile il regime transitorio di cui all’art. 182, co. 3-bis d.lgs. 42/2004 a casi ulteriori e diversi da quelli cui si riferisce la normativa statale. Ai sensi di quest’ultima, infatti, è possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30.04.2004. Invece, secondo la norma impugnata, ciò che rileva non è il momento in cui è stata presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma – unica condizione legittimante prevista dal legislatore statale – ma quello, diverso, in cui al Comune è stata fatta istanza di concessione edilizia, la quale deve essere stata presentata prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico. La norma impugnata consentiva quindi illegittimamente di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative, di cui agli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004.
Post di Daniele Iselle
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Si legge nella sentenza n. 147 del 2023: “3.– Con l’art. 12, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 il legislatore regionale ha introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 25 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, in base al quale – attraverso un richiamo al comma 1 del medesimo art. 25, il quale a sua volta richiama l’art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali – è consentita «la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto istitutivo del vincolo di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni». Questa nuova disposizione è sostanzialmente identica all’originario comma 3 del medesimo art. 25, che era stato sostituito dall’art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, impugnato dinanzi a questa Corte con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021.
3.1.− Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata presenta i medesimi vizi di legittimità costituzionale del citato art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021.
Anch’essa, infatti, consente di ottenere una sanatoria paesaggistica ex post, pur se non in aree con vincolo paesaggistico ope legis: di qui il preteso contrasto con il relativo divieto di cui agli artt. 146, comma 4, 167, commi 4 e 5, e 182, comma 3-bis, cod. beni culturali e, dunque, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., oltre che dell’art. 14 dello statuto speciale, dovendo ritenersi le richiamate disposizioni statali espressive di norme fondamentali di riforma economico-sociale.
L’impugnato art. 12, comma 11, sarebbe inoltre in contrasto sia con l’art. 9 Cost., in quanto determinerebbe «un evidente “abbassamento” di tutela dei valori paesaggistici e ambientali», sia con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto irragionevolmente riaprirebbe i termini per la sanatoria con effetti retroattivi.
3.2.– La questione promossa in riferimento all’art. 14 dello statuto speciale è fondata.
Pendente il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, tale disposizione era stata abrogata dall’art. 6, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022. Questa Corte – esclusa la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere e rilevato che il legislatore siciliano aveva successivamente introdotto la disposizione ora in esame, ritualmente impugnata – ne ha, tuttavia, dichiarato l’illegittimità costituzionale, per il contrasto con gli artt. 146 e 167 cod. beni culturali e, dunque, con il parametro statutario evocato anche con l’odierno ricorso (sentenza n. 90 del 2023).
L’impugnato art. 12, comma 11, presenta i medesimi vizi della disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, a nulla rilevando, sotto tale profilo, che esso consente di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post per i soli beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 cod. beni culturali, mentre l’art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021 lo consentiva tanto per tali beni quanto per quelli vincolati paesaggisticamente ex lege.
Anche la disposizione oggetto dell’odierno scrutinio, infatti, rende applicabile il regime transitorio di cui all’art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali a casi ulteriori e diversi da quelli cui si riferisce la normativa statale. Ai sensi di quest’ultima, infatti, «è possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30 aprile 2004; la normativa regionale, invece, prevede la possibilità di ottenere tale autorizzazione, non rilasciata al tempo dell’accordata concessione edilizia, anche per il caso che l’istanza a tal fine sia presentata dopo il 30 aprile 2004: secondo la norma impugnata, infatti, ciò che rileva non è il momento in cui è stata presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma – unica condizione legittimante prevista dal legislatore statale – ma quello, diverso, in cui al Comune è stata fatta istanza di concessione edilizia, la quale deve essere stata presentata prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico. La norma impugnata – prevedendo l’applicabilità del regime di cui all’art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali a fattispecie diverse rispetto a quelle ivi contemplate – consente dunque di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative (sentenza n. 201 del 2021), di cui agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali» (sentenza n. 90 del 2023).
Va dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Restano assorbite le ulteriori questioni promosse nei confronti della medesima disposizione”.
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La Corte costituzionale ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto, a partire dall’art. 12, co. 3 T.U. edilizia.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l.r. Veneto 2/2022, rubricata «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”», che approva il piano faunistico-venatorio della Regione Veneto.
L’adozione con legge regionale di taluni atti, come i calendari venatori e i piani regionali per l’individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allevamento e le gare dei cani, previsti dalla legge statale n. 157/1992 con il fine di protezione della fauna e caratterizzati dalla «natura tecnica del provvedere», viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s Cost.): in simili ambiti, infatti, il ricorso allo strumento della legge, in luogo del provvedimento amministrativo, non assicura le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto – con laconica motivazione – ha affermato che la maggior durata del procedimento amministrativo rispetto a quella prevista dalla legge non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento finale, stante la natura ordinatoria dei termini di conclusione del procedimento e l’inesauribilità del potere amministrativo. Una particolare indulgenza deve essere applicata ai procedimenti in corso durante la pandemia da Covid 19.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il termine per la conclusione del procedimento SUAP non è perentorio, e dunque la sua violazione non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto, a partire dall’art. 8 d.P.R. 160/2010, dall’art. 4 l.r. Veneto 55/2012 e dalla circolare del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 1 del 20.01.2015.
Nel caso di specie, il responsabile SUAP aveva omesso di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la variante semplificata allo strumento urbanistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il vizio relativo alla necessità di attivare la conferenza di servizi SUAP alla scadenza del termine per i pareri tecnici delle Amministrazioni coinvolte viene superato nell’ipotesi in cui tale conferenza risulti sostanzialmente inutile, poiché il provvedimento finale non potrà essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 (come è nell’ipotesi in cui il Comune abbia riscontrato difformità del fabbricato rispetto all’autorizzato, in una pratica relativa ad un’istanza di ristrutturazione con ampliamento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Veneto, dopo aver ricordato che le scelte pianificatorie sono dotate di amplissima discrezionalità amministrativa, ricorda che l’istituto della perequazione urbanistica di cui all’art. 35 della l.r. Veneto n. 11/2004 può essere previsto e/o attuato tanto dal P.I. quanto dal P.U.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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