PDF 11 giugno 2024 Dipartimento Ambiente Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica Schede di lettura
PDF 11 giugno 2024 Osservatorio legislativo e parlamentare Semplificazione edilizia e urbanistica Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge.
Il T.A.R. Veneto, con riferimento alla nota questione dell’inquinamento da PFSA (cd. caso Miteni), si sofferma sugli approdi giurisprudenziali in tema di inquinamento e dei soggetti obbligati a porre in essere le attività di messa in sicurezza e/o di bonifica. Il Collegio, poi, approfondisce il principio di precauzione, quello dell’individuazione del soggetto responsabile e la solidarietà o parzialità delle obbligazioni ambientali in esame.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il bosco costituisce specifico oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della lettera g) del primo comma del d. lgs. n° 42 del 2004 e, quindi, se è stato ridotto e/o eliminato in assenza dell’autorizzazione forestale, non è possibil ottenere la compatibilità paesaggistica, ex art. 167, e quindi, la sanzione amministrativa consiste nella ri-piantumazione delle essenze estirpate illegittimamente.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. stabilisce che le valutazioni sottese alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sono connotate da amplia discrezionalità tecnica ed amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la perizia di variante di un’opera pubblica è legittima se è adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione degli atti di approvazione di un progetto esecutivo connesso alla realizzazione di opere di straordinaria manutenzione idraulica per l’adeguamento di un fossato destinato ad accogliere acque meteoriche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato – in sede di parere vincolante su ricorso straordinario al Capo dello Stato – ha offerto un’interpretazione delle norme dello strumento urbanistico comunale che attribuiscano la facoltà di ampliare un edificio esistente.
La capacità edificatoria di ampliamento, quando riferita agli “edifici esistenti”, concreta uno ius aedificandi correlato alla costruzione medesima e non anche al terreno sul quale l’ampliamento può materialmente essere realizzato.
La legittimazione al rilascio del permesso di costruire in ampliamento spetta a chi abbia la disponibilità giuridica e, dunque, la proprietà dell’immobile da ampliare, atteso che lo ius aedificandi (per l’ulteriore consistenza ancora non utilizzata) costituisce facoltà insita nel diritto di proprietà della costruzione originaria.
Tuttavia, i diritti edificatori possono essere negoziabili separatamente dalla proprietà dell’immobile, attraverso l’istituto della cessione di cubatura ovvero, nel caso in cui sia oggetto di alienazione la costruzione originaria, trattenendo la titolarità della cubatura da parte dei venditori, i quali si limitano a trasferire agli acquirenti il solo immobile senza i diritti edificatori ad esso correlati.
Nel caso di specie, un privato presentava un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l’annullamento di un annullamento d’ufficio di un permesso di costruire formatosi per silentium.
Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso straordinario, basandosi sul fatto che la normativa di Piano sulla quale si era formato il titolo edificatorio non era più in vigore, per essere stata approvata nel frattempo una nuova variante allo strumento urbanistico generale.
Il Consiglio di Stato – in sede di parere vincolante – ha rigettato l’eccezione.
Un eventuale accoglimento del ricorso farebbe rivivere il permesso di costruire, sulla cui legittimità ed efficacia alcuna incidenza potrebbe avere la sopravvenuta normativa urbanistica.
Il Consiglio di Stato, peraltro, non fornisce indicazioni su come si coordinino questi effetti giuridici retroattivi con i termini di inizio e fine lavori.
Il T.A.R. Toscana afferma che le cd. tolleranza di cantiere prevista dall’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 si applica solo ai parametri urbanistico-edilizi e non a quelli igienico-sanitari. Di conseguenza, essa non si estende alle altezze dei locali che sono inferiori a quelle previste dal dm 5 luglio 1975.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che i Comuni, anche prima della l. 765/1967 (cd. legge ponte), potevano richiedere l’ottenimento di un titolo edilizio per edificare fuori dal perimetro del centro abitato come, invece, era previsto dalla l. n. 1150/1942. Tuttavia, l’obbligo di munirsi di titolo ante 1967 doveva essere richiesto in maniera chiara ed espressa dalla fonte di grado secondario, perché introduceva, a livello di regolamento comunale, un requisito che non era richiesto dalla legge statale.
Muovendo da tali premesse il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa stabilisce che la cd. denuncia al podestà aveva solo valore di cd. comunicazione interna, ma non richiedeva affatto l’ottenimento di una licenza edilizia, salvo che il RE dell’epoca richiedesse espressamente tale titolo abilitante e/o un’autorizzazione da parte dell’ente locale e/o del Sindaco.
Di conseguenza, nella fattispecie analizzata dal Collegio, per accertare lo stato legittimo dell’immobile, si rispandono gli elementi indiziari previsti dall’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 relativamente agli immobili “realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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