Il TAR Veneto ha ribadito che la normativa si applica anche alle costruzioni già realizzate, in sede di eventuale sanatoria, e non solo alle opere in corso di esecuzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la cd. tolleranza di cantiere del 2% è applicabile anche ai manufatti edificati prima dell’entrata in vigore della norma: questo in conformità anche ai principii di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto non si ritiene meritevole di risposta sanzionatoria la difformità assolutamente trascurabile rispetto al progetto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la misura del 2% prevista dalle tolleranze costruttive deve essere accertata in relazione alle misure di progetto riguardanti le specifiche opere eseguite in difformità, e non invece rapportata all’intera unità immobiliare; si devono infatti comparare le misure in concreto realizzate con quelle assentite dal titolo abilitativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che anche per l’abuso risalente è prevista la repressione mediante ordine di demolizione, trattandosi di atto vincolato che non richiede una valutazione dell’interesse pubblico né una particolare motivazione al ripristino dello stato dei luoghi. Trattasi infatti di un illecito permanente che il tempo non potrebbe mai, in via di fatto, legittimare.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che una nota autografa del Sindaco in sede di sopralluogo ai fini dell’agibilità-abitabilità non può costituire variante al titolo edilizio originario, in particolare se adottata successivamente alla l. n. 10/1977, che ha per la prima volta formalmente disciplinato l’istituto delle varianti ai titoli edilizi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per contrasto con il diritto dell’UE (rectius, con l’art. 12 dir. 2006/123/CE) – di una legge siciliana che prorogava il termine ultimo per la presentazione delle domande di proroga delle concessioni attualmente in essere.
Per vero, il differimento del termine disposto dalla norma in parola non si riferiva alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali, ma esclusivamente alla presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell’istanza di proroga del titolo.
Tuttavia, la rinnovazione anche solo di quest’ultima possibilità finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto dell’UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’introduzione di una Variante in peius al P.A.I., che renda inedificabile un’area, non comporta la possibilità di chiedere il risarcimento del conseguente danno al Comune, trattandosi di strumento urbanistico che esula dalle competenze di tale Ente.
Inoltre, il Giudice sembra essere scettico sulla qualifica come “danno” di una misura di salvaguardia per la pubblica incolumità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che è legittimo l’ordine al privato di redigere il piano di caratterizzazione del sito adottato dal Comune a seguito del provvedimento di individuazione del responsabile a cura della Provincia; entra qui in gioco anche il criterio della prevalenza, che frequentemente lega le ordinanze di rimozione dei rifiuti e quelle conseguenti di bonifica del sito inquinato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il nesso di causalità sufficiente a determinare il responsabile della contaminazione è quello del “più probabile che non”, non essendo dunque richiesta una prova di incontrovertibile evidenza scientifica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia la legittimità della scelta della P.A. di estendere l’obbligo di redazione del piano di caratterizzazione ex art. 242 T.U. Ambiente all’intera area di proprietà del privato, se la possibile fonte di contaminazione è individuabile nell’attività produttiva svolta dal privato medesimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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