Se un progetto non rientra nelle aree di fragilità a rischio frane, non può l’Amministrazione denegarlo per contrasto con le norme di tutela di quelle aree: lo ha ricordato di recente il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il d.P.C.M. 16 aprile 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 132 del 10.06.2025), sono stati approvati i criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2025.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in pendenza del procedimento avviato ad istanza di parte per il rilascio di un attestato di libera di circolazione di beni mobili ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 42/2004, ben può la P.A. avviare d’ufficio il procedimento di cui all’art. 128, co. 3 d.lgs. cit. per estendere anche a tali beni ritenuti pertinenziali, oltre che all’immobile al quale essi afferiscono, la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, con conseguente improcedibilità dell’istanza del privato.
Il termine di 120 giorni previsto dal d.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 (regolamento di attuazione dell’art. 2 l. 241/1990) in relazione al procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. 42/2004 è di natura ordinatoria, con la conseguenza che, alla sua violazione, non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo. Lo stesso dicasi per il termine di 40 giorni fissato dall’art. 68, co. 3 d.lgs. cit. per la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione.
L’art. 128, co. 3 d.lgs. cit. consente di estendere la tutela a beni originariamente non oggetto della stessa. Difatti, l’espressione “verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela” può essere intesa in senso plurimo, come conferma della tutela già esistente, revoca della tutela precedentemente accordata ovvero estensione della tutela oltre quella già precedentemente disposta.
La differenza tra la fattispecie ex art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004 e quella di cui alla successiva lett. e consiste nel fatto che, nel primo caso, per il quale il legislatore richiede un interesse “particolarmente importante”, vengono in rilievo specifici beni mobili o immobili; nel secondo, si tratta di collezioni o serie di oggetti, quindi un insieme di opere considerate come unicum inscindibile, per le quali il legislatore ha ragionevolmente preteso, a differenza del vincolo sul singolo bene, un “eccezionale interesse”.
Il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (cd. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a; 13 e 14 d.lgs. 42/2004, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità ed è sindacabile dal G.A. esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittimo il decreto di apposizione del vincolo storico-artistico ex art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004, quando la relazione della Soprintendenza posta a sua fondamento si rilevi contraddittoria e carente nella motivazione per genericità delle considerazioni espresse dalla P.A. a sostegno della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”, dovendo la stessa recare riferimenti a eventi storici specifici e alla rilevanza del bene quale testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Sussiste inoltre un onere di motivazione rafforzato allorquando le ragioni espresse a sostegno dell’apposizione del vincolo contrastino con altre valutazioni espresse in precedenza dalla Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "La trasparenza nelle borse di ricerca: natura giuridica e obblighi pubblicitari alla luce del Parere ANAC n. 1603/2025".
Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "La sottoscrizione mancante e il principio di proporzionalità nei concorsi pubblici".
Il TAR Veneto ha evidenziato la sostanziale inutilità della valutazione della legittimità di un diniego di autorizzazione paesaggistica, una volta accertata la legittimità del diniego edilizio (per contrasto con la norma di piano); e infatti, il privato non ricaverebbe alcun vantaggio dalla relativa pronuncia, stante comunque l’impossibilità di realizzare il proprio intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la l. 9 giugno 2025, n. 80 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 131 del 09.06.2025), è stato convertito in legge il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
Il TAR Salerno ha affermato che l’art. 31, co. 5 d.P.R. 380/2001, come modificato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), prevede la possibilità per il Comune di vendere l’opera abusiva non demolita e l’area di sedime, acquisite al patrimonio del Comune, se l’opera non contrasta con importanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, non occorrendo la sdemanializzazione del bene. Al verificarsi ipso iure dell’effetto traslativo della proprietà, segue, sul piano del processo amministrativo, l’ulteriore conseguenza che il privato non è legittimato a proporre azioni intese alla conservazione e tutela del bene non più di sua proprietà, denunciando l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, su " Demolizione e condono edilizio: la sospensione dell’attività repressiva in pendenza di istanza sanatoria secondo il TAR Sicilia".
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