Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la pubblicazione di un atto amministrativo regolamentare (nella specie, di un decreto ministeriale recante misure promozionali a sostegno del settore vinicolo), ove prevista, attiene alla fase integrativa dell’efficacia e non costituisce un requisito di legittimità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che per chiedere la modifica del cognome di un minore è necessario che ad attivare il procedimento amministrativo siano entrambi i genitori, o uno solo con il consenso espresso dell’altro. In caso di disaccordo tra i genitori, venendo in rilievo una questione di particolare importanza, è necessario il ricorso al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 320, co. 2 e 316, co. 2 c.c.
La sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, che dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 262, co. 1 c.c. deve intendersi limitata all’ipotesi in cui, a decorrere da giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non sia ancora intervenuta l’attribuzione originaria del cognome al minore, ovvero sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo e non può pertanto estendersi alle ipotesi di richiesta di successiva modifica del cognome.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, in base all’art. 32, co. 1 d.l. 90/2014, come convertito nella l. 114/2014, la competenza ad adottare le misure della temporanea e straordinaria gestione del contratto, nell’ambito della prevenzione della corruzione, spetta alla Prefettura del luogo ove ha sede la «stazione appaltante», da intendersi quale il soggetto che, dopo l’aggiudicazione, stipula il contratto di appalto. Il predetto criterio territoriale non muta nel caso in cui la gara sia stata gestita da altro soggetto, avente differente sede (ad esempio, nel caso della centrale unica di committenza – CUC), ovvero nel caso di più contratti da eseguire in territorio di competenza di diversi Prefetti, dovendosi in tali casi prevedere, tuttavia, opportune forme di coordinamento tra le Prefetture coinvolte. Tale interpretazione è conforme al dato letterale e alla ratio legis, che affida la competenza al Prefetto che, territorialmente, ha maggiore possibilità di monitorare l’andamento dell’impresa commissariata nell’esecuzione del contratto.
La “stazione appaltante” non è, pertanto, l’eventuale CUC, bensì, per ciascun contratto, il soggetto che, dopo l’aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto (divenendone così “l’appaltatore”).
In sede di conversione del d.l. 90/2014, il Parlamento, considerando che il commissariamento è un istituto con finalità che attengono essenzialmente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, ha sottolineato l’opportunità di conferire la competenza al Prefetto territorialmente più prossimo all’impresa. In attuazione della volontà legislativa, l’art. 8.3 delle Linee guida dell’ANAC fissa il criterio territoriale incardinato nel luogo ove ha sede il soggetto committente, individuando criteri integrativi per l’ipotesi di contratti da eseguire nel territorio di competenza di più Prefetti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha evidenziato che la verifica dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis T.U. Edilizia impone di comparare lo stato di fatto con gli interventi autorizzati dai vari titoli edilizi susseguitesi nel corso del tempo, non essendo sufficiente che l’intervento sia stato meramente rappresentato nelle varie planimetrie (ma non assentito).
La sentenza, peraltro, riguarda un’ipotesi di stato legittimo anteriore al d.l. n. 69/2024.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto rileva che la (presunta) mancata notificazione ad uno dei comproprietari di un immobile oggetto di ordinanza di demolizione non può essere fatta valere da un altro dei soggetti (per carenza di interesse), se la notifica nei confronti di questi sia andata a buon fine.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto risponde di no, facendo leva sulla natura vincolata di tale provvedimento finale: se non è necessario, per giurisprudenza consolidata, comunicare l’avvio del procedimento al proprietario dell’immobile abusivo, tanto meno deve esserne informato un soggetto terzo qual è il conduttore del fondo su cui si trova il manufatto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’ordine di demolizione è un provvedimento a contenuto vincolato, cosicché è sufficientemente motivato con la specifica descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle norme violate. Proprio per tale natura, non è annullabile per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Parimenti non è necessaria una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione dopo il lungo tempo trascorso. La possibilità di non procedere alla rimozione degli abusi costituisce solo un’eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
All’interno della diatriba giurisprudenziale, il TAR Veneto si è schierato per la prima tesi, con dunque idoneità dell’ordinanza a fungere da atto presupposto per la successiva eventuale acquisizione gratuita dell’area.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con la delibera del CNF n. 636 del 21 marzo 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 202 del 01.09.2025) è stata approvata una riforma del codice deontologico forense.
Pubblichiamo una tavola di raffronto elaborata dall'avv. Alberto Antico
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28.08.2025 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 210 del 10.09.2025), è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno.
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti