Il TAR Bologna ha affermato che il vincolo paesaggistico, la cui cessazione è conseguente al solo perimento totale del bene sul quale insiste ed esclusivamente per i beni ricadenti nella tipologia delle così dette “bellezze individue” ex art. 136, co. 1, lett. a-b d.lgs. 42/2004, non può formare oggetto di un provvedimento di revoca per sopravvenienze, ferma restando la possibilità per la Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi degli artt. 137 ss. d.lgs. cit., di accertare la nullità parziale dell’atto impositivo del vincolo medesimo, limitatamente alle parti che risultino oggettivamente del tutto indeterminate, secondo il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, co. 2 cod.civ. e 21-septies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che per ottenere l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 è innanzitutto necessario che vi sia un provvedimento e che lo stesso sia stato revocato ai sensi della norma (o comunque sia di segno negativo). Non è dunque possibile adire tale disposizione se si è in presenza di una presunta inerzia della P.A. nell’adozione di un provvedimento (ritenuto dovuto dalla parte), in quanto trattasi di un’ipotesi di silenzio-inadempimento.
Alla base del diritto all’indennizzo vi è in ogni caso la sussistenza di un’aspettativa giuridicamente tutelata, non ravvisabile nell’ipotesi di un project financing non attuato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’avvenuta fiscalizzazione di un abuso edilizio (di cui all’art. 34, co. 2 T.U. Edilizia) comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. Non potrebbe al contrario essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l’interesse del privato non può dirsi pienamente soddisfatto (la fiscalizzazione, infatti, presuppone l’abusività dell’intervento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il proprietario di un fondo agricolo realizzava, in un’area vincolata paesaggisticamente e boscata, una serie di opere edilizie abusive, tra cui un articolato sistema di strade interpoderali pavimentate, muretti, cordoli, terrazzamenti, impianti di illuminazione, nonché spianamenti e muri di contenimento. Tali opere erano prive di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica.
Dopo aver ricevuto alcune ordinanze di demolizione, ottemperate in parte, il proprietario domandava una sanatoria per la realizzazione delle strade interpoderali, con contestuale istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Il Comune respingeva l’istanza, richiamando i pareri negativi della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza.
In primo grado, il TAR Veneto accoglieva in parte il ricorso del privato, ritenendo carente l’istruttoria comunale.
In sede di appello, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza, confermando la legittimità del diniego comunale.
La trasformazione in strada o in piazzale, con modifica tendenzialmente non reversibile dello stato dei luoghi, comporta una modifica del territorio e costituisce quindi una nuova opera.
Con questa premessa, il termine “manutenzione straordinaria” adoperato dall’art. 167, co. 4 lett. c d.lgs. 42/2004 costituisce una precisa qualificazione giuridica che rinvia alle definizioni dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, al fine di escludere la sanatoria paesaggistica per tutti gli altri interventi edilizi, come risulta confermato dall’art. 36-bis d.P.R. cit., introdotto dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), che ha aggiunto la sanatoria paesaggistica postuma in caso di parziali difformità dal titolo edilizio.
Più analiticamente, la sentenza afferma i seguenti principi.
Inammissibilità della sanatoria paesaggistica per opere non rientranti nell’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004.
Le opere devono ricadere tassativamente nei casi previsti (mancanza di aumento volumetrico, manutenzione ordinaria/straordinaria, ecc.).
La trasformazione delle capezzagne in strade pavimentate con infrastrutture permanenti è intervento di nuova costruzione.
Prevalenza della tutela del paesaggio e del vincolo ambientale.
Interventi in area boscata e tutelata da specifico D.M. non possono compromettere la naturalità e la percezione visiva del paesaggio.
L’alterazione morfologica della collina, mediante muri di contenimento e spianamenti, è incompatibile con i valori ambientali protetti.
Sindacato giurisdizionale limitato sulle valutazioni paesaggistiche.
Le valutazioni tecniche della Soprintendenza e della Commissione paesaggio sono opinabili ma non sindacabili nel merito, salvo manifesta illogicità o errore di fatto (non riscontrati).
Il giudice non può sostituirsi all’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
La presenza di un vincolo paesaggistico rende necessaria l’autorizzazione preventiva.
In assenza di autorizzazione ex ante, e in difetto dei presupposti per la sanatoria ex post, l’opera è insanabile e soggetta a demolizione.
