Difformità parziale e totale
Il T.A.R. si sofferma sul distinguo tra difformità totale e parziale di un immobile rispetto al titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sul distinguo tra difformità totale e parziale di un immobile rispetto al titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte ha dichiarato che, nel caso di documenti inesistenti (perché mai formatisi o perché non più esistenti), non sussiste alcun obbligo della P.A. di produrli. Peraltro, ha aggiunto che, qualora tali atti non siano stati prodotti perché inesistenti, l’Amministrazione dovrebbe dar conto al privato delle ragioni alla base dell’impossibilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione del progressivo sfavore con cui la normativa italiana e sovranazionale ha disciplinato il fenomeno della caccia: in sostanza, si è passati dal diritto soggettivo assoluto di cacciare (di cui all’impianto originario del Testo unico delle leggi sulla caccia, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016) al divieto generale di caccia, secondo l’impostazione dell’attuale normativa nazionale, europea ed internazionale – salve le specifiche deroghe che la legge ammette per determinate specie, con limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere, che pongono il privato in posizione di interesse legittimo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Nel Decreto Legge 76/2020 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) è stato inserito l’art. 28, che, ha introdotto all’interno delll’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-ter, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.
La previsione in esame consente dunque, dall’entrata in vigore del Decreto Legge, di poter procedere alla notifica a mezzo PEC (evitando dunque, per esempio, la notifica a mezzo posta) anche alle amministrazioni che non abbiano provveduto ancora oggi ad assolvere l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo previsto dal citato art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito con l. 221/2012: circostanza quest’ultima tutt’altro che infrequente.
«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».
La domanda preliminare è se il secondo periodo del comma 7 assorba il comma 6 abrogato, e precisamente se ammetta la deroga anche per le nuove costruzioni oppure no?
B) Nel caso in cui la risposta alla domanda del punto A) sia negativa, nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga sulla base del comma 6 abrogato, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesta solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?
Italiaus organizza un videoseminario sulla piattaforma Zoom venerdì 24 luglio, dalle ore 9 alle 11, sul decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente semplificazioni.
Il prof. Bruno Barel e l'avvocato Dario Meneguzzo dialogheranno con i relatori:
- dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza e avvocato Diego Signor per le novità in materia di appalti;
- avvocati Stefano Bigolaro, Alessandro Veronese, Domenico Chinello e Matteo Acquasaliente per edilizia, urbanistica e altre materie.
La partecipazione è libera e gratuita e non richiede iscrizione.
Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius la mattina del convegno alle ore 8.40.
Chi desidera collaborare alla preparazione del seminario può inviare considerazioni e domande, utilizzando la funzione "comments" in calce al presente post.
Il dott. Francesco Poli, che sentitamente ringraziamo, ci invia un ampio articolo sul tema: "Governo del territorio veneto, consumo del suolo e riconversione urbana: sguardi al passato e prospettive future", che volentieri pubblichiamo.
Evidenziamo l'indice degli argomenti sviluppati:
In una propria recente sentenza, il TAR Piemonte ha affrontato la questione del termine iniziale di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno relative ad illeciti antecedenti al sistema codicistico.
Ha dapprima ribadito l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali: il primo fondato sul concetto della cd. pregiudiziale amministrativa, in cui il dies a quo per il calcolo della prescrizione era stabilito nel momento di passaggio in giudicato della sentenza che dichiarava l’illegittimità del provvedimento amministrativo; il secondo, basato sull’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento, che poneva come termine iniziale il momento di conoscenza del provvedimento medesimo, in quanto giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, secondo la disciplina generale ex art. 2935 c.c.
Quindi, il TAR ha seguito tale secondo orientamento, maggioritario, facendo riferimento alla data di adozione (e successiva conoscenza) del provvedimento amministrativo, anche ai fini degli atti di interruzione della prescrizione. Peraltro, si ricorda che il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto per gli illeciti extracontrattuali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Recentemente il TAR Piemonte si è soffermato sugli orientamenti della Corte di Cassazione in merito agli interessi legali derivanti da un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che si sono succeduti nel tempo.
Le Sezioni Unite, infatti, operando un revirement rispetto al proprio tradizionale orientamento, hanno affermato che il termine per la decorrenza degli interessi legali nel caso di accipiens di buona fede è quello della prima “domanda”, in ordine di tempo, di restituzione. Non è quindi più richiesto che si tratti di domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la mera costituzione in mora stragiudiziale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Napoli ricorda che le costruzioni in c.a. devono essere progettate da un ingegnere o un architetto: il geometra, infatti, salvo le “modeste costruzioni civili” accessorie ad edifici agricoli, non può presentare il progetto nemmeno se i calcoli strutturali sono stati controfirmati e/o redatti da un professionista a ciò abilitato, dato che l’art. 16, lett. m) del r.d. n. 274/1929 viene interpretato dalla giurisprudenza amministrativa in modo estremamente rigoroso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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