Il TAR Veneto ricorda che, una volta appurata l’esistenza di un abuso urbanistico-edilizio, la competenza amministrativa per la sua repressione spetta al Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il privato avanzava un’istanza di condono a beneficio di un immobile ricadente solo in parte all’interno dell’area perimetrata dal P.A.I. come zona a pericolosità P3 e rischio R4, ossia in una zona definita a rischio geomorfologico in seguito alla presenza di fenomeni di crollo che insistono nelle pareti rocciose a monte dell’area in esame, per fenomeni di crollo e/o ribaltamento e con uno stato di attività Attivo.
Il TAR Palermo ha affermato che la presenza di un rischio geomorfologico tanto elevato, ancorché abbia effettivamente a interessare una sola parte dell’immobile in oggetto, rende ragionevole e di certo non sproporzionata la richiesta del Comune di subordinare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria alla messa in sicurezza del sito mediante la predisposizione e l’attuazione di un adeguato progetto per il declassamento del rischio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che non è possibile la sanatoria di un immobile che sia conforme solamente alla normativa sopravvenuta, essendo necessaria la cd. doppia conformità ai sensi dell’art. 36 T.U. Edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il cd. Piano Casa non può essere utilizzato per sanare abusi edilizi precedentemente commessi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che non è ammissibile un accertamento di compatibilità paesaggistica subordinato alla realizzazione di opere (nel caso di specie, si chiedeva di eliminare lo zoccolo della recinzione oggetto).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono edilizio non può essere rilasciato in assenza della conformità urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la decisione del Consiglio dell’UE del 17.06.2024 si è concluso l’iter di approvazione del Nature restoration law, un regolamento dell’UE vincolante per tutti gli Stati membri, il quale in estrema sintesi prevede che entro il 2030 siano ripristinate in Europa il 20% delle aree terrestri e marine degradate, fino ad arrivare, via via crescendo, al 90% entro il 2050.
Sta ai singoli Stati approvare ora un Piano di ripristino.
Si allega il testo del regolamento approvato. La scheda di presentazione del regolamento, elaborata dal Consiglio dell’UE, è disponibile al link:
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 150 del 28.06.2024) la l. 26 giugno 2024, n. 86, contenente le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, co. 3 Cost., consultabile al seguente link:
Il TAR Veneto evidenzia che la fiscalizzazione ex art. 38 T.U. Edilizia di un volume in una posizione diversa ha per oggetto la sua superficie totale; essa non ha funzione afflittiva, ma è alternativa alla demolizione, in quanto tiene in considerazione l’esistenza originaria di un titolo edilizio, poi annullato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Secondo il TAR Veneto, nelle ipotesi di parziale difformità ex art. 34, co. 2 T.U. Edilizia sarebbe necessario attualizzare, sulla base della lettera dell’art. 24 l. n. 392/1978 e della D.G.R.V. n. 2754/2007 di aggiornamento del costo base di costruzione degli immobili di civile abitazione. Il Giudice richiama anche l’orientamento giurisprudenziale per cui il rinvio materiale alla normativa sull’equo canone autorizzerebbe l’attualizzazione dei relativi criteri, nonché il principio per cui l’abuso edilizio, essendo un illecito permanente, sottostà alla normativa vigente al momento della sanzione e non a quello della realizzazione dell’abuso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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