Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. Espropri deve essere adeguatamente motivato relativamente alle ragioni per cui, ai fini della realizzazione dell’interesse pubblico, non sono praticabili soluzioni diverse dall’acquisizione coattiva delle aree previamente espropriate sine titulo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, la proprietaria di un’area, classificata come Zona F in virtù di un vincolo preordinato all’esproprio più volte reiterato e poi decaduto, sollecitava il Comune ad esercitare il proprio potere di pianificazione.
Il Comune, nel 2001-2003, adottava una variante generale al P.R.G., nella quale l’area in questione diveniva ZTO C2 di espansione – zona di perequazione 10: al fondo era attribuito un bassissimo indice di edificabilità, spalmato fittiziamente anche sugli altri terreni destinati a standards, i quali oltretutto avrebbero potuto essere ceduti al Comune con maggiore redditività ad esclusivo vantaggio dei rispettivi proprietari.
In primo grado il TAR Veneto ha respinto il ricorso, poiché il Comune avrebbe correttamente utilizzato la tecnica perequativa di pianificazione.
In grado di appello, invece, il Consiglio di Stato ha annullato la variante per violazione degli indici di densità territoriali delle Zone C e per sovradimensionamento degli standard, come disciplinati ratione temporis dagli artt. 23 e 25 l.r. Veneto 61/1985.
In premessa, il Consiglio di Stato ha chiarito quando sussiste l’interesse a ricorrere del proprietario avverso l’atto di pianificazione generale e quali sono le conseguenze dell’eventuale accoglimento del ricorso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha composto il contrasto giurisprudenziale in materia di fiscalizzazione degli interventi eseguiti in base a PdC annullato ex art. 38 d.P.R. 380/2001.
Alcuni arresti ritenevano che questa fiscalizzazione fosse possibile per ogni tipologia di abuso, dovuto sia a vizi relativi alla forma e al procedimento, sia a vizi di conformità del provvedimento finale rispetto alle previsioni edilizie e urbanistiche disciplinanti l’edificazione, quasi alla stregua di un condono.
Altri arresti ammettevano la fiscalizzazione soltanto per vizi formali o procedurali emendabili in astratto ma non in concreto, cosicché in ogni altro caso la P.A. avrebbe dovuto ordinare la rimessione in pristino.
L’Adunanza Plenaria ha aderito al secondo orientamento, più restrittivo, statuendo che i vizi cui fa riferimento l’art. 38 cit. sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione.
In chiusura, si ricorda che la norma pone un altro requisito, oltre all’impossibilità della rimozione dei vizi delle procedure amministrative, ovvero l’impossibilità di restituzione in pristino.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il T.A.R. ricorda che se non viene stipulato il contratto entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, ambedue le parti possono sciogliersi dal vincolo contrattuale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnaliamo un interessante articolo di Guido Maria Brera pubblicato il 9 settembre 2020 su La Stampa "Le città globali diventano deserti": "Scriveva Italo Calvino ne «Le città invisibili» che ogni città riceve la sua forma dal deserto cui si oppone. Oggi, però, la lotta sembra finita: il deserto è penetrato nel tessuto urbano, occupandolo, la città non ha più nulla cui opporsi, e perde la sua forma, smarrisce la sua sostanza. Piazze vuote, strade deserte, saracinesche abbassate, palazzi disabitati. La città nell’epoca della pandemia è spettrale, rischia di dissolversi... Bisogna pensare a un decentramento attivo, di modo che ogni quartiere abbia il necessario; a una riqualificazione ecologica delle infrastrutture e a una riconversione degli spazi inutilizzati. Al ritorno di superfici pubbliche che non creano profitto, ma coesione sociale. Bisogna immaginare nuovi modi di vivere e attraversare la città, altrimenti il rischio è che la crisi delle metropoli abbia effetti peggiori delle precedenti crisi sociali ed economiche che abbiamo vissuto".
E' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Pubblichiamo un estratto di Daniele Iselle sulle novità in materia edilizia
Il TAR Veneto ricorda che, pur senza sforare nella tutela del valore culturale dei singoli beni immobili (di competenza ministeriale), il Comune ha sempre il potere, di imporre prescrizioni di natura urbanistico-edilizia sugli immobili medesimi. La funzione precipua del Comune, infatti, è la tutela del territorio e del paesaggio urbano in sé e del suo aspetto d’insieme quale identificato mediante (anche) elementi di loro spuri, che però si sono stratificati e hanno nel tempo contribuito alla forma attuale del centro storico.
Eventuali contestazioni o critiche relative ad interventi sull’immobile in contrasto con il suo valore, o comunque più strettamente attinenti al valore architettonico dell’edificio, non sono pertanto idonee a contestare le scelte urbanistiche del Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il vincolo di giudicato della sentenza penale riguarda il solo accertamento dei fatti materiali, non anche la loro qualificazione giuridica.
Nel caso di specie, il Tribunale penale aveva assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di aver costruito un fabbricato in fascia di rispetto dalla battigia sottoposta a vincolo paesaggistico, sulla base del fatto che la misurazione della distanza dell’immobile dalla battigia doveva considerarsi avvenuta con metodi approssimativi.
Da queste affermazioni, in difetto di appello della sentenza, il Consiglio ha tratto il vincolo per il Comune di considerare il fabbricato come non ricadente nella fascia di rispetto della battigia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. chiarisce che i costi della sicurezza e le spese generali possono essere rettificati in corso di gara solo per correggere alcuni lievi scostamenti frutto di errori materiali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Liguria sostiene che il portico aperto su tre lati non impone di rispettare i dieci metri previsti dal d.m. n. 1444/1968, dato che non si tratta di una parete finestrata.
La sentenza ci sembra ragionevole, pur nella consapevolezza che altra parte della giurisprudenza afferma il contrario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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