Incostituzionale la legge siciliana che incrementava i casi di sanatoria paesaggistica ex post

21 Lug 2023
21 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana, in base alla quale era consentita la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al Comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto istitutivo del vincolo di cui all’art. 140 d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

In precedenza, la Consulta aveva già dichiarato l’incostituzionalità di una legge siciliana che consentiva la sanatoria paesaggistica ex post sia per i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 42/2004, sia per quelli vincolati paesaggisticamente ex lege.

Nella sentenza qui commentata (riferita ad una legge che cercava di fare salvi alcuni beni paesaggistici della prima tipologia), la Corte ha dichiarato che la legge scrutinata rende applicabile il regime transitorio di cui all’art. 182, co. 3-bis d.lgs. 42/2004 a casi ulteriori e diversi da quelli cui si riferisce la normativa statale. Ai sensi di quest’ultima, infatti, è possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30.04.2004. Invece, secondo la norma impugnata, ciò che rileva non è il momento in cui è stata presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma – unica condizione legittimante prevista dal legislatore statale – ma quello, diverso, in cui al Comune è stata fatta istanza di concessione edilizia, la quale deve essere stata presentata prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico. La norma impugnata consentiva quindi illegittimamente di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative, di cui agli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004.

Post di Daniele Iselle

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