Il TAR Veneto ha annullato una dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 42/2004, del tratto di una strada, per difetto di motivazione in ordine al valore storico e alla necessità di apporre un vincolo sul tratto di strada.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli artt. 68 e 70 d.lgs. 42/2004 devono essere interpretati nel senso che l’unico termine perentorio è quello previsto per la notifica del provvedimento di acquisto coattivo. Nessun elemento testuale, invece, autorizza ad attribuire carattere di perentorietà al termine per la comunicazione del diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione il cui superamento, pertanto, non comporta la decadenza del potere esercitato nella fattispecie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la pertinenzialità in materia di beni culturali ha finalità e base giuridica diverse dal corrispondente istituto civilistico di cui all’art. 817 c.c. e deve essere valutata alla luce delle finalità di tutela e, soprattutto, in ragione dei “nessi” che sussistono tra i beni sotto il profilo dell’interesse culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, degli artt. 1, co. 2, lett. f e 7, co. 2, lett. d d.lgs. 39/2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da Amministrazioni locali (Provincia, Comune o loro forme associative in ambito regionale).
Il legislatore delegante, con la l. 190/2012, aveva inteso di limitare il divieto di nomina solo a chi in precedenza avesse ricoperto un incarico politico in senso stretto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L'avv. Andrea Calzolaio, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sul dibattito in corso circa la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione.
A detta del Consiglio di Stati no, dato che gli spazi a manovra costituiscono delle aree imprescindibili per poter accedere agli stalli e, quindi, devono essere garantiti ex se a prescindere (rectius: al netto) dalla superfice materialmente destinata a parcheggio; secondo la Cassazione civile, invece, le aree a parcheggio comprendono inevitabilmente anche le superfici che permettono l’accessibilità agli standard in esame, facendo leva sul contenuto della Circolare Ministero dei Lavori pubblici - Direzione generale dell'urbanistica n. 3210 del 28 ottobre 1967.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli spazi a parcheggio che debbono essere destinati a soddisfare gli standard, di cui all’art. 5 d.m. 1444/1968, debbono ritenersi asserviti all’uso generalizzato da parte della collettività indistinta degli utenti e non all’uso limitato dei soli utenti dell’unità immobiliare in relazione alla quale è sorto l’obbligo della dotazione dello standard in questione.
L’atto volontario di destinazione all’uso pubblico, necessario per la costituzione della servitù per dicatio ad patriam, ben può collocarsi nell’ambito degli accordi raggiunti ed impegni assunti in occasione di convenzioni edilizie, con il risultato di dare vita a diritti di uso pubblico tutte quelle volte che agli impegni assunti o alle dichiarazioni fatte sia seguita l’effettiva destinazione del bene all’uso della collettività, ancorché poi non si siano compiutamene perfezionati gli atti di trasferimento o di costituzione di tali diritti o le formalità di trascrizione necessarie ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto statuisce che la normativa in materia di accessi carrai prevista dal Codice della Strada, essendo finalizzata a garantire la pubblica sicurezza di veicoli e pedoni, non può essere derogata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 46, co. 1 d.P.R. 495/1992 (“la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente”) il rilascio di tali concessioni, di carattere permanente, deve necessariamente tenere conto della compatibilità dell’uso proposto con le destinazioni impresse dagli strumenti urbanistici all’area interessata dall’occupazione di suolo pubblico e a quella servita dal passo carraio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 46 d.P.R. 495/1992 è chiaro nel prevedere non soltanto il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie previste dallo strumento urbanistico e dal Regolamento edilizio, ma pure nell’individuare come discrezionale la scelta del Comune di concedere o no l’apertura dell’accesso carrabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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