Il T.A.R. Veneto ricorda che spetta al privato dimostrare, in modo rigoroso, alla P.A. la datazione del presunto abuso edilizio oggetto di un’ordinanza di demolizione, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto sostiene che l’illecito edilizio sussista anche se il potere repressivo si fondi su una legge entrata in vigore successivamente alla sua commissione, trattandosi di un illecito permanente. Inoltre, la repressione dell’abuso avviene ai sensi della normativa vigente al momento dell’irrogazione della sanzione da parte dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che non è immediatamente lesivo ed impugnabile il preavviso di rigetto dell’istanza di condono, né il relativo parere sfavorevole dell’Ufficio tecnico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, qualora il privato impugni un’ordinanza di demolizione esclusivamente per ragioni di illegittimità derivata dal presupposto diniego di sanatoria, e l’impugnazione di quest’ultimo atto sia stata rigettata, il G.A. non può che rigettare parimenti il ricorso avverso l’ordine a demolire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la mancata comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo non può essere contestata per la prima volta in sede di impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità (senza la contestuale impugnazione del vincolo medesimo).
In ogni caso, precisa il Giudice, i vizi relativi all’omessa o incompleta comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 possono essere fatti valere – o, comunque, rilevano – solo se integrati da quello che sarebbe stato l’apporto istruttorio del privato funzionale ad una decisione diversa dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la totale carenza di motivazione impedisce al Giudice di valutare appieno la censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché non è possibile determinare se la stessa abbia carattere viziante o si trattava di un atto a contenuto sostanzialmente vincolato, ex art. 21-octies, co. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha censurato per carenza assoluta di motivazione di un accertamento di compatibilità paesaggistica in cui erano stati meramente citati i pareri acquisiti, senza che fossero indicati i presupposti di fatto o le ragioni giuridiche della decisione, nonché privo di alcuna valutazione tecnica o riferimento normativo a fondamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che l’istallazione di un ascensore, anche se necessario per le persone disabili, necessitano di un’idonea deliberazione assembleare, trattandosi di un un’innovazione che modifica ed incide sulle parti comuni.
Post di Danielle Iselle
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Il TAR Veneto ricorda alcuni dei principi in materia delle cd. tolleranze costruttive, tra i quali:
- il margine di tolleranza del 2% costituisce una franchigia, e pertanto le difformità così contenute, in quanto minime e impercettibili, sono da ritenersi giuridicamente irrilevanti e dunque non sanzionabili;
- ai fini dell’applicabilità della disciplina, è necessario che vi sia un titolo edilizio che autorizzi il progetto comportante le modifiche specificamente compiute, sulla base del quale si possa dunque parametrare l’entità dello scostamento;
- le difformità, come si diceva, devono essere minime; non è quindi possibile applicare la franchigia del 2% ad un intervento che sia difforme per posizione, volume e superficie (ampiamente superiori) e che modifichi la sagoma (da copertura inclinata a piana).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte Costituzionale ha chiarito, seppur con riferimento alla l.r. Sardegna, che le tolleranze costruttive dovrebbe essere applicate anche alle distanze igienico-sanitarie, ovvero al dm. 1975 ed al d.m. 1444/1968.
In realtà si evidenzia che alcuni Giudici Amministrativi, anche dopo tale sentenza della Corte, continuano a interpretare la norma sulle tolleranze in modo restrittivo e, quindi, limitata alle sole norme di carattere edilizio e, quindi, la questione resta ancora dubbia, proprio a causa di queste sentenze.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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