Il TAR Veneto ha indicato alcuni elementi per dedurre la datazione di un immobile, comparando tra loro quelli portati dal privato e quelli portati dal Comune.
Ha peraltro lasciato intendere che la datazione resa dal professionista di parte in sede di accatastamento, costituendo adempimento a meri fini fiscali-tributari, non potrebbe da sola essere affidabile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Relativamente a tale figura, il TAR Veneto ha ribadito che occorre accertare, preliminarmente, se il conduttore sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione. Tale allegazione è fondamentale; ma in ogni caso, se non sia possibile risalire all’autore dell’abuso, l’ordinanza può essere disposta nei confronti del proprietario dell’area, sulla base del rapporto stretto che lo lega alla res.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che il proprietario (seppur incolpevole) è titolare di un rapporto privilegiato con la res in forza del suo diritto, e pertanto – in assenza di elementi di prova che accertino la colpevolezza di terzi – ben può il Comune notificargli l’ordine di demolizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che è inammissibile l’impugnazione del verbale di immissione in possesso, avendo lo stesso funzione meramente esecutiva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il d.m. Imprese e made in Italy 17 luglio 2025, n. 130 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 216 del 17.09.2025), che entrerà in vigore il 02.10.2025, è stato approvato il regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Il Consiglio di Stato ha affermato che le tolleranze costruttive indicate dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 rilevano al fine di escludere l’abuso, qualora le opere concretamente realizzate rientrino in tali tolleranze, mentre rispetto alla configurazione dimensionale di un’opera abusiva non vanno scomputate le tolleranze, se superate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la correttezza del calcolo della fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34 T.U. edilizia (in una controversia sorta prima della cd. riforma Salva casa) operato da un Comune, che quantificava la sanzione in base al doppio del costo di produzione per l’uso residenziale, stabilito in base alla l. 392/1978, sulla superficie convenzionale in metri quadri, applicando il costo di produzione unitario come determinato in base agli artt. 13 ss. e Allegato A della legge citata, per poi calcolare l’indice ISTAT, ritenuto applicabile dalla giurisprudenza.
È pur vero che, nel caso di specie, il privato non depositava in giudizio alcun differente conteggio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il privato che voglia impugnare il provvedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ottenuto dal vicino confinante deve dimostrare l’interesse ad agire, più precisamente l’interesse a contestare l’effetto di conservazione “materiale” dell’immobile (ad esempio per la violazione delle distanze o delle luci o vedute).
Peraltro, il Consiglio invita ad interrogarsi sull’utilità pratica di una tale impugnazione, dal momento che l’effetto della fiscalizzazione è solo quello di evitare sul piano materiale di dovere procedere alla demolizione, senza incidere sulla legittimità degli atti di demolizione o sui permessi di costruire illecitamente rilasciati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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