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Author Archive for: SanVittore

Rinuncia tacita alla prescrizione (della debenza dell’oblazione del condono)

06 Mar 2026
6 Marzo 2026

Nel caso di specie, il privato presentava nel 2004 una domanda di cd. terzo condono.

Nel 2010, il Comune quantificava l’oblazione in un certo importo.

Nel 2021, il privato chiedeva di ridurre l’entità dell’oblazione, anche a seguito di incontri avuti con i tecnici comunali.

Si rendeva conto solo in un secondo momento che avrebbe potuto eccepire la prescrizione dell’obbligo di versare l’oblazione e tentava la strada del ricorso giurisdizionale.

Ma invano.

Il TAR Veneto ha affermato che alla luce dell’art. 2937, co. 3 c.c. la rinuncia alla prescrizione può risultare anche da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione: perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

Nella fattispecie concreta, l’espressa richiesta di “formalizzare” l’entità economica completa del condono è espressione di un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva, non altrimenti interpretabile se non nel senso di ritenere non estinto il diritto altrui.

Nel caso di più debitori, in termini generali ex art. 1310, co. 3 c.c., la rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri e il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Post di Alberto Antico – avvocato

La carta docente non si trasmette agli eredi

06 Mar 2026
6 Marzo 2026

Il TAR Palermo ha affermato che il diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è intrasmissibile agli eredi, posto che la cd. carta docente è nominativa e realizzata in forma di applicazione web e riconosce un diritto funzionale esclusivamente alla formazione all’aggiornamento del docente. Trattasi di una “obbligazione di pagamento a scopo vincolato”, la quale non costituisce una retribuzione accessoria o un reddito imponibile e non è più fruibile all’atto della cessazione del servizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le opere a difesa degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua spettano alla P.A. o ai proprietari frontisti?

05 Mar 2026
5 Marzo 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di acque pubbliche, la competenza esclusiva attribuita alla P.A. dall’art. 2 r.d. 523/1904, in ordine alle opere da eseguire negli alvei e contro le sponde dei corsi d’acqua, non preclude la proponibilità di un’azione giudiziale volta ad ottenere la condanna della P.A. stessa all’adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza del corso d’acqua, quando la domanda non investa l’esercizio di poteri autoritativi né le scelte discrezionali riservate alla P.A., ma sia diretta esclusivamente a far valere l’obbligo di attivarsi imposto dal principio del neminem laedere.

In tali ipotesi, il giudice può accertare l’obbligo della P.A. di provvedere ed emettere condanna ad un facere ex artt. 2043 e 2051 c.c., restando riservata alla P.A. l’individuazione delle opere tecnicamente idonee, secondo le modalità e le procedure ritenute più appropriate. Gli eventuali provvedimenti emessi dalla P.A. di diniego della richiesta dei privati di agire per provvedere alla manutenzione degli argini non devono essere impugnati entro il termine decadenziale di cui all’art. 143 r.d. 1775/1933, ossia entro 60 giorni dalla conoscenza da parte dei destinatari.

Ai sensi degli artt. 2 e 12 r.d. 523/1904, l’obbligo di realizzare opere di difesa grava sui proprietari frontisti esclusivamente quando si tratti di opere destinate alla sola tutela dei beni privati rispetto a corsi d’acqua non compresi nelle categorie di cui agli artt. 4, 5, 7 e 9 r.d. cit. Viceversa, qualora il corso d’acqua appartenga al demanio idrico ed sia classificato tra quelli di terza categoria ai sensi dell’art. 7 cit., la manutenzione delle sponde e degli argini rientra nella competenza della P.A., con conseguente responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti da omissione manutentiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

Annullamento d’ufficio e … solerzia del privato nel rimuovere la situazione di illegittimità

05 Mar 2026
5 Marzo 2026

Nel caso di specie, il Comune capofila di un Ambito territoriale affidava a un’impresa il servizio di assistenza tecnica e supporto all’Ufficio del “Piano di zona dei servizi socio-sanitari”.

Il servizio veniva prorogato di 12 mesi con una determina poi annullata in autotutela, quando il Comune scopriva che era stato adibito al servizio un consigliere di uno dei Comuni dell’Ambito, in contrasto con il regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano, per il quale tale carica è incompatibile.

L’impresa si difendeva dicendo che 2 ore dopo aver ricevuto la lettera di contestazione del Comune, aveva provveduto a comunicare un altro nominativo, in sostituzione del consigliere incompatibile: non c’era bisogno, quindi, di annullare l’intera proroga.

