Il TAR Napoli conferma che, in materia edilizia, il cd. silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire si forma anche se la pratica è incompleta (carenza formale) o in contrasto con lo strumento urbanistico (carenza sostanziale).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che si forma il silenzio-assenso sulla domanda di condono relativa ad un immobile in area vincolata solo se l’Autorità preposta alla tutela ha espresso il proprio parere favorevole e sono passati 24 mesi da tale emanazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il potere che il Comune esercita in sede di esame della domanda di permesso di costruire è essenzialmente vincolato all’accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, pur potendo essere caratterizzato da un certo grado di discrezionalità tecnica.
Nel caso di specie, il Comune si limitava ad applicare le richiamate disposizioni urbanistiche e, nel ritenere il progetto sottoposto al suo vaglio incompatibile con il contesto dell’edificato della zona e con la pendenza del lotto, esercitava quei limitati poteri tecnico-discrezionali attribuitigli dalle N.T.O. del P.I. e dal Prontuario della qualità architettonica e la mitigazione ambientale in modo certamente opinabile, ma non inattendibile e senza incorrere in errori di fatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 62, co. 4 l.r. Veneto 61/1985, ora abrogato, recitava: “L’intervenuta costituzione del Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il Sindaco per procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio”.
La Corte d’appello di Venezia ha affermato che la rivalsa in questione è consentita non per qualsiasi tipologia di spese sostenute dal consorzio obbligatorio, bensì soltanto per quelle relative alle occupazioni temporanee degli immobili dei proprietari dissenzienti ed al loro affidamento (o alla loro acquisizione) al consorzio onde eseguire gli interventi programmati dal Comune attraverso il comparto.
Una volta azionata in primo grado l’azione di rivalsa, viola il divieto di nova in appello la richiesta delle medesime somme a titolo di obbligazione propter rem di natura solidale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte d’appello di Venezia ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’azione di rivalsa da parte dei proprietari esecutori nei confronti di quelli dissenzienti, prevista dall’art. 62, co. 4 l.r. Veneto 61/1985, ora abrogato: “L’intervenuta costituzione del Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il Sindaco per procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’Amministrazione non ha l’obbligo di replicare puntualmente a tutte le osservazioni del privato, purché dal provvedimento emerga che le stesse sono state valutate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che spetta al privato provare che l’abuso è stato realizzato nel termine per poter accedere al condono, in base al principio di vicinanza della prova.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava al Comune un’istanza di passo carraio, su cui si formava il silenzio-assenso.
Il Comune annullava in autotutela il silenzio-assenso, poiché in base ad un Piano particolareggiato ivi vigente, quell’area doveva essere destinata a verde pubblico.
A seguire, il Piano particolareggiato era revocato.
Il TAR Veneto ha ritenuto che sia ancora legittimo ed efficace l’annullamento in autotutela.
L’intervenuta revoca, medio tempore, del Piano particolareggiato non spiega effetti su detto provvedimento, in quanto, in base al principio tempus regit actum, lo scrutinio di legittimità deve essere effettuato in base alla situazione di fatto e di diritto coeva all’atto, restando pertanto irrilevanti le eventuali sopravvenienze.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che la valutazione che porta all’imposizione di un vincolo culturale è espressione di discrezionalità tecnica censurabile dinanzi al G.A. solo in presenza di manifesti vizi di illogicità e/o irrazionalità.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che l’apposizione e/o la modifica di un vincolo culturale è frutto di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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