Il ripristino dei luoghi è atto dovuto in caso di abuso edilizio in area vincolata.
La legge impone l’eliminazione delle opere abusive con ripristino morfologico e vegetazionale del sito.
È irrilevante la difficoltà di ricostituire l’assetto originario.
I vizi procedurali non determinano l’annullabilità del provvedimento se l’esito è vincolato.
Anche se la comunicazione del preavviso di rigetto non ha rispettato le proroghe emergenziali Covid, ciò non incide sull’esito se il diniego era comunque vincolato dai pareri negativi paesaggistici (art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990).
Conformità urbanistica come requisito essenziale della sanatoria edilizia.
Il diniego si fonda anche sul contrasto con le NTO del PI comunale, che vietano sistemazioni artificiali del terreno in zona agricola e impongono il rispetto della morfologia del suolo.
Legittimità di provvedimenti motivati anche su più basi autonome.
Un provvedimento è valido anche se una delle motivazioni è sufficiente a sostenerlo, rendendo irrilevanti eventuali carenze su altri profili.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso in cui la Stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, non renda disponibile attraverso la piattaforma digitale la documentazione di gara prevista dall’art. 36, co. 1-2 d.lgs. 36/2023, la richiesta di accesso dell’operatore economico interessato è regolata dall’ordinario procedimento disciplinato dalla l. 241/1990, con conseguente applicazione, in caso di diniego espresso o tacito all’ostensione, dell’art. 116 c.p.a., non essendo in tal caso applicabile il rito accelerato previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023.
L’unico rimedio previsto dal codice dei contratti pubblici per il caso di ostensione parziale degli atti di gara è contenuto nella norma da ultimo citata, il quale rimedio, però, si riferisce soltanto all’impugnazione delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha affermato che l’accesso civico generalizzato in materia di appalti pubblici risulta attualmente disciplinato dall’art. 35 d.lgs. 36/2023 e va riconosciuto indipendentemente dalla partecipazione dell’istante alla procedura di gara, ferma restando la verifica della compatibilità con le eccezioni di cui all’art. 5-bis, co. 1 e 2 d.lgs. 33/2013, poste a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati.
In presenza di istanze di accesso civico generalizzato, qualora vengano in rilievo ipotesi intersecate, tanto di violazione di un segreto tecnico o commerciale di cui all’art. 35, co. 4, lett. a d.lgs. 36/2023, quanto di pregiudizi agli interessi economici e commerciali dell’offerente di cui all’art. 5-bis, co. 2 d.lgs. 33/2013, la P.A. è tenuta ad esercitare un potere discrezionale di ponderazione mediante la tecnica del bilanciamento, al fine di accertare la sussistenza o no di un pericolo di concreto pregiudizio per gli interessi tutelati dal legislatore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il dottor Riccardo Renzi, che ringraziamo, ci invia la nota che volentieri pubblichiamo, su "Il Collegio Consultivo Tecnico negli appalti di servizi e forniture alla luce del d.lgs. 209/2024: natura, regime transitorio e principio del tempus regit actum".
Il TAR Veneto rileva che l’Amministrazione non può esprimersi, pro futuro e già ora, su eventuali istanze di rilascio di titoli edilizi non ancora presentate, avendo l’obbligo di valutare autonomamente e specificatamente i singoli progetti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la l. 6 giugno 2025, n. 82 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 137 del 16.06.2025), che entrerà in vigore il 01.07.2025, sono state approvate alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
Segnaliamo, tra le altre, la seguente disposizione:
"DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE ALLA CATENA L’art. 10 l. 82/2025 recita: “1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il condono non rende l’opera condonata legittima: ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento, che sarebbe altrimenti vietato. Conseguentemente le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima.
Debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, per mera coerenza con il consenso che il legislatore ha dato al mantenimento delle opere medesime.
Nel caso di specie, il privato vantava un’istanza di condono non ancora esitata e cercava di sanare ex artt. 36 o 37 d.P.R. 380/2001 un pergolato con area cementificata di 38 mq. Il Consiglio ha escluso che il Comune potesse mai rilasciare la sanatoria.
Si segnala che la sentenza non si interroga sull’eventuale rilevanza della cd. riforma Salva casa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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