Il TAR Veneto evidenzia che il risarcimento del danno da ritardo, in ipotesi di interessi pretensivi, è subordinato all’accertamento della spettanza del bene della vita, sia esso concreto (rilascio del provvedimento favorevole), o sia virtuale (mediante giudizio prognostico).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa sono configurabili pertanto solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, o avrebbe dovuto essere adottato in base ad un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata.
Persino il cd. risarcimento da mero ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 presuppone un vaglio sulla spettanza del bene della vita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sui presupposti dell’azione per ottenere il risarcimento del danno da ritardo della P.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della P.A.
Nel caso di specie, il privato aveva ottenuto l’annullamento da parte del TAR dei dinieghi della Soprintendenza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma non aveva dimostrato la colpa della P.A., né che tutti gli altri Enti coinvolti avrebbero dato il loro assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che le penali eventualmente previste nelle convenzioni urbanistiche sono comunque soggette alla disciplina di cui alla l. n. 689/1981 (poiché essa riguarda, ex art. 12, tutte le violazioni per cui è previsto il pagamento di una somma di denaro come sanzione amministrativa), e dunque al relativo termine di prescrizione di cinque anni.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli obblighi degli originari firmatari di una convenzione urbanistica, ivi compresi quelli di realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi previste, costituiscono obbligazioni propter rem, ossia “ambulatorie”, che seguono la titolarità del bene e si trasmettono automaticamente con esso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’approvazione di un PUA di iniziativa privata previamente adottato non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al P.R.G., perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest’ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte, dato che il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del PUA al P.R.G., ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’azione di adempimento degli obblighi nascenti da una convenzione urbanistica è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale (e non certo al termine decadenziale di 60 giorni previsto per l’azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le disposizioni urbanistiche sono contestabili solo se manifestamente illogiche o irrazionali, ovvero affette da palese erroneità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’obbligo di consultazione della Provincia, stabilito dall’art. 48 della l. R.V. n. 11/2004, riguardava solamente il procedimento di approvazione del PAT nel suo periodo transitorio, e non invece l’approvazione di una variante al PRG (com’era il caso di specie).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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