Il Consiglio di Stato ha spiegato i requisiti di tale nozione e, all’esito, ha negato che rientrasse nella fattispecie la procedura di gara bandita per la stipula di un contratto di copertura assicurativa degli infortuni del personale volontario.
La circostanza è rilevante, poiché i servizi di natura intellettuale non devono osservare l’obbligo ex art. 95, co. 10 d.lgs. 50/2016 di separata indicazione degli oneri di sicurezza.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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In un ricorso in materia di appalti, l’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale, poiché la ricorrente aveva presentato un’offerta anomala che avrebbe dovuto essere sottoposta a giudizio di congruità, perciò difetterebbe l’interesse a ricorrere.
In grado di appello, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’eccezione infondata, poiché il G.A. non può esprimersi sull’eventuale verifica di anomalia dell’offerta che la Stazione appaltante avrebbe potuto fare e non ha fatto; inoltre, in ogni caso, nel contenzioso appalti vi è una peculiare disciplina dell’interesse all’esame del ricorso, anche grazie alle influenze del diritto dell’UE.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in linea generale, la violazione dell’obbligo in parola comporta per il concorrente l’esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di soccorso istruttorio e senza che rilevi la loro presunta esiguità a paragone del valore complessivo dell’appalto.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’UE, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, è possibile concedere il soccorso istruttorio per sanare la mancanza.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Il TAR Milano ha censurato plurime clausole del bando di gara con cui un Comune voleva affidare un incarico legale e, segnatamente:
- era richiesto a pena di esclusione che gli avvocati avessero già avuto tra i propri clienti una P.A., ma tale clausola è discriminatoria e irragionevole;
- non erano predeterminate le prestazioni professionali richieste, il che ha impedito di formulare un’offerta ponderata;
- era fissato un compenso fisso indipendentemente dal numero di conteziosi patrocinati, in violazione della legge professionale forense e della legge sull’equo compenso;
- era assegnato un punteggio maggiore agli avvocati che in passato avessero vinto alcune cause in favore di una P.A., ma ciò si pone in contrasto con la legge professionale forense e con la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione dell’avvocato.
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Un Comune bandiva una gara per la rimozione di rifiuti, alcuni in amianto, abbandonati in un fondo. Nel bando di gara, era inserita una clausola a pena di esclusione del concorrente, che poneva l’obbligo di presentare una dichiarazione di disponibilità del titolare dell’impianto autorizzato a ricevere e smaltire tutti i materiali contaminati da amianto per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
In sede di parere precontenzioso, l’ANAC ha ritenuto questa clausola illegittima ex art. 100, co. 2 d.lgs. 50/2016: infatti, tale norma prevede che in sede di offerta agli operatori economici possa essere chiesto semplicemente di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risultino aggiudicatari.
Nel caso di specie, la dichiarazione pretesa dal bando equivale ad escludere dalla gara tutti gli operatori economici che non siano già titolari di idoneo impianto, o che non abbiano stipulato un accordo in tal senso con i gestori dell’impianto stesso, così trasformando un requisito di esecuzione in un requisito di partecipazione.
Non bastasse, tale clausola ha effetti distorsivi per la concorrenza, giacché ben prima della gara i concorrenti dovrebbero contendersi la disponibilità dei pochi impianti autorizzati a prescindere dall’effettiva necessità, che sorgerebbe solo in caso di aggiudicazione, quando in realtà lo stesso impianto potrebbe servire il diverso aggiudicatario che venisse selezionato.
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In un ricorso in materia di appalti, il ricorrente sosteneva che la Stazione appaltante avrebbe eluso il divieto di impiego del prezzo più basso per gli appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), posto dall’art. 95, co. 3 d.lgs. 50/2016, poiché a suo dire solo formalmente era scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ma in realtà si compiva una distribuzione dei punteggi che privilegiava i profili economici attinenti al prezzo offerto, anziché dare preminenza ai profili qualitativi.
Il Consiglio di Stato ha respinto tali rilievi, ponendo utili principi in materia di OEPV.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha offerto principi utili sulla distinzione tra le norme di cui alle lettere c-bis e f-bis dell’art. 80, co. 5 d.lgs. 50/2016.
In particolare, il carattere falso o fuorviante delle informazioni rese dal concorrente finalizzato all’adozione dei provvedimenti di competenza della Stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, rientra nelle ipotesi di cui alla lett. c-bis cit.
In tal caso, la S.A. non può disporre automaticamente l’esclusione, bensì deve svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente.
Queste considerazioni valgono anche in caso di omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione: sono informazioni “dovute” quelle oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, nonché quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
Invece, la lett. f-bis cit. ha carattere residuale, si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c-bis cit., cioè le ipotesi – invero, di non agevole verificazione – in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione da parte della S.A. dei provvedimenti di ammissione, valutazione delle offerte, aggiudicazione, o relativi al corretto svolgimento della gara.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il Consiglio di Stato ha offerto principi utili in materia di indicazione nell’offerta di gara degli oneri di sicurezza aziendali, nonché sul giudizio di anomalia dell’offerta, in linea generale e nello specifico caso di tali oneri.
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Il Consiglio di Stato ha spiegato i requisiti perché vi sia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice: tra le altre cose, non si configura tale vizio se il giudice, pur non avendo esaminato tutte le argomentazioni poste dalle parti a fondamento dei motivi di censura formulati, ha definito il giudizio (senza che ciò pregiudichi l’effettività della tutela) in conseguenza dell’esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione tale da non richiedere alcuna valutazione sulle altre questioni dibattute tra le parti.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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