Sul Bur n. 107 del 17 luglio 2020 è pubblicata la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 62 del 30 giugno 2020, recante la approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
Il TAR Veneto ha ricordato che per ottenere la condanna della P.A. al risarcimento del danno da ritardo bisogna rispettare i termini ex art. 30, co. 3 e 4 c.p.a., mentre per ottenere la condanna all’indennizzo da mero ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis l. 241/1990 ss.mm.ii.) è necessaria la previa attivazione del potere sostitutivo (art. 2, co. 9-bis l. 241 cit.).
Si segnala, come curiosità linguistica, che la sentenza rispolvera la dicitura “termine elasso” per indicare un termine spirato: l’etimologia di “elasso” è riconducibile al latino elapsus, participio passato del verbo elābor, il cui significato letterale è “cadere, sdrucciolare”, perciò metaforicamente “sfuggire, sparire”.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) bandiva una gara in vigenza del vecchio Codice appalti per realizzare un nuovo complesso da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
La gara procedeva fino all’aggiudicazione provvisoria, quando il MIT scopriva che i fondi necessari a finanziare l’appalto erano stati usati dal CNR per altre attività, così il Ministero era costretto a revocare la gara.
Il TAR Veneto ha condannato le Amministrazioni resistenti in favore dell’aggiudicatario provvisorio al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ponendo utili principi in materia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia, a partire dall’art. 40 c.p.a.: in particolare, non è possibile rimediare alla genericità dei motivi allegando una relazione tecnica, ovvero specificando meglio le doglianze nella memoria ex art. 73 c.p.a., poiché ciò costituirebbe elusione del principio di tempestività dell’impugnazione ex artt. 29 e 41 c.p.a.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato un decreto di esproprio, senza indicare né l’area che i progetti avrebbero individuato originariamente come da espropriare, né l’area eccedente che il decreto di esproprio avrebbe illegittimamente incluso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il d.l. n. 34/2020 (cd. decreto liquidità) è stato convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 17.07.2020 e contiene alcune importanti novità in materia di processo civile e penale in vigore già dal 19.07.2020. Tra queste, meritano menzione quelle concernenti il pagamento del contributo unificato, le udienze civili cartolari, il giuramento del CTU ed il termine per la presentazione della querela penale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda i principi ermeneutici che devono essere seguiti per l’interpretazione delle convenzioni urbanistiche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che, in mancanza dei provvedimenti di delimitazione del centro abitato e di quello di classificazione delle strade, ex art. 234, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992, la distanza delle costruzioni dalla strada deve essere rinvenuta, fuori dal centro abitato, nel d.m. 1404/1968 Tuttavia, tale decreto non è applicabile all’interno del perimetro degli insediamenti previsti dai programmi di fabbricazione.
Pertanto, in tale condizione, occorre applicare il decreto di attuazione del Codice della Strada, ovvero il d.P.R. n. 495/1992.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente impugnava la graduatoria di un concorso per due posti di commesso in ospedale; successivamente, l’Amministrazione dichiarava che non vi era più interesse alla copertura dei posti; il ricorrente chiedeva (irritualmente) che fosse accertata lo stesso l’illegittimità della graduatoria a fini risarcitori.
Il TAR Catania, dopo aver rilevato tre indirizzi giurisprudenziali diversi sul punto, ha affermato che è onere del ricorrente prospettare al giudice, mediante deposito di una memoria o nel corso dell’udienza pubblica, in termini “impegnativi ed inequivoci”, il proprio perdurante interesse ad avere comunque una decisione di merito sull’illegittimità degli atti impugnati, fornendo in proposito un’adeguata motivazione ai fini del contraddittorio delle parti e del convincimento del giudice.
Nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione del difensore di parte ricorrente che si limitava a sollecitare in modo irrituale una pronuncia risarcitoria, chiedendo il ristoro del danno con semplice memoria non notificata e “ove possibile”.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ha sottolineato che non sono accessibili gli atti presupposti agli atti o provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità: l giurisprudenza, peraltro, chiede di interpretare tale divieto in modo temperato, in modo da non frustrare lo scopo stesso dell’accesso agli atti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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