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Il TAR Umbria ha affermato che, nel perseguimento dell’obiettivo cogente di derivazione eurounitaria della minimizzazione dei conferimenti in discarica, la Regione è onerata di inserire, nel piano regionale di gestione dei rifiuti, tutte le misure che assicurino, da un lato, la tenuta del sistema impiantistico attuale e, dall’altro, il rispetto del principio di prossimità e di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e la riduzione della movimentazione di quelli speciali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la delibera n. 8/SEZAUT/2026/INPR del 05.02.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 52 del 04.03.2026), la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2025, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 ss. l. 266/2005.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che quando la notifica del ricorso via PEC risulti accompagnata da una ricevuta di avvenuta consegna, il termine perentorio di deposito ex art. 45, co. 1 c.p.a. decorre da tale perfezionamento materiale, indipendentemente dalla successiva verifica della ritualità della notifica. Soltanto in presenza di anomalie, mancata consegna ovvero nel caso in cui parte ricorrente ritenga la notifica talmente viziata da non volerla utilizzare, è possibile procedere spontaneamente a una nuova notifica, con conseguente decorrenza del termine dal relativo perfezionamento.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, con riguardo agli interessi legittimi oppositivi, il giudice non è chiamato, in sede risarcitoria, ad effettuare un giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita, discendendo automaticamente dall’annullamento giurisdizionale dell’atto l’effettivo conseguimento del bene medesimo: il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell’illegittimità dell’azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato.
In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico della P.A. l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. Peraltro, la presunzione di colpa della P.A. può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato.
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Il TAR Milano ha affermato che l’obbligo di deposito degli atti e dei documenti previsto dall’art. 46 c.p.a. a carico della P.A. non giustifica la mancata produzione da parte del ricorrente del preavviso di rigetto, qualora tale documento costituisca un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso, così facendo parte integrante del thema decidendum. In tal caso, la sua produzione è onere esclusivo del ricorrente.
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Il TAR Catania ha affermato che, in materia di revisione dei prezzi, la giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. e, n. 2 c.p.a., può affermarsi solo ove permanga una posizione di potere in capo alla P.A., tale da consentirle, più o meno discrezionalmente, la possibilità di riconoscere o negare il beneficio. Quando quest’ultimo, invece, è disciplinato compiutamente dalla norma, tanto da residuare esclusivamente un obbligo per la P.A. di riconoscerlo, quest’ultima agisce in situazione paritetica, con conseguente giurisdizione del G.O.
Il meccanismo di adeguamento di cui all’art. 26 d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022, quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia, non lascia alcun margine di discrezionalità in capo alla P.A., sull’an o sul quantum del beneficio da riconoscere, atteso che il diritto all’adeguamento del prezzo e la sua quantificazione monetaria sono ancorati a precisi parametri fissati dal legislatore. L’istituto, pertanto, non può essere ricondotto a quello della revisione dei prezzi in senso stretto che, invece, presuppone l’avvio di un procedimento amministrativo discrezionale ed il compimento di un’istruttoria volta alla preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.
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Con la delibera n. 6/SEZAUT/2026/INPR del 05.02.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 51 del 03.03.2026), la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2025 ai sensi dell’art. 148 TUEL.
Con la delibera n. 7/SEZAUT/2026/INPR del 05.02.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 51 del 03.03.2026), la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul bilancio di previsione 2026-2028, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 ss. l. 266/2005.
Il TAR Veneto ha affermato che la violazione dei termini non determina - di regola - l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato.
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Il TAR Veneto ha affermato che il certificato di prevenzione incendi costituisce l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione, rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, previo esame della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali per le attività individuate nelle specifiche categorie.
Il Comune è investito del potere di sorveglianza sulla regolarità delle attività commerciali svolte sul territorio comunale debitamente autorizzate, nel rispetto delle norme di sicurezza, tra cui quelle in materia di prevenzione incendi. L’Ente locale, sebbene non possa accertare i presupposti per il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, è tenuto comunque ad accertarne quantomeno il possesso in mancanza del quale è obbligato a non rilasciare l’autorizzazione a svolgere l’attività commerciale. Da ciò consegue che, a fronte del rilascio dell’autorizzazione commerciale, deve essere riconosciuta alla stessa P.A. la possibilità, in via cautelare, di intervenire sull’efficacia del predetto provvedimento autorizzatorio al venire meno di uno dei presupposti del rilascio, attesi i sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
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