Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’art. 34, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, dispone che l’amministratore giudiziario nominato dal giudice delegato eserciti tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.
L’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale, al pari del curatore del fallimento, pur nel difetto di titolarità di diritti dominicali, ne ha comunque la detenzione qualificata, sicché al medesimo compete funzionalmente un potere di fatto direttamente desumibile dai compiti assegnati per legge o per contratto.
Pertanto, il fatto che l’amministratore giudiziario non sia proprietario dell’immobile abusivo sequestrato né il soggetto che realizzava l’abuso edilizio non impedisce la notifica dell’ordine demolitorio alla società nella sua persona, che è anzi imposta dalla funzione normativamente a lui assegnata.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che i piani di recupero urbanistico costituiscono lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da più o meno estesi fenomeni di edilizia spontanea e incontrollata, legittimati ex post, in operazioni di più ampio respiro su scala urbanistica, mirate alla rivitalizzazione di un particolare comprensorio urbano. Tuttavia, la eventuale futura adozione del piano di recupero non consente ex se di legittimare le opere abusive realizzate in precedenza.
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest’ultima sia esitata, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, ripetendo le stesse le caratteristiche di illiceità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001.
La pendenza del procedimento di condono non preclude alla P.A. l’adozione, nelle more, di provvedimenti demolitori, in presenza di ulteriori opere. Infatti, qualora la res oggetto di domanda di condono abbia perso, per effetto dei successivi interventi abusivi, la sua identità - rendendo impossibile la valutazione della consistenza delle opere oggetto di sanatoria e quelle a essa estranee – il Comune ben può procedere alla loro integrale e indistinta demolizione.
È esclusa la possibilità per l’interessato di ottenere, tramite il condono, una sanatoria parziale, in quanto il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.
Il principio di proporzionalità deve guidare la P.A. nell’adozione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non può applicarsi nel caso di attività vincolata come quella concernente la demolizione di opere abusive. Difatti il Comune, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, è tenuto ad adottare l’ordine di demolizione senza che sia ipotizzabile alcun affidamento del privato.
Non rileva, in sede di scrutinio di legittimità dell’ordinanza di demolizione interessante una parte del fabbricato, la circostanza che la misura possa pregiudicare la stabilità della restante parte, essendo detta valutazione rimessa, in sede di esecuzione, alla P.A. che potrà adottare le determinazioni più opportune, effettuando i dovuti accertamenti tecnici.
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Il TAR Palermo ha affermato che la causa di esclusione non automatica prevista dall’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti) richiede che la Stazione appaltante disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza e che valuti il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara.
Ai fini dell’individuazione dell’unico centro decisionale e del collegamento sostanziale tra le imprese e, pertanto, dell’eventuale alterazione del gioco concorrenziale, i relativi indizi devono essere vagliati non in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva.
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Il Consiglio di Stato ha affermato, in una controversia inerente all’escussione della cauzione provvisoria ai sensi del d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti, che il contratto autonomo di garanzia differisce dalla fideiussione in senso stretto in quanto mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Pertanto l’obbligazione del garante non diviene attuale prima dell’inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l’obbligo secondario del “risarcimento” del danno (rectius, dell’indennizzo conseguente all’inadempimento).
Il termine di decadenza di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c. si applica anche al di fuori del puro ambito fideiussorio. Con riferimento alle procedure di appalto è da ritenersi pertanto intempestiva l’escussione della cauzione, data da un contratto autonomo di garanzia, operata oltre i sei mesi, da computarsi a decorrere dall’inadempimento dell’obbligato principale, coincidente con il momento dell’esclusione dello stesso dalla procedura, concretizzandosi il danno per la Stazione appaltante in tale momento e non alla scadenza in senso stretto dell’offerta, la cui finalizzazione all’aggiudicazione e alla stipula del contratto diviene impossibile per via del conclamato inadempimento dell’obbligato.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi del d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti - a differenza di quella definitiva, che riguarda la corretta esecuzione della commessa - è una conseguenza del provvedimento autoritativo cui accede (decadenza per mancata stipulazione, ovvero, più comunemente, per esclusione dalla gara) e la sua cognizione è attratta alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e, n. 1 c.p.a., essendo un atto della Stazione appaltante inerente all’aggiudicazione dell’appalto, che rientra nella fase procedimentale ad evidenza pubblica di scelta del contraente.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il bando di gara costituisce un vincolo dal quale anche la Stazione appaltante non può sottrarsi, nel senso che, al pari dei concorrenti, anche la P.A. è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento. Ai fini della loro interpretazione, vanno applicate le norme in materia di contratti e innanzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 c.c. Conseguentemente, le clausole di una lex specialis non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione. Soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente.
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Il TAR Catania ha affermato che la distinzione tra i requisiti di partecipazione – necessari per partecipare alla gara e che dunque il concorrente deve possedere sin dal momento della formulazione dell’offerta – e requisiti di esecuzione, necessari invece solo nella fase esecutiva come condizione per la stipula del contratto, va desunta dalla lex specialis.
In mancanza di diverse indicazioni di quest’ultima, l’individuazione di un punto di stoccaggio va considerato come un requisito di esecuzione.
La certificazione di qualità UNI EN 14065 riguarda il sistema di gestione di qualità (e non un luogo) che l’operatore economico è chiamato ad assicurare, indipendentemente dal sito in cui opera; la tesi secondo cui l’indicazione di un punto di stoccaggio rientrerebbe nella certificazione di qualità contrasta con i principi del favor partecipationis, di proporzionalità e di ragionevolezza.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che occorre distinguere tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di mero supporto alle decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che, dunque, si inscrivono nella più tradizionale impostazione, che vede nell’informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell’attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative.
Le decisioni che si avvalgono di un algoritmo di mero supporto – che restano rigorosamente ancorate al fattore umano – non sono disciplinate dall’art. 30, co. 2, lett. a d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti), il quale di contro regolamenta solamente i principi che devono governare l’adozione dei “provvedimenti per algoritmi” (principio di trasparenza, principio di non esclusività della decisione algoritmica, principio di non discriminazione).
L’art. 35 d.lgs. cit. ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 24, co. 7 l. 241/1990), in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite. Dal tenore letterale dell’art. 35 cit., emerge che il diritto di accesso al codice sorgente di una piattaforma di e-procurement adoperata per la conduzione delle operazioni di gara debba prevalere sul diritto alla riservatezza aziendale solo quando sia indispensabile e strettamente strumentale alla difesa in giudizio del richiedente, nell’ambito della procedura di affidamento del contratto. La nozione di “indispensabilità” deve essere declinata nel senso di insussistenza di altri mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti oggetto di contesa tra le parti.
L’art. 30 d.lgs. cit. esprime una chiara preferenza per gli algoritmi open source rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, assicura la disponibilità del codice sorgente, prevedendo inoltre che, nei casi di decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati.
L’art. 30 cit. mostra altresì un evidente favor per l’esercizio dell’accesso difensivo rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, ancorché coperta da brevetto, e, di conseguenza, consente, per la decisione algoritmica, di accedere al data set, ritenendo che la mancata conoscenza del codice sorgente impedisce la tracciabilità dell’algoritmo, violando il dovere esplicativo minimo previsto dalle raccomandazioni europee.
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Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringrazio, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su S.G.R., PNRR e riparto di giurisdizione: il T.A.R. Lazio esclude la natura pubblicistica della selezione degli “Immobili Target” a cura di CDP Real Asset (TAR Lazio, sez. II, 6.5.2025 n. 8719).
Il TAR Catania ha affermato che nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla P.A., che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Il G.A. può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.
Nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.
Le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni.
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