Il TAR Veneto ha risposto di no, confermando la giurisprudenza già del Consiglio di Stato.
Tale parere, infatti, affermando che la modifica all’aspetto esteriore del bene paesaggistico tutelato deve essere percepibile per poter essere censurata mediante diniego di compatibilità paesaggistica, si pone in contrasto con la lettera della legge, che vuole che l’Autorità sia previamente interpellata nel caso di realizzazione di nuovi volumi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato, con riferimento al Piano casa della Regione Puglia, ma esprimendo princìpi che sembrano generali, ha affermato che l’istanza presentata ai sensi del Piano casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Le norme sul Piano casa, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dalla normativa sul silenzio-assenso ex art. 20 l. 241/1990: pertanto, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, non si possono legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la proroga prevista dall’art. 106, co. 11 d.lgs. 50/2016 (attualmente dall’art. 120, co. 11 d.lgs. 36/2023) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c c.p.a.
Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dalla P.A., dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dalla P.A. per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima della originaria scadenza contrattuale. La proroga «tecnica» ha carattere di temporaneità e di imprevedibilità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro.
La proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale; il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato illustra le ragioni per le quali ritiene che le distanze tra pareti finestrate del D.M. 1444 del 1968 vadano applicate anche per le nuove costruzioni in zona A, sebbene l'articolo 9 del D.M. non dica nulla sul punto.
Infatti la disciplina dettata dal citato articolo 9 per la zona A è riferita testualmente solo alle operazioni di risanamento conservativo e alle eventuali ristrutturazioni, imponendo il rispetto delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il secondo comma dell’art. 879 del codice civile così recita: “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.
In un caso esaminato dal Consiglio di Stato il ricorrente sosteneva che questo articolo del codice civile rendesse non applicabile le distanze di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata questa tesi.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. Veneto affronta alcune interessanti questioni in materia di recupero dei sottotetti, ai sensi del combinato disposto della l.r. Veneto n. 51/2019 e dell’art. 2 bis, c. 1 quater del d.P.R. n. 380/2001. Nello specifico, il Collegio ritiene che anche il sottotetto che, in origine, era stato assentito dall’ente comunale come volume non utile (rectius: non residenziale) e, quindi, esente dal contributo di costruzione, può essere recuperato ai fini abitativi, eventualmente pagando il contributo di costruzione (se dovuto) e/o richiedendo gli standard a parcheggi (se necessario).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto rileva che la P.A. deve rispettare il contenuto dell’istanza di sanatoria, in particolare ove – è possibile dedurre dalla sentenza – le varie opere abusive originariamente contestate fossero tra loro autonome e autonomamente valutabili, e il privato abbia volontariamente ottemperato all’ordine di demolizione di tutti gli altri manufatti non oggetto di sanatoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la parcellizzazione dei singoli abusi non è ammessa, se legati tra loro da un disegno unitario (quale può essere l’ampliamento, anche mediante cambio d’uso e/o di utilizzo) di una struttura ricettiva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in una procedura selettiva, ricorre la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati anche qualora i fatti siano dichiarati nel curriculum vitae (CV) e non già nella domanda di partecipazione alla procedura, qualora l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulti essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del CV ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, con la conseguenza che va dichiarata la decadenza della partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000.
In una procedura selettiva le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio.
Sul piano normativo, l’art. 46 d.P.R. cit. non reca alcuna distinzione tra fatti dichiarati nel CV e fatti dichiarati nella domanda di partecipazione, facendo generale e astratto riferimento alla autodichiarazione di fatti personalmente o professionalmente rilevanti.
La ratio degli artt. 46 e 75 d.P.R. cit. non è solo quella (mediata e successiva) di proteggere la funzione amministrativa dall’incorrere in errori sostanziali di valutazione, bensì quella (formale e anticipata) di mettere tutti i concorrenti su un piano di parità con riferimento alla responsabilità che gli stessi assumono con le proprie autodichiarazioni, confidando sulla correttezza ed esattezza di quanto reciprocamente dichiarato, sia nel CV, sia nella domanda di partecipazione, nonché quella di porre la P.A. nelle condizioni di serenamente valutare i fatti, senza quindi essere indotta a destreggiarsi in defatiganti distinzioni e raffronti tra dati curriculari e dati contenuti nelle domande che, anche in buona fede, potrebbero dare adito ad illegittimità e ingiustizie a vantaggio di taluno e a discapito di altri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che nel processo amministrativo la P.A. che non sia costituita in giudizio non può depositare, motu proprio e in assenza di un rappresentante processuale, scritti difensivi. Di contro, la stessa è tenuta al deposito dei documenti chiesti in via istruttoria dal giudice, anche senza il necessario intervento dell’Avvocatura dello Stato, dal momento che in tali casi non agisce in veste di parte processuale, ma nell’adempimento dei doveri di collaborazione nell’interesse della giustizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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