L'avv. Andrea Calzolaio, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sul dibattito in corso circa la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione.
A detta del Consiglio di Stati no, dato che gli spazi a manovra costituiscono delle aree imprescindibili per poter accedere agli stalli e, quindi, devono essere garantiti ex se a prescindere (rectius: al netto) dalla superfice materialmente destinata a parcheggio; secondo la Cassazione civile, invece, le aree a parcheggio comprendono inevitabilmente anche le superfici che permettono l’accessibilità agli standard in esame, facendo leva sul contenuto della Circolare Ministero dei Lavori pubblici - Direzione generale dell'urbanistica n. 3210 del 28 ottobre 1967.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli spazi a parcheggio che debbono essere destinati a soddisfare gli standard, di cui all’art. 5 d.m. 1444/1968, debbono ritenersi asserviti all’uso generalizzato da parte della collettività indistinta degli utenti e non all’uso limitato dei soli utenti dell’unità immobiliare in relazione alla quale è sorto l’obbligo della dotazione dello standard in questione.
L’atto volontario di destinazione all’uso pubblico, necessario per la costituzione della servitù per dicatio ad patriam, ben può collocarsi nell’ambito degli accordi raggiunti ed impegni assunti in occasione di convenzioni edilizie, con il risultato di dare vita a diritti di uso pubblico tutte quelle volte che agli impegni assunti o alle dichiarazioni fatte sia seguita l’effettiva destinazione del bene all’uso della collettività, ancorché poi non si siano compiutamene perfezionati gli atti di trasferimento o di costituzione di tali diritti o le formalità di trascrizione necessarie ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto statuisce che la normativa in materia di accessi carrai prevista dal Codice della Strada, essendo finalizzata a garantire la pubblica sicurezza di veicoli e pedoni, non può essere derogata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 46, co. 1 d.P.R. 495/1992 (“la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente”) il rilascio di tali concessioni, di carattere permanente, deve necessariamente tenere conto della compatibilità dell’uso proposto con le destinazioni impresse dagli strumenti urbanistici all’area interessata dall’occupazione di suolo pubblico e a quella servita dal passo carraio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 46 d.P.R. 495/1992 è chiaro nel prevedere non soltanto il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie previste dallo strumento urbanistico e dal Regolamento edilizio, ma pure nell’individuare come discrezionale la scelta del Comune di concedere o no l’apertura dell’accesso carrabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Come noto, tra gli operatori del settore è in atto un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale in merito alla corretta classificazione giuridica dell’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica dei parametri edilizi dell’edificio esistente: secondo alcuni, trattasi di un intervento di ristrutturazione edilizia stante la nuova formulazione (ampia) dell’art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001; secondo altri, se non vi è il mantenimento dei caratteri tipologici originari, si tratterebbe di una nuova costruzione.
Anche i Giudici Amministrativi non hanno unanimità di vedute e in una recente sentenza il Consiglio di Stato ha classificato uno specifico intervento come nuova costruzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che le norme urbanistiche che disciplinano le modalità di esercizio dello ius aedificandi in una certa area, qual è il centro storico, costituiscono vincolo conformativo e non espropriativo
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo alla P.A. di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. specifica in quali termini anche il soggetto cd. promissario acquirente possa avanzare al Comune una richiesta di variante urbanistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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