Circolazione delle opere d’arte
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina delle differenze tra l’attestato di libera circolazione (ALC) di un’opera d’arte e il certificato a scarico (CAS).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina delle differenze tra l’attestato di libera circolazione (ALC) di un’opera d’arte e il certificato a scarico (CAS).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che il potere della P.A. di annullare in autotutela un titolo edilizio ottenuto sulla base di dichiarazioni false non postula l’accertamento penale della falsità, ma solo la dimostrazione dell’induzione in errore del Comune per colpa del privato. In presenza di tali presupposti, quindi, non vi è margine né pe la convalida del provvedimento illegittimo (poi annullato) né per pretender il rispetto del termine dei 12 mesi (ora 6 mesi) per l’annullamento d’ufficio cd. classico, ovvero in assenza di una falsità accertata e/o scoperta dal Comune.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità per difetto di interesse ad agire del ricorso avente ad oggetto una delibera di Giunta regionale che abbia dettato indirizzi per l’istallazione di impianti di fonti rinnovabili, essendo l’interesse ad agire solo potenziale, ma non attuale e concreto, laddove detto atto di indirizzo non possa ritenersi automaticamente preclusivo al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del codice dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini del rispetto delle norme di cui agli artt. 9 e 10 l. 241/1990, la P.A. non è tenuta a una puntuale e analitica confutazione di ogni singola osservazione svolta dall’interessato, essendo sufficiente una motivazione sintetica da cui emerga che le stesse sono state prese in esame e motivatamente disattese.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che è illegittimo il provvedimento di diniego (nel caso di specie, di un titolo edilizio) la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’onere di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dal privato: al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto illegittimo il quantum della sanzione pecuniaria irrogata ad un privato ex art. 38 d.P.R. 380/2001, nella sola parte in cui, al fine di stabilire il valore venale dell’immobile, l’Agenzia delle Entrate considerava anche l’“utile del promotore”.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’art. 9, co. 2-bis d.l. 200/2025, comma ivi inserito dalla legge di conversione n. 26/2026, in vigore dal 1° marzo 2026, ha disposto una proroga … della proroga dei titoli edilizi e dei PUA contenuta nell’art. 10-septies, co. 1 d.l. 21/2022, come convertito dalla l. 51/2022, cd. decreto Ucraina-bis (proroga già estesa una prima volta con il d.l. 181/2023, come convertito dalla l. 11/2024, e poi una seconda con il d.l. 202/2024, come convertito dalla l. 15/2025).
Attualmente, risultano prorogati di quarantotto mesi (non più di trentasei mesi) i titoli edilizi e i piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2025 (non più fino al 31 dicembre 2024).
Post di Alberto Antico – avvocato
Con la l. 27 febbraio 2026, n. 26 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 49 del 28.02.2026), in vigore dal 1° marzo 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd. Milleproroghe 2026.
Il testo della l. 26/2026 è consultabile al seguente link:
Il testo coordinato del d.l. 200/2025, come convertito dalla l. 26/2026, è disponibile al seguente link:
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 14, co. 4 d.lgs. 42/2004, nelle more dell’accertamento dell’interesse culturale, è prevista l’applicazione di una disciplina minima provvisoria a garanzia del bene, limitata solamente ad alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, è illegittimo il diniego dell’autorizzazione all’istallazione di una stazione radio base perché sarebbe necessario tutelare la visuale da un bene per il quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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