Il TAR Napoli ha dato ragione all’impresa.

È illegittimo l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo nel caso in cui gli effetti della violazione siano stati immediatamente eliminati attraverso il comportamento operoso dell’interessato, non avendo la violazione un grado di effettività tale da incidere negativamente sul mantenimento del rapporto.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’accesso agli atti delle pratiche edilizie chiesto dal confinante

05 Mar 2026
5 Marzo 2026

Il TAR Palermo ha affermato che il requisito della vicinitas attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, a conoscere – previa idonea istanza di accesso – gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, per verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo e radica un chiaro interesse conoscitivo al fine di controllare non solo la legittimità del titolo edilizio, ma anche la corrispondenza delle opere effettuate al progetto assentito.

Post di Alberto Antico – avvocato

Accesso agli atti e reato di rivelazione di segreti d’ufficio

05 Mar 2026
5 Marzo 2026

La Corte di cassazione penale ha affermato che non integra il delitto di rivelazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p. la comunicazione di un atto a un privato titolare del diritto ad esserne informato, effettuata in violazione della sola disciplina sulle modalità di esercizio del diritto d’accesso, posto che queste ultime non incidono sulla segretezza dell’atto, ma unicamente sul procedimento mediante il quale un atto ostensibile viene materialmente a conoscenza del titolare del diritto all’accesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cass. pen. n. 6873-2026

Atti di pianificazione viabilistica

05 Mar 2026
5 Marzo 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 285/1992 (codice della strada), i piani urbani del traffico e i piani per la viabilità extraurbana costituiscono strumenti di pianificazione volti al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e alla tutela ambientale. Tuttavia, essi non rivestono una necessaria efficacia prodromica, né assumono carattere vincolante rispetto alla realizzazione di nuovi parcheggi.

Post di Alberto Antico – avvocato

La sanatoria ex art. 38 T.U. edilizia

04 Mar 2026
4 Marzo 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 38 d.P.R 380/2001, la sanatoria è possibile anche senza l’applicazione di alcuna sanzione. Pertanto, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria senza l’applicazione di sanzioni non può, per ciò solo, essere considerato un provvedimento incompatibile con la fattispecie di cui all’art. 38 cit. e, ove adottato, determina la conseguente consumazione del potere sostitutivo del commissario ad acta, il cui provvedimento successivo è adottato in carenza di potere.

Post di Alberto Antico – avvocato

La requisizione di beni immobili disposta in via d’urgenza dal Sindaco

04 Mar 2026
4 Marzo 2026

Il TAR Palermo ha affermato che il potere di requisizione di beni immobili da parte del Sindaco costituisce una misura eccezionale e residuale, esercitabile solo in via sussidiaria rispetto all’Autorità prefettizia e nel rispetto di presupposti rigorosi: l’esistenza di una grave necessità pubblica, connotata da imprevedibilità e urgenza, non imputabile alla P.A.; l’assoluta indispensabilità della misura e la sua idoneità a salvaguardare beni primari quali incolumità, salute o sicurezza pubblica; l’impossibilità di un tempestivo intervento del Prefetto per la rapidità richiesta dalla situazione; la temporaneità del provvedimento, con indicazione chiara e ragionevole del termine finale.

Non ricorrono le condizioni per disporre la requisizione di un bene immobile quando il provvedimento sia fondato sulla mera condizione di disagio abitativo di un singolo nucleo familiare, essendo possibile fronteggiare tali situazioni mediante gli strumenti ordinari, forniti nella specie dal sistema integrato dei servizi sociali. L’assenza dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per l’esercizio del suddetto potere comporta l’illegittimità dell’ordinanza extra ordinem che dispone la misura, per radicale carenza dei presupposti normativi e violazione dei limiti esterni del potere sindacale.

Post di Alberto Antico – avvocato

PAI e barriere architettoniche

04 Mar 2026
4 Marzo 2026

L’art. 10, co. 3 l.r. Veneto 16/2007, articolo rubricato Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità, dispone che per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge citata, ricompresi in Zona B, C o E di cui al d.m. 1444/1968, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150 mc, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.

Il TAR Veneto ha affermato che tale norma consente di derogare solo agli indici di zona, ovvero a prescrizioni di tipo urbanistico, e non certo ai limiti derivanti da un divieto assoluto di edificazione diretto a preservare la sicurezza delle persone e dei beni, come sono quelli fissati dal PAI.

Analogamente l’istituto del permesso di costruire in deroga (art. 14 d.P.R. 380/2001) può superare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza – non i vincoli del PAI.

Post di Alberto Antico – avvocato

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