Revisione prezzi e questioni di giurisdizione
Il TAR Catania ha affermato che, in materia di revisione dei prezzi, la giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. e, n. 2 c.p.a., può affermarsi solo ove permanga una posizione di potere in capo alla P.A., tale da consentirle, più o meno discrezionalmente, la possibilità di riconoscere o negare il beneficio. Quando quest’ultimo, invece, è disciplinato compiutamente dalla norma, tanto da residuare esclusivamente un obbligo per la P.A. di riconoscerlo, quest’ultima agisce in situazione paritetica, con conseguente giurisdizione del G.O.
Il meccanismo di adeguamento di cui all’art. 26 d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022, quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia, non lascia alcun margine di discrezionalità in capo alla P.A., sull’an o sul quantum del beneficio da riconoscere, atteso che il diritto all’adeguamento del prezzo e la sua quantificazione monetaria sono ancorati a precisi parametri fissati dal legislatore. L’istituto, pertanto, non può essere ricondotto a quello della revisione dei prezzi in senso stretto che, invece, presuppone l’avvio di un procedimento amministrativo discrezionale ed il compimento di un’istruttoria volta alla preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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