Il TAR Veneto ha affermato che le censure volte a contestare la misura, la congruità, l’adeguatezza e la stima dell’indennizzo sono pacificamente devolute alla cognizione del G.O: dette censure sono, comunque, prive di efficacia invalidante, atteso che le vicende riguardanti l’indennità non hanno alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’opera, né su quelli di occupazione e di esproprio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha annullato il parere definitivo sfavorevole della Soprintendenza su di un’istanza di concessione di area pubblica per plateatico, per aver rinviato essenzialmente ed unicamente alla motivazione già espressa nei precedenti motivi ostativi, nonostante il fatto che dopo la loro adozione il privato aveva presentato un nuovo progetto, rimodulato proprio per ottemperare ai rilievi critici della Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato avverso il nulla osta della competente Soprintendenza in variante all’autorizzazione paesaggistica ottenuta dal vicino e finalizzata alla “realizzazione di una fascia di rispetto a prato lungo la corsia carraia in ghiaia lungo il confine di proprietà interno”, per non aver dimostrato quale mai pregiudizio gli deriverebbe.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha annullato un’autorizzazione paesaggistica solo parziale, per non aver l’Ente Parco confutato la fondatezza delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di rigetto, peraltro formulate tempestivamente dopo appena due giorni, limitandosi a confermare asetticamente – dopo il decorso di ulteriori quarantasette giorni – quanto espresso nella precedente valutazione tecnica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto afferma che la sanzione ripristinatoria di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 si applica anche al soggetto cd. proprietario incolpevole che non è l’autore materiale dell’illecito paesaggistico.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, co. 4 d.lgs. 267/2000, cd. T.U. Enti locali (TUEL), nella parte in cui prevede che non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia, gli affini entro il terzo grado del Sindaco o del Presidente della Giunta provinciale, anche quando l’affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall’art. 3 della legge divorzile (l. 898/1970).
Limitare nelle ipotesi in esame l’accesso ad un ufficio pubblico politico, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità, nel bilanciamento tra la cura dell’imparziale agire della P.A. e la tutela del diritto inviolabile all’elettorato, si pone in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza.
La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall’essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell’ex coniuge del Sindaco, per il quale l’incompatibilità non sussiste.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nella seduta del 18.06.2024, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge quadro per l’autonomia differenziata delle Regioni, che si allega. Il testo passerà ora all’esame del Capo dello Stato per la promulgazione (o l’eventuale rinvio alle Camere); infine, si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell’art. 116, co. 3 Cost., ferma la disciplina di base per le cinque Regioni a statuto speciale e per le altre Regioni a statuto ordinario, le Regioni possono chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti tutte le materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3 Cost.), nonché le materie dell’organizzazione degli Uffici del giudice di pace (art. 117, co. 2, lett. l Cost.), delle norme generali sull’istruzione (succ. lett. n) e della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (succ. lett. s), da concedersi con una legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei princìpi sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).
La legge testé approvata pone il quadro di riferimento per le successive eventuali leggi di concessione di tale autonomia potenziata (anche in considerazione dei referendum consultivi promossi a questo proposito dalla Lombardia e dal Veneto nel 2017, nonché delle richieste avanzate dall’Emilia-Romagna).
Il T.A.R. Veneto ricorda che se la DIA/SCIA si consolida per decorrenza del termine, in caso di dichiarazione mendace, il Comune deve attivare il rimedio previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, ovvero procedere alla sua inibitoria d’ufficio, se ne ricorrono i presupposti di legge, essendo illegittimo disporne la cd. inibitoria ordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ribadito la natura vincolata del permesso di costruire, che rende a monte non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo piuttosto sufficiente che dal provvedimento si evinca la conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che, in presenza di un atto cd. plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale.
Nel caso di accertata legittimità di un diniego di permesso di costruire (PdC), resta ferma la possibilità per il privato di presentare un nuovo progetto, corredato dai documenti, accorgimenti e chiarimenti eccepiti dal Comune, il quale dovrà valutare la nuova istanza di PdC nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti