Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "La trasparenza nelle borse di ricerca: natura giuridica e obblighi pubblicitari alla luce del Parere ANAC n. 1603/2025".
Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "La sottoscrizione mancante e il principio di proporzionalità nei concorsi pubblici".
Il TAR Veneto ha evidenziato la sostanziale inutilità della valutazione della legittimità di un diniego di autorizzazione paesaggistica, una volta accertata la legittimità del diniego edilizio (per contrasto con la norma di piano); e infatti, il privato non ricaverebbe alcun vantaggio dalla relativa pronuncia, stante comunque l’impossibilità di realizzare il proprio intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la l. 9 giugno 2025, n. 80 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 131 del 09.06.2025), è stato convertito in legge il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
Il TAR Salerno ha affermato che l’art. 31, co. 5 d.P.R. 380/2001, come modificato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), prevede la possibilità per il Comune di vendere l’opera abusiva non demolita e l’area di sedime, acquisite al patrimonio del Comune, se l’opera non contrasta con importanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, non occorrendo la sdemanializzazione del bene. Al verificarsi ipso iure dell’effetto traslativo della proprietà, segue, sul piano del processo amministrativo, l’ulteriore conseguenza che il privato non è legittimato a proporre azioni intese alla conservazione e tutela del bene non più di sua proprietà, denunciando l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, su " Demolizione e condono edilizio: la sospensione dell’attività repressiva in pendenza di istanza sanatoria secondo il TAR Sicilia".
Il TAR Salerno ha affermato che la mancata previsione di modalità di accesso digitale al registro di protocollo informatico dell’Ente locale, tramite il rilascio di apposite credenziali, non inficia la qualità del diritto dei consiglieri comunali, né rappresenta un reale impedimento per l’espletamento del munus pubblico; l’esercizio del diritto di accesso al registro di protocollo è assoggettato alla generale disciplina dettata per le altre tipologie di atti amministrativi.
I consiglieri comunali vantano un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere utili all’espletamento delle loro funzioni, con il duplice limite che esso deve comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche.
Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’Ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia l’inesistenza, nelle ipotesi di finanza di progetto, di un affidamento qualificato connesso alla presentazione della proposta: trattasi di una mera aspettativa, non idonea a dar luogo ad una responsabilità contrattuale dell’Amministrazione. Da una parte, quest’ultima non è obbligata a dare seguito alla proposta; dall’altra il privato accetta il rischio che la stessa non abbia buon esito, ma con il possibile lato positivo dell’assenza di procedure di gara, qualora la proposta medesima venga accolta.
In ogni caso, però, anche nel caso della responsabilità pre-contrattuale per la mancata realizzazione di un project financing è applicabile il principio – in materia di risarcimento del danno – di cui all’art. 1227 c.c. relativo al concorso di colpa del privato, che deve collaborare alla rimozione delle eventuali criticità riscontrate, ovvero adottare le misure necessarie a contrastare l’inerzia dell’Amministrazione, anche mediante l’esperimento dell’azione di cui all’art. 31 c.p.a.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, nel valutare la natura del termine per la determinazione dell’indennità di esproprio in via d’urgenza di cui agli artt. 22 e 22-bis T.U. Espropri, propende per quell’orientamento che lo qualifica come perentorio.
In ogni caso, il Giudice sottolinea che tale procedimento deve concludersi in tempi certi, e pertanto i comportamenti del privato che possano interferire con la durata del procedimento di esproprio (quale la nomina di tecnici in posizione di incompatibilità e la tardività nella presentazione dell’istanza) possono giustificare la scelta dell’Amministrazione di abbandonare il procedimento di definizione mediante collegio dei tecnici procedendo con la determinazione in via d’urgenza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), giudicando l’impugnazione di un diniego dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico, ha affermato che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7 l. 241/1990, deve essere adottata dalla P.A. procedente sulla base delle posizioni prevalenti, non necessariamente maggioritarie in senso numerico, ma qualificate in relazione al peso degli interessi pubblici tutelati.
L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli abilitativi e può legittimamente comportare il rigetto dell’autorizzazione unica se negativa, anche nel contesto di progetti di produzione da fonti rinnovabili, non potendo il bilanciamento con gli altri interessi, incluso quello alla produzione energetica da FER, tradursi nella compressione dell’interesse paesaggistico-ambientale, specie quando questo è qualificato dalla normativa come preminente.
Le misure di tutela di un sito di interesse comunitario (SIC), come il divieto di costruzione di impianti idroelettrici oltre una soglia prestabilita, sono espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa e risultano legittime se rispettano i principi di proporzionalità, non contraddittorietà e coerenza, potendo il diritto all’iniziativa economica (art. 41 Cost.) essere limitato per la tutela dell’ambiente e della biodiversità (art. 9 Cost. novellato), senza che ciò determini automatica illegittimità delle misure restrittive.
Le valutazioni positive espresse in fasi procedimentali intermedie (es. VIA) non possono generare un legittimo affidamento tutelabile in assenza di un titolo autorizzativo finale, specie se subordinato alla verifica di compatibilità con norme sopravvenute.
Post di Alberto Antico – avvocato
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