Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. g d.lgs. 114/1998 e dell’art. 3, co. 1, lett. g, nn. 1-2 l.r. Veneto 50/2012, si ha un parco commerciale al ricorrere dei seguenti requisiti: a) la pluralità di strutture edilizie; b) la destinazione economica delle stesse; c) l’impatto sul territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 57, co. 3 l.r. Veneto 45/2017, che assoggetta le aree da destinare all’insediamento di grandi strutture di vendita superiori agli 8.000 mq (ossia il grande centro commerciale e il parco commerciale, come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. g l.r. Veneto 50/2012) alla pianificazione coordinata tra più Comuni, ad eccezione dei casi in cui vi siano pregresse conformazioni urbanistiche alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 29 dicembre 2017.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo a verde pubblico è un vincolo di carattere conformativo funzionale all’interesse pubblico generale, espressione della potestà conformativa del pianificatore avente validità a tempo indeterminato e non soggetto a decadenza quinquennale, tanto se apposto dalla pianificazione generale, quanto se previsto dagli strumenti urbanistici attuativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha riconosciuto l’ampia discrezionalità con cui il Comune può imporre un vincolo di ornato, nella specie a tutela della facciata di un edificio del centro storico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato afferma che la domanda di permesso di costruire si perfeziona col il meccanismo del cd. silenzio assenso per decorrenza del tempo, ex art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, anche se la stessa non risulta conforme a legge.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Le recenti pronunce dei Giudici Amministrativi, mutando il pregresso orientamento della giurisprudenza, tendono ad affermare che il Pdc e la SCIA si possono, rispettivamente, formare e consolidare per decorrenza del termine anche se la pratica edilizia è in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia. In tal caso, infatti, il Comune potrà annullare o inibire in autotutela il titolo edilizio formatosi, sussistendone i presupposti di legge.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Napoli conferma che, in materia edilizia, il cd. silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire si forma anche se la pratica è incompleta (carenza formale) o in contrasto con lo strumento urbanistico (carenza sostanziale).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che si forma il silenzio-assenso sulla domanda di condono relativa ad un immobile in area vincolata solo se l’Autorità preposta alla tutela ha espresso il proprio parere favorevole e sono passati 24 mesi da tale emanazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il potere che il Comune esercita in sede di esame della domanda di permesso di costruire è essenzialmente vincolato all’accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, pur potendo essere caratterizzato da un certo grado di discrezionalità tecnica.
Nel caso di specie, il Comune si limitava ad applicare le richiamate disposizioni urbanistiche e, nel ritenere il progetto sottoposto al suo vaglio incompatibile con il contesto dell’edificato della zona e con la pendenza del lotto, esercitava quei limitati poteri tecnico-discrezionali attribuitigli dalle N.T.O. del P.I. e dal Prontuario della qualità architettonica e la mitigazione ambientale in modo certamente opinabile, ma non inattendibile e senza incorrere in errori di fatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 62, co. 4 l.r. Veneto 61/1985, ora abrogato, recitava: “L’intervenuta costituzione del Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il Sindaco per procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio”.
La Corte d’appello di Venezia ha affermato che la rivalsa in questione è consentita non per qualsiasi tipologia di spese sostenute dal consorzio obbligatorio, bensì soltanto per quelle relative alle occupazioni temporanee degli immobili dei proprietari dissenzienti ed al loro affidamento (o alla loro acquisizione) al consorzio onde eseguire gli interventi programmati dal Comune attraverso il comparto.
Una volta azionata in primo grado l’azione di rivalsa, viola il divieto di nova in appello la richiesta delle medesime somme a titolo di obbligazione propter rem di natura solidale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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